§ 5.4.238 - L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.
Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:28/10/2014
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 25/1998
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 25/1998
Art. 4.  Sostituzione dell' articolo 6 bis della l.r. 25/1998
Art. 5.  Sostituzione dell' articolo 6 ter della l.r. 25/1998
Art. 6.  Modifiche all' articolo 8 bis della l.r. 25/1998
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 8.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/1998
Art. 9.  Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 25/1998
Art. 11.  Modifiche all'articolo 16 della l.r. 25/1998
Art. 12.  Modifiche all'articolo 17 della l.r. 25/1998
Art. 13.  Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1998
Art. 14.  Modifiche all'articolo 20 della l.r. 25/1998
Art. 15.  Modifiche all' articolo 20 septies della l.r. 25/1998
Art. 16.  Modifiche all'articolo 21 della l.r. 25/1998
Art. 17.  Modifiche all'articolo 22 della l.r. 25/1998
Art. 18.  Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/1998
Art. 19.  Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 25/1998
Art. 20.  Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/1998
Art. 21.  Modifiche all'articolo 31 della l.r. 25/1998
Art. 22.  Sostituzione dell’allegato A1 della l.r. 10/2010
Art. 23.  Modifiche all'allegato A2 della l.r. 10/2010
Art. 24.  Sostituzione dell'allegato B1 della l.r. 10/2010
Art. 25.  Modifiche all'allegato B2 della l.r. 10/2010
Art. 26.  Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito
Art. 26 bis.  Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito
Art. 27.  Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
Art. 28.  Decorrenza del trasferimento delle funzioni
Art. 29.  Disposizioni transitorie relative ai procedimenti
Art. 30.  Disposizioni transitorie per i flussi dei rifiuti
Art. 31.  Abrogazioni


§ 5.4.238 - L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.

(B.U. 5 novembre 2014, n. 52)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59);

 

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

 

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

 

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);

 

Considerato quanto segue,

 

1. La l.r. 25/1998 prevede che la programmazione in materia di rifiuti sia articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito;

 

2. Al fine di semplificare e snellire il sistema della programmazione in materia di rifiuti ed anche in considerazione dei ritardi e delle difficoltà legate alle procedure di approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, la presente legge elimina tale livello di programmazione riportandone i contenuti al piano regionale ed in parte al piano di ambito;

 

3. L’eliminazione del livello di programmazione interprovinciale ha conseguentemente determinato la necessità di ridefinire:

 

a) i contenuti del piano regionale e dei piani di ambito, ed il rapporto tra tali atti di pianificazione;

 

b) l’allocazione delle funzioni amministrative strettamente collegate alla programmazione in materia di rifiuti;

 

4. La presente legge prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, individui i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani, cui i piani di ambito devono dare attuazione, e per tale motivo si prevede che alla Regione siano attribuiti i poteri di vigilanza e controllo sulla pianificazione di ambito tuttora esercitati dalle province;

 

5. Alla Regione vengono altresì attribuite, per il necessario coordinamento con la programmazione regionale in materia di rifiuti, tutte le funzioni amministrative connesse all’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico elaborati, secondo quanto previsto dal d.lgs. 182/2003 dall’autorità portuale o dall’autorità marittima;

 

6. La presente legge provvede inoltre alla riallocazione a livello regionale delle funzioni amministrative in materia di rifiuti attribuite dal legislatore statale alla Regione e trasferite alle province con la l.r. 25/1998, anticipando in questo modo il processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali previsto dalla l.r. 56/2014;

 

7. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché, in attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti;

 

8. A tal fine si rende necessario procedere alla modifica anche di alcuni allegati della l.r. 10/2010 per attribuire alla Regione le funzioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sugli impianti da autorizzare;

 

9. La riallocazione a livello regionale delle suddette funzioni amministrative risponde al principio costituzionale di adeguatezza e tiene altresì conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze 187/2011 e 159/2012 sul trasferimento di funzioni amministrative in materie riservate alla competenza legislativa statale, quale la tutela ambientale;

