§ 6.1.88 - L.R. 29 luglio 1996, n. 60.
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:29/07/1996
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Elementi essenziali del tributo.
Art. 3.  Soggetto passivo.
Art. 4.  Quota riservata alle Province.
Art. 4 bis.  Quota riservata ai comuni
Art. 5.  Determinazione della base imponibile.
Art. 6.  Versamento del tributo.
Art. 7.  Dichiarazione annuale.
Art. 8.  Fattispecie di inadempimento.
Art. 9.  Applicazione del tributo.
Art. 10.  Soggetto passivo.
Art. 11.  Accertamento delle violazioni tributarie.
Art. 12.  Contestazione.
Art. 13.  Ordinanza ingiunzione di pagamento.
Art. 14.  Provvedimento di archiviazione.
Art. 15.  Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Ricorso alle Commissioni Tributarie.
Art. 18.  Prescrizione.
Art. 19.  Rimborsi.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Utilizzazione dei fondi.
Art. 22.  Comunicazioni.
Art. 23.  Determinazione dell'ammontare dell'imposta.
Art. 23 bis.  (Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto).
Art. 24.  Norma transitoria.
Art. 25.  Rinvio.


§ 6.1.88 - L.R. 29 luglio 1996, n. 60.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(B.U. 8 agosto 1996, n. 43).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina, in conformità con le disposizioni di cui alla legge 28.12.1995, n. 549, di seguito indicata come legge statale, l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

 

     Art. 2. Elementi essenziali del tributo. [1]

     1. Il tributo è applicato ai rifiuti solidi, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio), nonché ai fanghi palabili:

     a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;

     b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [2];

     2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, conferiti e smaltiti ai sensi del comma 1.

 

     Art. 3. Soggetto passivo.

     1. Soggetto passivo del tributo è il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento di cui all'articolo 2, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti.

 

     Art. 4. Quota riservata alle Province. [3]

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento del tributo è dovuta alle province ed è ripartita tra le stesse con atto del dirigente competente in materia di rifiuti, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di versamento trimestrale previsti all’articolo 3, comma 30, della legge statale, in proporzione all’ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati sul territorio di ciascuna provincia; la ripartizione delle somme dovute alle province, relativamente a ciascun esercizio finanziario, è subordinata alla presentazione della relazione di cui all’articolo 11, comma 4 bis; nei casi di presentazione della relazione oltre i termini previsti, le somme dovute sono attribuite alla provincia competente contestualmente al primo atto dirigenziale di ripartizione trimestrale successivo alla presentazione della relazione [4].

     2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi del successivo articolo 19.

 

     Art. 4 bis. Quota riservata ai comuni [5]

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.

     3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.

 

Titolo II

DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI

 

     Art. 5. Determinazione della base imponibile.

     1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all'articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantità di rifiuti conferiti.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'ammontare dell'imposta, le quantità dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.

     3. Nei casi in cui, in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.

 

     Art. 6. Versamento del tributo.

     1. Il tributo è versato alla Regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 30, della legge statale, su apposito conto corrente postale.

 

     Art. 7. Dichiarazione annuale.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all'articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell'attività svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

     a) denominazione e sede del gestore e generalità complete del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonchè quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto;

     d) indicazione del versamento del tributo effettuato.

     2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante.

     3. La scheda è approvata dalla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

     4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati.

     5. [Una delle copie della dichiarazione è inviata, da parte della Regione, alle Province ove sono ubicati le discariche gli impianti di incenerimento] [6].

 

     Art. 8. Fattispecie di inadempimento.

     1. Ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie di cui al successivo articolo 16, il mancato utilizzo, ai fini della dichiarazione, della scheda di cui all'articolo 7, equivale a omessa presentazione della dichiarazione.

     2. Ugualmente equivale a omessa presentazione, la non completa compilazione della scheda ovvero la sua trasmissione oltre il termine di cui all'articolo 7, comma 1.

 

Titolo III

DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO, SCARICO E DEPOSITO INCONTROLLATO

 

     Art. 9. Applicazione del tributo.

     1. Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge statale ed ai sensi delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili [7];

     a) conferiti in discariche abusive;

     b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato;

     b bis) [gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione] [8].

     2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti determinata nel corso del procedimento per l'accertamento delle violazioni tributarie di cui al successivo articolo 11.

     3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. “ARPAT”) [9].

     4. Nei casi di cui al presente articolo, oltre al pagamento del tributo, sono dovute le penalità previste al successivo articolo 16, comma 6 [10].

 

     Art. 10. Soggetto passivo.

     1. Al pagamento del tributo, delle penalità è tenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce, anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonchè, in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell'accertamento sull'esistenza di quest'ultima.

     2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l'obbligazione solidale di cui al precedente comma è a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva.

     3. L'obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all'accertamento della discarica stessa.

     4. La denuncia di cui al comma precedente è presentata alla struttura regionale competente e deve contenere, oltre le generalità e il recapito del denunciante, l'indicazione della esatta ubicazione della discarica abusiva e la descrizione dei rifiuti ivi esistenti [11].

