§ 4.1.298 - L.R. 30 novembre 2012, n. 68.
Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:30/11/2012
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Registro informatico pubblico dei diritti di impianto
Art. 4.  Schedario viticolo
Art. 5.  Riserva regionale dei diritti di impianto
Art. 6.  Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto
Art. 7.  Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto
Art. 8.  Reimpianto da diritto
Art. 9.  Reimpianto anticipato
Art. 10.  Dichiarazione per il sovrainnesto
Art. 11.  Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare
Art. 12.  Trasferimento dei diritti di reimpianto
Art. 13.  Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO
Art. 14.  Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO
Art. 15.  Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato
Art. 16.  Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione
Art. 17.  Controllo
Art. 18.  Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione
Art. 19.  Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
Art. 20.  Commissioni di degustazione
Art. 21.  Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori
Art. 22.  Regolamento di attuazione
Art. 23.  Monitoraggio e valutazione
Art. 24.  Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni
Art. 24 bis.  Norma transitoria


§ 4.1.298 - L.R. 30 novembre 2012, n. 68.

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.

(B.U. 7 dicembre 2012, n. 67)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi 4 e 5, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

 

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

 

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che è stato inserito, con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

 

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

 

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008);

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

 

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2012;

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’attuale disciplina regionale in materia di potenziale vitivinicolo deve essere modificata, sia per adeguarla alle disposizioni del d.lgs. 61/2010 e del d.m. politiche agricole 16 dicembre 2010, con i quali il legislatore statale ha dato attuazione alla normativa europea in materia, sia per tener conto di alcune esigenze di semplificazione manifestatesi nel corso dell’applicazione delle norme;

 

2. Diverse disposizioni della legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), in particolare quelle relative alla disciplina del potenziale vitivinicolo, sono state riconfermate. Tuttavia, tenendo conto del numero delle modifiche si è ritenuto opportuno abrogare la citata legge, anche al fine di rivalutare la sistematica dell’intero impianto normativo;

 

3. Nelle more dell’attuazione della riforma del sistema degli enti locali, alcune funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente legge continuano ad essere attribuite alle province, in coerenza con i principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione;

 

4. Lo schedario viticolo, strumento per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, che è parte integrante del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), necessita, in attuazione delle disposizioni europee, di essere integrato con il sistema di identificazione geografica delle particelle agricole, e pertanto le superfici vitate devono essere individuate geograficamente e validate da parte degli enti competenti;

 

5. Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva, sono riferite all’unità tecnico-economica (UTE) in quanto attributi dell’unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all’azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate;

 

6. Il legislatore nazionale ha recentemente modificato le norme in materia di certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, stabilendo che tale attività è di competenza regionale. E’ pertanto necessario prevedere che i diritti di nuovo impianto per le piante madri marze siano concessi dall’amministrazione regionale;

 

7. Per semplificare ulteriormente le procedure relative al reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al reimpianto di un vigneto per consumo familiare, è stato previsto di rendere obbligatoria la sola dichiarazione di avvenuto intervento; la dichiarazione preventiva resta unicamente per il reimpianto anticipato in quanto, in tale caso, si rende necessario prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all’interno del registro dei diritti, nonché acquisire una cauzione a garanzia della successiva estirpazione dei vigneti;

 

8. La disciplina per il trasferimento dei diritti di reimpianto è posta per garantire il rispetto della normativa europea e, in particolare, per assicurare che il trasferimento non comporti un aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua;

 

9. Per adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni statali si eliminano gli albi, si stabiliscono i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si attribuisce alle province la competenza a disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità tecnico-produttiva alla rivendicazione delle relative denominazioni (DO) per garantire l’equilibrio di mercato;

 

10. In ragione del fatto che nel previgente sistema regionale l'iscrizione agli albi poteva essere assoggettata a delle limitazioni per conseguire l'equilibrio di mercato, è necessario prevedere delle norme di adeguamento al nuovo quadro normativo nonché delle disposizioni transitorie;

 

11. Per applicare le disposizioni europee relative all'obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui il produttore può avvalersi, è necessario confermare le norme procedurali già fissate con la l.r. 9/2009;

 

12. È necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alle sopravvenute disposizioni europee e statali nonché alle nuove modalità di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione;

 