 

10. Alle province rimangono tutte le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla legge statale e che, in base alle citate pronunce della Corte costituzionale, rientrano tra le funzioni fondamentali di tali enti;

 

11. Poiché la presente legge rappresenta un’anticipazione della riforma introdotta dalla l. 56/2014, all’attuazione di quest’ultima si fa rinvio sia per l’acquisizione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all’esercizio delle funzioni oggetto del riordino, sia per la decorrenza del trasferimento di tali funzioni, in coerenza con i principi e criteri concordati nell’ambito dell’accordo tra Stato e Regioni, di cui all’articolo 1, comma 91, della l. 56/2014;

 

12. Il trasferimento di funzioni decorre, invece, dall’entrata in vigore della presente legge, unicamente per le autorizzazioni relative alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, agli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico e agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, in quanto si tratta di impianti strategici per garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione della movimentazione dei rifiuti e l’attuazione del principio di prossimità;

 

13. Le modalità di individuazione e di trasferimento del personale dipendente impegnato nelle amministrazioni provinciali o in altri enti e oggetto di trasferimento della titolarità delle funzioni alla Regione Toscana, sono previste dal protocollo d’intesa sottoscritto l’8 luglio 2014 tra Regione Toscana, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, Unione regionale delle province toscane (UPI - Toscana) e organizzazioni sindacali confederali e di categoria;

 

14. La presente legge prevede che, in attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare;

 

15. La presente legge, infine, introduce la disciplina dei vincoli di natura urbanistica derivanti dall’inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, individuando gli interventi edilizi ammessi e stabilendo le condizioni per autorizzare anche interventi edilizi diversi qualora la contaminazione interessi unicamente la falda e non anche il suolo soprastante. Sono fatti salvi gli interventi individuati dall’articolo 34, comma 7, del d.l. 133/2014.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 - Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall’articolo 6 bis;

c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del medesimo d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all’articolo 21;

d) l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, nonché la promozione e l’adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal d.lgs. 152/2006;

f) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;

2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all’articolo 30 quater, ai fini dell’applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

g) la redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006;

h) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all’articolo 9, nonché dei contributi di cui all’articolo 3;

i) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.

l) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

2. Sugli impianti di cui al comma 1, lettera c), individuati negli allegati A1 e B1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 25/1998

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“ Art. 5 bis - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

1. In attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo.

2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009. ”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 25/1998

1. L'articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 - Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;

d) l'individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto all’articolo 16;

f) il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT). ”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell' articolo 6 bis della l.r. 25/1998

1. L'articolo 6 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 bis - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 l’Autorità portuale comunica il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione. ”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell' articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. L'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

" Art. 6 ter - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima

1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 182/2003, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. La Regione, avvalendosi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell’autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d’intesa con l’autorità marittima stessa, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. ”.

 

     Art. 6. Modifiche all' articolo 8 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/1998, le parole “ con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale ” sono soppresse.

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 25/1998

1. L'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

" Art. 9 - Contenuti del piano regionale

1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007 ed ha i contenuti di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006.

2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:

a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

b) i criteri per l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

c) i criteri per l’individuazione, nell’ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;

e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;

g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

h) le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;

i) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3;

n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.

4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma4.

6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 152/2006.

7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005. ”.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/1998 le parole: “ Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.” sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “ comma 1, lettera e) ”, sono sostituite dalle seguenti: “ comma 2, lettera c), ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r.25/1998 è sostituito dal seguente:

“5. L'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:

a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. ”.

3. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole “ inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2 ” sono soppresse.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 25/1998

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

“ Art. 13 bis - Interventi edilizi ammessi

1. A seguito dell'inserimento di un'area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006 o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso;

e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;

f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.

3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2, del d.lgs. 152/2006, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:

a) dimostri che l’inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;

b) dimostri che l’intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;

c) dimostri che l’intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l’area a vario titolo;

d) dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell’articolo 245 del d.lgs. 152/2006.