     5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all’accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all’articolo 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla parte IV del d. lgs. 152/2006 [12].

     6. La solidarietà di cui ai precedenti commi opera anche nei casi in cui il gestore della discarica non sia stato individuato.

     7. Soggetto passivo, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) è il soggetto che abbandona, scarica o deposita in modo incontrollato i rifiuti.

 

Titolo IV

ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RIMBORSI

 

     Art. 11. Accertamento delle violazioni tributarie.

     1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato alla struttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione del tributo [13].

     1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l’ARPAT, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti [14].

     2. Ove non sia possibile, per i soggetti preposti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono, salvo prova contraria, conferiti alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 1 [15].

     3. [Ai fini delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2 precedente e dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 33 della legge statale, il Presidente della Provincia o l'altro soggetto competente in base all'ordinamento interno, individua i dipendenti adibiti a tali attività. L'atto di individuazione ha gli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, fermo restando che l'attività in questione è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento interno] [16].

     4. [I dipendenti della Provincia di cui al comma precedente sono dotati di speciale tessera di riconoscimento con l'indicazione “agente abilitato all'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi della legge n. 549/95”, che deve essere esibita al momento dell'ispezione o della verifica] [17].

     4 bis. [Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Regione una relazione sui controlli effettuati ai sensi dell’articolo 3, comma 33 della legge statale. La relazione contiene una descrizione generale dell’attività di accertamento delle violazioni tributarie svolta nell’anno precedente e una scheda descrittiva di ciascun controllo effettuato] [18].

     4 ter. [Qualora nell’attività di ispezione e verifica svolta dai dipendenti della provincia presso gli impianti autorizzati siano constatate, con processo verbale, violazioni alla presente legge non rilevabili d’ufficio dalla competente struttura tributaria regionale; i proventi derivanti dall’applicazione delle relative sanzioni sono attribuiti alla stessa provincia, nel primo trimestre utile successivo alla riscossione in sede di riparto delle quote di cui all’articolo 4, comma 1] [19].

     5. Nei casi disciplinati nel Titolo III della presente legge, l'accertamento tributario è effettuato anche sulla base dei processi verbali redatti dagli agenti competenti all'accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti. A tal fine gli agenti medesimi provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale di cui all'articolo 7 comma 1, della presente legge.

 

     Art. 12. Contestazione. [20]

     [1. La contestazione delle violazioni di cui all'art. 11 è effettuata tramite atto, emesso dal dirigente della competente struttura regionale di cui all'art. 7 comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a) e b) del successivo comma 2, entro 60 giorni dalla data di ricevimento [21].

     2. L’atto di contestazione è notificato all’interessato nelle forme di legge e deve specificare:

     a) l’importo del tributo evaso, l’ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento;

     b) l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 16;

     c) la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell’art.3, comma 133 della L.23 dicembre 1996, n.662) ove non si intenda procedere al pagamento, di produrre deduzioni difensive entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, indicando l’ufficio presso il quale devono essere presentate e le relative modalità;

     d) la facoltà di ricorso, in alternativa alla produzione di deduzioni difensive, alle Commissioni tributarie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del DLgs 472/1997;

     e) il nominativo del responsabile del procedimento [22].]

 

     Art. 13. Ordinanza ingiunzione di pagamento. [23]

 

     Art. 14. Provvedimento di archiviazione.

     1. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che l'accertamento non è fondato, ovvero qualora l'infondatezza dell'accertamento sia comunque verificata d'ufficio, il dirigente della struttura regionale competente, adotta provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione all'interessato [24].

 

     Art. 15. Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo. [25]

 

     Art. 16. Sanzioni. [26]

     1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

     2. Per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103,00 ad euro 516,00 [27].

     3. [Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni vengono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione] [28].

     4. [Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato] [29].

     4 bis. [Qualora a seguito di attività amministrativa di accertamento risulti che i versamenti periodici del tributo relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del DLgs 472/9 siano stati effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato] [30].

     5. [31].

     6. Nei casi di cui all’articolo 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), nonché la sanzione pari a tre volte l’ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell’articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per l’esercizio di attività di discarica abusiva, per l’abbandono, per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfetariamente nelle quantità così determinate:

     a) per quantità stimate dall’organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;

     b) per quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;

     c) per quantità stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;

     d) per quantità stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;

     e) per quantità stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;

     f) per quantità stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;

     g) per quantità stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;

     h) per quantità stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;

     i) per quantità stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;

     j) per quantità stimate superiori alle 10.000 tonnellate la Regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell’articolo 9 comma 3, dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale [32].

     6 bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l’Amministrazione valuterà nel corso del procedimento [33].

     7. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento, nonchè l'azione per il risarcimento del danno ambientale.

     8. L'obbligazione di ripristino, di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ha carattere solidale secondo quanto stabilito all'articolo 10.