13. Per gli interventi sullo schedario viticolo, nonché per garantire modalità di controllo il più possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme regolamentari di dettaglio e norme tecniche di attuazione e, pertanto, si prevede un regolamento di attuazione della presente legge;

 

14. Per attuare le disposizioni statali in materia di istituzione delle commissioni di degustazione e di tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a DO, sono previste norme per l’istituzione delle commissioni di degustazione nonché per la nomina del presidente, del segretario e dei relativi supplenti e viene attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) la tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e l’elenco degli esperti degustatori per i vini a DO, in considerazione dell’esperienza maturata dalle stesse nell’ambito dell’attività esercitata ai sensi della precedente normativa e garantendo in tal modo continuità all’attività fin qui svolta dalle CCIAA;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione [1]

1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni, nel rispetto della normativa statale e europea in materia.

2. La presente legge, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento), disciplina altresì le commissioni di degustazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché la tenuta degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

 

     Art. 2. Definizioni [2]

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) reimpianto e impianto: la messa a dimora delle barbatelle;

b) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);

c) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III, del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

d) unità vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno dell’impianto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, attitudine a produrre vini DO, varietà di uva. Riguardo alla varietà di uva è consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15 per cento del totale, salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione; in tal caso è fatto obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare per le superfici idonee alla produzione di vini a DO oppure altri a bacca bianca o altri a bacca nera, per le superfici destinate alla produzioni di altri vini;

e) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto d’impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

f) diritto di reimpianto: il diritto a reimpiantare una superficie vitata originato dall’estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura;

g) diritto di reimpianto anticipato: il diritto a reimpiantare una superficie vitata a fronte dell’impegno a estirpare una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella in cui avrà luogo l’estirpazione;

h) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una superficie vitata destinata a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante madri per marze;

i) diritti di impianto: i diritti di reimpianto, di reimpianto anticipato, di nuovo impianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale;

j) menzione vigna: il toponimo o il nome tradizionale che può essere utilizzato nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché tale menzione sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all’interno di un apposito elenco positivo a livello regionale;

k) certificazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante l’attivazione della funzione “certifica” da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

l) validazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo dell’ARTEA mediante l’attivazione della funzione “convalida” da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 82/2005.

 

CAPO II - Potenziale produttivo viticolo

 

     Art. 3. Registro informatico pubblico dei diritti di impianto [3]

1. Il registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 4 ter del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

2. I contenuti dell’anagrafe regionale delle aziende agricole sono resi disponibili nel sito istituzionale regionale per le imprese di cui all’articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. Per la gestione ed il controllo dei diritti di impianto, ogni diritto di impianto deve essere iscritto e, ad eccezione dei diritti di reimpianto anticipato, certificato nel registro informatico pubblico di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Schedario viticolo [4]

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo. I dati dello schedario sono riferiti all’unità tecnico-economica (UTE) e all’azienda.

2. I dati dello schedario, riferiti alla singola UTE, sono:

a) le unità vitate impiantate, con l'indicazione delle superfici riscontrate in ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), della composizione ampelografica e di altre informazioni di carattere tecnico nonché dell’eventuale indicazione della menzione vigna;

b) l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate di cui alla lettera a), ai fini della rivendicazione delle produzioni delle relative DO di cui all’articolo 13.

3. I dati dello schedario, riferiti alla singola azienda, sono:

a) i diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto, di cui all’articolo 3, comma 1;

b) la superficie rivendicabile per ciascuna DO di cui all’articolo 15.

4. Lo schedario viticolo, tenuto da ARTEA e strutturato ai sensi del reg. (CE) 436/2009, è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/2000, quale nucleo del SIART, nonché del SIGC, ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

5. Lo schedario viticolo e il registro informatico pubblico dei diritti di impianto sono automaticamente aggiornati sulla base:

a) delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate;

b) della registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate;

c) degli esiti dell’attività di controllo delle province di cui all’articolo 17, comma 1.

6. Il conduttore è tenuto, per quanto di propria competenza, a mantenere aggiornata la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale produttivo rispetto alla situazione reale.

7. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito essenziale per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, statale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. Riserva regionale dei diritti di impianto [5]

1. La riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate è tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 22, disciplina le modalità per la gestione della riserva regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti di impianto presenti nella riserva regionale.

3. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all’impianto.

4. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale devono mantenere l’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO per la quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne.

5. Possono essere fatti valere diritti di impianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto.

 

CAPO III - Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni di vini a DO

 

     Art. 6. Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto [6]

1. Il conduttore che intende procedere all’impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze, richiede la concessione di diritti di nuovo impianto.

2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto è presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. I diritti di nuovo impianto destinati a scopi di sperimentazione e i diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri per marze sono concessi, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, dalla competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo, nonché delle norme vigenti in materia di territorio e di paesaggio. Tali diritti sono iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3.

4. I diritti di nuovo impianto destinati a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità sono concessi dalla provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo, nonché delle norme vigenti in materia di territorio e di paesaggio e iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3.

5. Qualora l’impianto venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della concessione dei diritti di nuovo impianto di cui al comma 4, la provincia in cui ha sede l’UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato l’impianto.

6. L’impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato rilasciato il diritto di nuovo impianto.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuto impianto entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

8. Nella DUA di cui al comma 7, il conduttore indica il diritto di nuovo impianto utilizzato e individua graficamente la superficie vitata realizzata.

9. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto impianto, provvede alla validazione della superficie vitata impiantata ai fini dell’aggiornamento del SIGC.

10. Il conduttore comunica tramite la DUA, entro sessanta giorni, l’avvenuta estirpazione delle superfici vitate destinate a scopi sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze, indicando graficamente le superfici vitate estirpate o la loro trasformazione in un impianto produttivo.

11. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta estirpazione, provvede a validare la superficie vitata estirpata ai fini dell’aggiornamento del SIGC.

 

     Art. 7. Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto [7]

1. Il conduttore che intende procedere all’estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo.

3. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 1.

4. L’estirpazione deve essere effettuata entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione entro sessanta giorni individuando graficamente le superfici vitate estirpate e chiede la concessione di un diritto di reimpianto.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5, il conduttore è tenuto altresì a dichiarare i riferimenti catastali della superficie vitata estirpata e la data di realizzazione dei lavori di estirpazione.

7. La provincia in cui ha sede l’UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, effettua un controllo sistematico sulle superfici, provvede a validare la superficie vitata ai fini dell’aggiornamento del SIGC e ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso a seguito di estirpazione nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3.

8. Qualora l’intervento venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 3 e 7, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

 

     Art. 8. Reimpianto da diritto [8]

1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla riserva in corso di validità procede all’impianto nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, nell’ambito della particelle catastali presenti nel proprio fascicolo aziendale ed entro sessanta giorni dalla sua realizzazione, presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA, con la quale dichiara l’avvenuto impianto.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore individua graficamente la superficie oggetto di reimpianto e dichiara:

a) il diritto di reimpianto o il diritto di impianto prelevato dalla riserva utilizzato;

b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;

c) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;

d) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;

e) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata.

3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto impianto, provvede alla validazione della superficie vitata impiantata ai fini dell’aggiornamento del SIGC.

 

     Art. 9. Reimpianto anticipato [9]

1. Il conduttore che non è titolare di diritti di reimpianto, o ne possiede in quantità insufficiente, può procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto.

2. L’impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, è corredato dalla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato con il regolamento di cui all’articolo 22.

3. Il conduttore di cui al comma 1, presenta la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori di reimpianto.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 3, il conduttore dichiara:

a) di impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato impiantato il vigneto;

b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;

c) le superfici oggetto di estirpazione successiva individuate anche graficamente.

5. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 4 e al comma 14.

6. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva di cui al comma 3, determina l’iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima DUA, salvo un esito negativo del controllo di cui al comma 5.

7. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

8. Il conduttore dichiara tramite la DUA, ai sensi del d.p.r. 445/2000, l’avvenuta realizzazione dell’impianto entro sessanta giorni, individuando altresì graficamente la superficie oggetto di reimpianto.

9. Nella dichiarazione di cui al comma 8, il conduttore dichiara:

a) gli estremi del diritto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;

b) i riferimenti catastali dell’impianto;

c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;

d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata;

e) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve.

10. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate ai fini dell’aggiornamento del SIGC.

11. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, tramite la DUA, l’avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata indicando graficamente le superfici estirpate e chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione.