4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell’area presenta all’ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:

a) l’analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull’area specificando l’attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;

b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell’area;

c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all’intorno dell’area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero e con la realizzazione di almeno tre piezometri;

d) l’analisi di rischio sanitario per l’utilizzo dell’area.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l’ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, a cui sono invitati a partecipare anche l’ARPAT e l’azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all’esecuzione dell’intervento proposto dal proprietario dell’area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.

6. Qualora all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all’articolo 245 del d.lgs. 152/2006, il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l’attuazione di tali misure di messa in sicurezza.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 13, comma 5, lettera a), della l.r. 25/1998 ”, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1998 le parole: “ all'art. 13 del Decreto ” sono sostituite dalle seguenti: “ all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 ”.

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 25/1998 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 25/1998, le parole: “ nei piani interprovinciali ” sono sostituite dalle seguenti: “ nel piano regionale ”, e dopo le parole “ in materia urbanistica ed ambientale ” sono aggiunte le seguenti: “ ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale. ”.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 25/1998, le parole: “ dell'Ente competente al rilascio dell’autorizzazione medesima ” sono sostituite dalle seguenti: “ della Regione ”.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 25/1998

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 sono abrogati.

2. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “ commi 4, 5 e 12 del decreto ” sono sostituite con “ commi 4 e 5 del decreto ”.

3. Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998, le parole: “ ai sensi del comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 ”.

4. Al comma 13 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “ che dimostri la possibilità di coprire l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di tre anni ” sono soppresse.

5. Il comma 14 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 è abrogato.

6. Al comma 16 bis dell'articolo 20 della l.r. 25/1998, le parole: “all’articolo 9, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ all’articolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 ”.

 

     Art. 15. Modifiche all' articolo 20 septies della l.r. 25/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 20 septies della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V, del d.lgs. 152/2006, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-. ”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “ piani interprovinciali ” sono sostituite dalle seguenti: “ piani di ambito ”.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “ piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ” sono sostituite dalle seguenti: “ piani di ambito ”, e le parole: “ dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’articolo 27 ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “ proposta di piano interprovinciale ” sono sostituite dalle seguenti: “ proposta di piano di ambito ”.

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 sono abrogati.

4. Alla fine del comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 sono aggiunte le parole: “ secondo quanto previsto all’articolo 43 della l.r. 69/2011. ”.

5. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“8. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 44 della l.r. 69/2011.”.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza. ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito. ”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“ 2 bis. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possono sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale. ”.

4. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 sono abrogati.

5. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “ 3, 4 e 5, ” sono soppresse.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 25 bis della l.r. 25/1998 le parole: “ sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 25 ” sono soppresse.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ nel piano interprovinciale ” sono sostituite dalle seguenti: “ nel piano regionale ”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ nei piani interprovinciali ” sono sostituite dalle seguenti: “ nel piano regionale ”.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ e recupero ” sono sostituite dalle seguenti “ e di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) ”.

4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è abrogata.

5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 sono aggiunte le seguenti:

“i bis) la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento;

i ter) la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito;

i quater) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero. ”.

6. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ dei piani interprovinciali ” sono sostituite dalle seguenti: “ del piano regionale ”, e le parole: “ alle province e ” sono soppresse.

7. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ le province interessate d’intesa tra loro possono ” sono sostituite dalle seguenti: “ la Regione può ”, e le parole: “ piano interprovinciale ” sono sostituite dalle seguenti: “ piano regionale ”.

8. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “ alle province interessate che, d’intesa tra loro, lo adeguano ” sono sostituite dalle seguenti: “ alla Regione che lo adegua ”, e le parole “ la provincia con il maggior numero di abitanti ” sono sostituite dalle seguenti: “ la Regione ”.

9. Al comma 4 bis dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “ anche in via telematica ” sono aggiunte le seguenti: “ mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati. ”.