 

     Art. 17. Ricorso alle Commissioni Tributarie. [34]

     1. Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni e avverso l'iscrizione a ruolo, è ammessa l'impugnativa innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del combinato disposto dall'articolo 3, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [35].

 

     Art. 18. Prescrizione.

     1. [Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 7] [36].

     2. Per le fattispecie di cui all’articolo 9, comma 1, i termini di prescrizione e di decadenza previsti rispettivamente per l’accertamento del tributo e per l’irrogazione delle sanzioni decorrono dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono, dello scarico o del deposito. [37]

 

     Art. 19. Rimborsi. [38]

     1. [In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo ne possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre anni decorrente dalla data del pagamento medesimo, mediante apposita istanza, in duplice esemplare, da presentare alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1] [39].

     2. Copia del provvedimento regionale di rimborso è trasmessa alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui al precedente articolo 4, comma 2.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni del bilancio di previsione 1996 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Uscita":

     (Omissis).

     2. La descrizione del Cap. 29440 è sostituita dalla seguente:

     “Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della Legge 28.12.1995, n. 549”.

 

     Art. 21. Utilizzazione dei fondi.

     1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta [40].

     2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta [41].

     3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l’istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT [42].

     3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall’articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata [43].

     4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3, e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis, la Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, delibera, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 7.11.1994, n. 81 e successive modificazioni, la destinazione delle risorse medesime e la conseguente disponibilità da parte delle strutture organizzative competenti [44].

     5. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta.

     6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformità alle procedure previste dalle leggi regionali.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. Comunicazioni. [45]

     1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero di energia ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura tributaria regionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio.

     2. Sono parimenti comunicate entro il termine previsto al precedente comma le cessazioni di attività ed eventuali altre modificazioni intervenute rispetto alle autorizzazioni concesse.

 

     Art. 23. Determinazione dell'ammontare dell'imposta.

     1. Per l'anno 1996 l'ammontare dell'imposta è determinata, in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 38 della legge statale, nella misura prevista dalla legge medesima.

 

     Art. 23 bis. (Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto). [46]

     1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:

a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:

1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;

2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;

3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge;

4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;

c) nella misura di cui all'articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;

d) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);

e) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;

f) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2003;

g) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e) [47].

     2. Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta di cui al comma 1 per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti nonché per il coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge statale. Ai fini del calcolo del tributo dovuto si tiene conto anche delle frazioni di tonnellata fino a tre decimali.

     3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito [48].

     4. Gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d) [49].

 

     Art. 24. Norma transitoria.

     1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 38 della legge statale, l'ammontare del tributo dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico è determinato nella misura minima di lire 2 per ogni chilogrammo conferito.

     2. Per l'anno 1996 il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 22 per la quantità, espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti.

     3. Qualora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino inferiori o superiori all'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale citato, i relativi conguagli saranno effettuati con il versamento della prima scadenza trimestrale successiva alla data di efficacia del decreto ministeriale stesso.

     4. Qualora, ai sensi della normativa vigente, il gestore della discarica o dell'impianto non sia tenuto alla compilazione dei registri in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, la quantità dei rifiuti conferita è attestata dallo stesso soggetto passivo con dichiarazione, sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", da trasmettere alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.

 

     Art. 25. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma da 34 a 40, della legge statale.

 

 

ALLEGATO A [50]

Individuazione rifiuti di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera b), numero 3.

 

Codice CER

Descrizione

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 02 08

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 16

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 18

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli i cui alla voce 10 03 17

10 03 20

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a pale), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 24

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 06 01

scorie della produzione primaria e produzione secondaria

10 06 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04

altre polveri e articolato

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e articolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 08 04

polveri e articolato

10 08 09

altre scorie

10 08 11

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 09 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08

forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 12

altri particolati diversi di quelli di cui alla voce 10 09 11

10 10 03

scorie di fusione

10 10 06

forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 08

forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 19 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.

[4] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[7] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 2016, n. 29.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[10] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[16] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[18] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[19] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71 e abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[21] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[22] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e così sostituito dall’art. 20 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[23] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[24] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[25] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[26] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[27] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[28] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[29] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[30] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall'art. 146 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[31] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[32] L’originario comma 6, sostituito dagli attuali commi 6 e 6 bis per effetto dell’art. 3 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9, è stato già modificato dall’art. 21 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, dall’art. 7 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70, dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 2016, n. 29.

[33] L’originario comma 6 è stato sostituito dagli attuali commi 6 e 6 bis per effetto dell’art. 3 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

[35] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[36] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[37] Comma sostituito dall’art. 25 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 e così modificato dall’art. 8 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[38] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[39] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[40] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[41] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[42] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 giugno 2020, n. 34.

[43] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 4 giugno 2020, n. 34.

[44] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 4 giugno 2020, n. 34.

[45] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.

[46] Articolo aggiunto dall’art. 23 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[47] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 45.

[48] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[49] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[50] Allegato aggiunto dall’art. 5 e dall’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.