12. La provincia in cui ha sede l’UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva, provvede a validare la rappresentazione grafica delle superfici vitate estirpate ai fini dell’aggiornamento del SIGC e procede allo svincolo della cauzione.

13. Qualora l’estirpazione venga realizzata in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 5 e 12, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

14. Qualora il conduttore intenda effettuare una estirpazione su una superficie diversa rispetto a quella indicata, presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA, con la quale indica, anche graficamente, la nuova superficie che intende estirpare, almeno sessanta giorni prima di effettuare l’intervento.

 

     Art. 10. Dichiarazione per il sovrainnesto [10]

1. In caso di sovrainnesto il conduttore dichiara, ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA, l’avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara:

a) i riferimenti catastali dell’impianto;

b) la data di inizio e di fine lavori del sovrainnesto;

c) la percentuale di viti sovrainnestate;

d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata sovrainnestata;

e) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo.

 

     Art. 11. Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare [11]

1. In caso di impianto di una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare il conduttore dichiara ai sensi del d.p.r. 445/2000, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, l’avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara, in particolare:

a) che la superficie vitata impiantata è superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are;

b) che non dispone di altre superfici vitate, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare purché nell'insieme la superficie impiantata dell’UTE sia inferiore o pari alle 10 are;

c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;

d) che l’intervento è conforme alla normativa europea, statale e regionale vigente.

3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate.

4. Il conduttore comunica, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, entro sessanta giorni, l’eventuale estirpazione dell’impianto, indicando graficamente la superficie vitata estirpata.

5. La provincia provvede a validare la superficie vitata estirpata, indicata nella DUA di cui al comma 4, ai fini dell’aggiornamento del SIGC, entro centottanta giorni dalla presentazione della medesima DUA.

 

     Art. 12. Trasferimento dei diritti di reimpianto [12]

1. Ai sensi dell’articolo 85 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto:

a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda;

b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto.

2. Non è considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un’altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprietà delle due UTE sia diversa.

3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento.

4. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzate superfici vitate solo se atte alla produzione di vini a DO.

5. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto è presentata tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto. La provincia provvede a registrare il diritto nel registro dei diritti entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA.

6. Nel passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

7. Nel caso in cui il titolare di un diritto di reimpianto, iscritto nel registro di cui all’articolo 3, trasferisca tale diritto in altre regioni, comunica alla provincia che ha certificato il diritto tramite la DUA l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni. La provincia provvede alla cancellazione del diritto dal registro di cui all’articolo 3.

 

     Art. 13. Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO [13]

1. L’ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce alle unità vitate una o più idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO sulla base dei seguenti elementi:

a) delimitazione dei territori di produzione, ivi compresi quelli delle sottozone;

b) limiti di altitudine;

c) vitigni;

d) anno d’impianto;

e) numero di ceppi;

f) sesto di impianto;

g) forma di allevamento.

 

     Art. 14. Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO [14]

1. Le superfici vitate iscritte allo schedario viticolo che, alla data di inizio della raccolta, hanno l’idoneità tecnico produttiva per una determinata DO, possono essere oggetto di rivendicazione per la relativa produzione nel rispetto degli specifici requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

2. La rivendicazione delle produzioni di vini a DO è effettuata annualmente, a cura dei conduttori interessati, per ciascuna UTE contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione.

3. In caso di DO le cui produzioni sono limitate per conseguire l’equilibrio di mercato, ai sensi dell’articolo 15, la rivendicazione delle produzioni è limitata alle superfici rivendicabili detenute alla data di inizio della raccolta.

4. La menzione vigna può essere utilizzata nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché tale menzione sia rivendicata nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione delle uve di cui al comma 2, ed a condizione che la vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all’interno dell’apposito elenco positivo regionale di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. 61/2010.

 

     Art. 15. Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato [15]

1. Le province, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, possono limitare l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l’equilibrio di mercato a tutela della denominazione attraverso:

a) la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;

b) la determinazione dei criteri per l’assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.

2. La limitazione di cui al comma 1, può avere una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative.

3. In caso di DO ricadenti su più province, ciascuna provincia adotta il provvedimento di cui al comma 1, per il territorio di propria competenza, sentite le altre province interessate.

4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell’ambito delle superfici vitate impiantate che, nell’azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO.