10. I commi 6 e 7 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 sono abrogati.

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 25/1998

1. Il comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998 è abrogato.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

 

     Art. 22. Sostituzione dell’allegato A1 della l.r. 10/2010

1. L'allegato A1 “Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione” della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

     Art. 23. Modifiche all'allegato A2 della l.r. 10/2010

1. Le lettere: h), i), l), m), n) e p) dell’allegato A2 “Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia” della l.r. 10/2010, sono abrogate.

 

     Art. 24. Sostituzione dell'allegato B1 della l.r. 10/2010

1. L'allegato B1 “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione” della l.r. 10/2010, è sostituito dall’allegato B della presente legge.

 

     Art. 25. Modifiche all'allegato B2 della l.r. 10/2010

1. Le lettere: bd), be), bf), bg), bi) e bl) dell’allegato B2 “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia” della l.r. 10/2010, sono abrogate.

 

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106, è approvato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998, come modificato, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti, i piani interprovinciali dei rifiuti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. I piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli approvati ai sensi del comma 3, restano validi ed efficaci fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti. I piani provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi ed efficaci fino alla data dell’approvazione dei piani interprovinciali, o, in mancanza di questi, fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvano i nuovi piani di ambito nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall’articolo 27 della l.r. 25/1998, come modificato dalla presente legge, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale adeguato ai sensi del comma2.

6. Fino all’approvazione dei nuovi piani di ambito, restano validi ed efficaci i piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza di questi, i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio, di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

7. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 vigente a tale data.

 

     Art. 26 bis. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito [1]

1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all’autorità osservazioni.

3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.

5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico

1. I piani di raccolta dei rifiuti di cui agli articoli 6 bis e 6 ter della l.r. 25/1998, già trasmessi alle province ed alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti a tale data.

 

     Art. 28. Decorrenza del trasferimento delle funzioni

1. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative relative alle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998, sono individuate ai sensi e nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), decorre dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96, della l. 56/2014.

3. Fino alla data del trasferimento di cui al comma 2, le funzioni continuano ad essere esercitate dai soggetti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il trasferimento della titolarità delle funzioni di cui al comma 1, comprese quelle dei relativi procedimenti di VIA, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per il rilascio delle autorizzazioni e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998, relativi a:

a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;

b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;

c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

5. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, sono comunque computate nell’ambito del procedimento di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie relative ai procedimenti

1. I procedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998, in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni di cui all’articolo 28, sono conclusi dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998, già rilasciate alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, è di competenza della Regione. La Regione subentra altresì nelle garanzie finanziarie già prestate a favore delle province, alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, per la gestione degli impianti di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998.

3. Ai procedimenti di VIA relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, già avviati alla data del trasferimento di tali funzioni, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. I procedimenti sono conclusi dai soggetti competenti secondo le norme vigenti a tale momento.

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie per i flussi dei rifiuti

1. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 25 bis della l.r. 25/1998, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 31, comma 6, della l.r. 25/1998, abrogato dalla presente legge.

 

     Art. 31. Abrogazioni

1. Gli articoli 6 quater, 8, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 20 octies e 23 bis della l.r. 25/1998, sono abrogati.

 

Allegato A1 - l.r. 10/2010 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione

a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.

b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto.

e) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

f) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

g) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

h) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

i) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

l) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al cinque per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

m) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs.152/2006.

p) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

q) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d. lgs. 152/2006): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d. lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

r) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

s) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

Allegato B1 - l.r. 10/2010 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione

Industria energetica ed estrattiva

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.

e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbone fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

Progetti di infrastrutture

h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.

l) Linee ferroviarie a carattere regionale.

m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l’immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m3.

n) Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.

o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

s) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

u) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

v) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

z) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

aa) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Altri progetti

ab) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.

ac) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

ad) Campi da golf con percorso a 18 buche.

ae) Progetti di cui all’Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

af) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A1).


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2016, n. 8.