§ 5.5.52 - L.R. 20 marzo 2000, n. 33.
Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:20/03/2000
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Programmazione
Art. 5.  Attuazione degli interventi.
Art. 6.  Disciplina degli impianti di acquacoltura.
Art. 7.  Localizzazione e dimensionamento degli impianti di acquacoltura.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti.
Art. 10.  Abrogazioni e modifiche.
Art. 11.  Norma Finanziaria.


§ 5.5.52 - L.R. 20 marzo 2000, n. 33. [1]

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.

(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina gli interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e per i relativi impianti.

     2. Per acquacoltura, ai sensi della presente legge, si intende la piscicoltura intensiva, semintensiva ed estensiva, la molluschicoltura, la crostaceicoltura e la produzione di macro-alghe e di plancton (fitoplancton e zooplancton) e di altri microrganismi acquatici, ivi comprese le produzioni di specie ornamentali o destinate all'estrazione di particolari prodotti.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Gli interventi regionali sono rivolti a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed in armonia con gli orientamenti nazionali e comunitari in materia.

     2. La Regione, nell'ambito di uno sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, favorisce il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) la conciliabilità  dello sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale attraverso la valorizzazione di risorse tramite azioni locali;

     b) la nascita di imprese e il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti;

     c) l'integrazione fra le fasi di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

     d) il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro valorizzazione;

     e) la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di allevamento sugli ecosistemi.

 

     Art. 3. Interventi.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Toscana promuove:

     a) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di acquacoltura e maricoltura nel rispetto dell'ambiente;

     b) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza alle imprese esistenti finalizzati al miglioramento della produzione e al raggiungimento di risultati ottimali in termini di efficacia ed efficienza;

     c) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza per l'avvio di nuove imprese di acquacoltura;

     d) indagini di mercato per la migliore collocazione e valorizzazione commerciale dei prodotti;

     e) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo delle imprese e l'individuazione delle esigenze formative e di aggiornamento dei tecnici operanti nel settore dell'acquacoltura;

     f) azioni di ricerca e di sperimentazione presso le imprese di acquacoltura per perfezionare e sviluppare le tecniche e le tecnologie di allevamento e per diversificare le specie allevate limitatamente a quelle non dannose;

     g) progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico comuni fra le imprese di acquacoltura toscane, nazionali e comunitarie tramite anche stages di imprenditori e tecnici presso altre imprese ed Istituti di Ricerca nazionali ed esteri;

     h) la raccolta e la diffusione nonché la divulgazione fra le imprese delle ricerche e degli studi funzionali allo sviluppo dell'acquacoltura.

 

     Art. 4. Programmazione [2]

     Il piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), individua gli interventi regionali rivolti a favorire lo sviluppo dell’acquacoltura.

 

     Art. 5. Attuazione degli interventi.

     1. Gli interventi previsti dal PRAF sono attuati in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità Montane, oltre che con le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca [3].

     2. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, oltre che le imprese, gli istituti e le agenzie di studio e ricerca partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie.

     3. Per gli interventi di tutoraggio e di assistenza tecnica- specialistica diretta alle imprese la partecipazione finanziaria delle stesse non può essere inferiore al 30% dei costi degli interventi stessi.

     4. I soggetti di cui al comma 2, che si avvalgono di finanziamenti pubblici, sono vincolati a porre i risultati conseguiti a disposizione della Regione Toscana per la loro divulgazione.

     5. [L'ARSIA include nei propri programmi gli interventi di cui alla presente legge nel limite delle direttive impartite dalla Giunta Regionale e secondo le disponibilità del bilancio regionale finalizzate all'attuazione della presente legge] [4].

 

     Art. 6. Disciplina degli impianti di acquacoltura. [5]

     1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli.

     2. La realizzazione e l’ampliamento degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dal titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e dal regolamento di attuazione dello stesso.

 

     Art. 7. Localizzazione e dimensionamento degli impianti di acquacoltura. [6]

     [1. I Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.) delle Province, di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio", dettano criteri edilizi per la localizzazione ed il dimensionamento degli impianti di acquacoltura.

     2. Sino all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento o in assenza nei medesimi di disposizioni relative al dimensionamento degli impianti, fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, si applicano le disposizioni di cui all'allegato A della presente legge.]

 

     Art. 8. Norma transitoria. [7]

     [1. Sino all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province, o in assenza nei medesimi di disposizioni, l'attività di acquacoltura, la localizzazione e la realizzazione degli impianti relativi, sono soggetti alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia del Piano di indirizzo territoriale (PIT), di cui alla L.R. 5/1995.]

 

     Art. 9. Modalità per l'adeguamento degli impianti esistenti. [8]

     [1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non conformi ai vigenti strumenti urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti che prescrivano, anche attraverso il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado.