5. Il trasferimento della superficie rivendicabile è consentito esclusivamente tramite il trasferimento allo stesso titolo di un’equivalente superficie vitata o di un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente.

6. Il conduttore che acquisisce una superficie rivendicabile accompagnata da un diritto di reimpianto o da un’equivalente superficie vitata presenta, contestualmente alla registrazione del trasferimento del diritto o del cambio di titolarità della superficie vitata nello schedario viticolo, una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA in cui indica la superficie rivendicabile che ha acquisito e, nel caso di trasferimento di superficie vitata, la superficie trasferita. La provincia provvede alla cancellazione dell’equivalente superficie rivendicabile dall’azienda cedente e alla certificazione della medesima all’azienda acquirente entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA.

7. Qualora la dichiarazione di cui al comma 6 venga presentata nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle uve, la superficie rivendicabile si intende attribuita provvisoriamente all’azienda, in attesa della certificazione da parte della provincia.

 

CAPO IV. Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

 

     Art. 16. Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione [16]

1. Le superfici vitate illegalmente realizzate successivamente al 31 agosto 1998, sono soggette all’obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 18, commi 2 e 3.

2. Le superfici vitate illegalmente realizzate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate, sono soggette all’obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Il conduttore di vigneti soggetto all’obbligo di estirpazione deve dimostrare la non circolazione dei prodotti. A tal fine, entro il 31 maggio di ogni anno, comunica alla provincia in cui ha sede l’UTE se intende ricorrere alla vendemmia verde o se intende presentare i contratti di distillazione.

4. Entro la fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, il conduttore che ha dichiarato l’intenzione di distillare presenta alla provincia in cui ha sede l’UTE il contratto di distillazione.

5. Il conduttore che ha dichiarato di ricorrere alla vendemmia verde è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

6. Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all'obbligo di estirpazione di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto. Il vigneto si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle superfici vitate pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

8. Le superfici vitate di cui ai commi 1 e 2, sono registrate a cura della provincia nello schedario viticolo di cui all’articolo 4, al fine di poter dare seguito al procedimento.

 

CAPO V. Controllo e sanzioni

 

     Art. 17. Controllo [17]

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle province per le UTE di propria competenza.

2. Nell’espletamento dell’attività di controllo, qualora la provincia riscontri una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, procede all’aggiornamento dello schedario o comunica al conduttore un termine entro il quale è tenuto ad effettuare l’aggiornamento.

3. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che hanno per oggetto superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

4. In applicazione dell’articolo 5 del reg. (CE) 436/2009, l’ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, comunicandone gli esiti alla provincia competente per territorio.

5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 22, individua i criteri generali per lo svolgimento dei controlli sul potenziale produttivo viticolo.

6. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 81/2000.

 

     Art. 18. Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione [18]

1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 non regolarizzati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo o dell’articolo 85 ter del reg. (CE) 1234/2007 entro il 31 dicembre 2009 e non estirpati, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione.

2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione.

3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, con decorrenza dalla data di impianto e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa di 15,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata, il conduttore che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 16, comma 3, entro la data ivi stabilita.

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, oppure presenta un contratto di distillazione che non copre l'intera produzione, oppure che, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, non la effettua o la effettua in maniera non completa..

6. La sanzione di cui al comma 5, si applica:

a) dal mese successivo alla fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell’intera produzione;

b) dal 1° settembre dell’anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde.

7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5, non si applicano alle superfici pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo [19]

1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che estirpa, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, una superficie vitata di cui all’articolo 7, comma 1, oppure di cui all’articolo 9, comma 14, senza aver presentato la dichiarazione.

2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla riserva oppure di un diritto di reimpianto anticipato che, avendo impiantato nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo una superficie vitata, non presenta la dichiarazione di cui rispettivamente all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 9, comma 8 o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che effettua un reimpianto anticipato nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, senza aver presentato la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 3, o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 120,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che, avendo estirpato nell’ambito della procedura di un reimpianto anticipato di cui all’articolo 9, non presenta la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 11, o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che avendo presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 9, comma 3 e comma 14, ha iniziato i lavori prima del previsto termine di sessanta giorni.

6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 60,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che non presenta la comunicazione di cui all’articolo 6, commi 7 e 10, all’articolo 7, comma 5, all’articolo 11, comma 4, e la dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 1, all’articolo 11, comma 1, o la presenta oltre i termini previsti. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro il conduttore che non presenta la comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7, oppure la dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 6, o la presenta oltre i termini ivi previsti. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 30,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che realizza un impianto difforme dalla concessione ottenuta ai sensi dell’articolo 6.

9. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che realizza un impianto di superficie vitata nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinato a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la concessione di un equivalente diritto in deroga tramite la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2.

10. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata il conduttore che contravviene agli impegni assunti ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5.

11. Il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario viticolo nei termini indicati dalla provincia o dall’organismo di controllo di cui all’articolo 13 del d.lgs 61/2010 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 a 100,00 euro. Tale sanzione è aumentata rispettivamente a 300,00 e 1.000,00 euro qualora il mancato aggiornamento riguardi l’idoneità tecnico-produttiva di cui all’articolo 13.

12. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti e dell’articolo 22, comma 4, del d.lgs. 61/2010, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che utilizza la superficie rivendicabile di una determinata DO su superfici che non hanno l’idoneità tecnico-produttiva per quella DO.

 

CAPO VI. Commissioni di degustazione ed elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

 

     Art. 20. Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs 61/2010 e al d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura di controllo pubblica designata o dell’organismo privato autorizzato di cui all’articolo 13 del d.lgs 61/2010 competente per le specifiche DO.

2. In attuazione dell’articolo 5, commi 3 e 4, del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione è costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonché dal segretario e dal relativo supplente.

3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti.

4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo.

5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima della scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell’indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il segretario e il relativo supplente, nonché una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall’elenco dei tecnici degustatori.

6. E’ consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 21. Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

1. La competenza della tenuta dell’elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011.

2. Per le iscrizioni e le variazioni agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori sono dovuti alla CCIAA cui è presentata l’istanza di iscrizione o variazione, i diritti di segreteria negli importi previsti con apposito decreto ministeriale.

3. L’elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entro il 31 marzo di ogni anno.

 

CAPO VII. Norme finali e transitorie

 

     Art. 22. Regolamento di attuazione [20]

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la gestione dei procedimenti inerenti lo schedario viticolo.

2. Il regolamento disciplina:

a) lo schedario viticolo, ai sensi dell’articolo 4;

b) la riserva regionale dei diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 5;

c) la richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 6;

d) il reimpianto anticipato, ai sensi dell’articolo 9;

e) la dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare, ai sensi dell’articolo 11;

f) il trasferimento dei diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 12;

g) l’idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO, ai sensi dell’articolo 13;

h) la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO, ai sensi dell’articolo 14;

i) la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato, ai sensi dell’articolo 15;

j) i criteri generali per lo svolgimento dei controlli, ai sensi dell’articolo 17;

k) la commissione di degustazione, ai sensi dell’articolo 20;

l) gli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori, ai sensi dell’articolo 21.

 

     Art. 23. Monitoraggio e valutazione [21]

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:

a) all’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;

b) all’andamento negli anni dell’utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;

c) alla gestione dello schedario viticolo integrata al sistema di identificazione geografica;

d) all’attività di controllo svolta, distinta per provincia, ed ai relativi esiti.

 

     Art. 24. Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni [22]

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 22 e da tale data è abrogata la legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e d il controllo del potenziale viticolo).

2. Le superfici che risultano iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22, comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale di cui all’articolo 15, comma 4.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in corso procedimenti di cancellazione di iscrizione all’albo dei vini DO contingentati per aver utilizzato la quota di produzione di una determinata DO su superfici che non hanno l’idoneità tecnico-produttiva per quella DO, possono chiedere, entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 19, comma 12, e mantenere l’iscrizione all’albo ai fini dell’applicazione del comma 2.

4. Alla data di adozione della disciplina di cui all’articolo 15, comma 1, e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22, gli atti di pianificazione adottati dalle province ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 9/2009 cessano di avere efficacia.

5. Ai fatti costituenti illecito amministrativo compiuti nel periodo di vigenza della l.r. 9/2009 sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 9/2009.

 

     Art. 24 bis. Norma transitoria [23]

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[4] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[11] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[14] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[15] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[18] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[19] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[20] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[21] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[22] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

[23] Articolo inserito dall'art. 76 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14. L'art. 76, L.R. 14/2016 è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.