     2. Il riconoscimento, di cui al comma 1, si applica agli impianti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenuti in esercizio a far data dal 31 dicembre 1990, per i quali è stata data comunicazione, dal proprietario, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, con l'allegata specifica relazione tecnica asseverativa, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1993, n. 34 "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura della produzione ittica". Il Comune può attivare il riconoscimento anche per gli impianti la cui comunicazione è pervenuta successivamente al termine indicato e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del comma 2, i comuni provvedono ad adeguare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la propria disciplina urbanistica, tramite apposite varianti, qualora gli impianti interessati eccedano i limiti di cui all'allegato A alla presente legge, o insistano al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'articolo 1 della L.R. 64/1995.

     4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a conformare gli impianti stessi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici adeguati secondo la presente legge entro tre anni dall'approvazione delle varianti di cui al comma 3.

     5. Per gli impianti di cui al comma 2 è comunque consentita la realizzazione delle opere necessarie ad adeguare gli impianti stessi alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza del luogo di lavoro, nonché, in particolare, a migliorare la qualità delle acque reflue rispetto ai limiti di legge.]

 

     Art. 10. Abrogazioni e modifiche.

     1. La L.R. 34/1993 è abrogata.

     2. [9].

 

     Art. 11. Norma Finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, stabiliti per l'anno 2000 in lire 800.000.000 si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "spesa" del bilancio di previsione per l'esercizio in corso per competenza e cassa di medesimo importo.

     - in diminuzione:

     capitolo 50060 "fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 800.000.000

     - in aumento (con cambio descrizione):

     - capitolo 27150 "fondo per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica (L.R. n. 33 del 20.3.2000) L. 800.000.000

     2. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente Legge per gli anni successivi si provvede con Legge di Bilancio.

 

 

ALLEGATO A

 

LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI D'ACQUACOLTURA

 

     1. In assenza delle specifiche disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, gli impianti devono rispettare le seguenti limitazioni:

     a) le vasche non possono emergere dal piano di campagna originario per un'altezza superiore a m. 1.50;

     b) tra gli impianti deve essere mantenuta la distanza minima di m. 10 per ogni 500 mq. di superficie delle vasche di allevamento;

     c) l'edificazione non può comunque superare i valori massimi contenuti nella tabella;

     d) non può essere consentita l'asportazione dei materiali escavati nella realizzazione dei movimenti terra.

     2. Gli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame non possono superare l'estensione di 10.000 mq ed in essi è possibile realizzare serre agricole fino ad un massimo del 50% dell'estensione.

     3. Negli impianti che integrano il ciclo produttivo con la produzione e lo svezzamento di novellame è consentita la realizzazione di serre agricole fino ad un massimo del 20% della superficie delle vasche.

     4. Le serre di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alle condizioni ed ai limiti di cui all'articolo 13, commi 12 e 13, della L.R. 64/1995 e degli articoli 7 e 8 del regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4 "Regolamento di attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola così come modificata dalla L.R. 4 aprile 1997, n. 25".

     5. In ogni caso potranno essere installate reti di protezione dagli uccelli predatori realizzate con strutture idonee di qualsiasi materiale e consistenza.

     6. Gli impianti dovranno opportunamente essere contornati da idonei rivestimenti vegetali atti a ridurre l'impatto visivo e ambientale delle strutture di allevamento e gli annessi.

 

 

TABELLA DELLE SUPERFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

 

     1. E' da considerarsi superficie dell'impianto ai fini dei limiti dimensionali della presente tabella quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell'area indica, con apposito atto d'obbligo, come asservita all'attività di acquacoltura.

     2. La dimensione complessiva dell'impianto non può eccedere i 50.000 mq.

     3. La superficie netta massima delle vasche di allevamento non può essere superiore ai 2/3 della superficie complessiva dell'impianto.

     4. La volumetria massima realizzabile per i locali di servizio (uffici, laboratori, magazzini, ricovero di attrezzi, officina) non può superare 0,03 mc/mq di superficie dell'impianto.

     5. La superficie utile massima dei locali per la sorveglianza: non può superare i 20 mq.

     6. La superficie della casa del custode (da realizzarsi esclusivamente in impianti con superficie complessiva superiore a 20.000 mq) non può eccedere i 110 mq. di superficie dei vani abitabili così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.

     7. In ogni impianto è ammessa la realizzazione di volumi tecnici per la produzione e distribuzione d'energia elettrica, per le celle-frigorifero e per il ricovero e la protezione dei macchinari per i silos dei mangimi e dei serbatoi dell'ossigenazione.

     8. E' inoltre ammessa la realizzazione dei locali richiesti da normative riguardanti l'igiene dei lavoratori e del cielo produttivo, la sicurezza del lavoro e comunque resi obbligatori da norme comunitarie, nazionali e regionali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 189 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall’art. 190 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall’art. 190 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[8] Articolo abrogato dall’art. 190 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[9] Modifica la lettera f), comma 2, art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.