§ 5.4.174 - L.R. 19 marzo 2007, n. 14.
Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:19/03/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Piano ambientale ed energetico regionale
Art. 3.  Contenuti del PAER
Art. 3 bis.  Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 4 bis.  Norma transitoria
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.4.174 - L.R. 19 marzo 2007, n. 14. [1]

Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale [2].

(B.U. 28 marzo 2007, n. 6).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge istituisce il piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER e ne definisce l’ambito di intervento ed i contenuti [3].

 

     Art. 2. Piano ambientale ed energetico regionale [4].

     1. Il PAER costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile [5].

     2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche [6].

     3. [Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente] [7].

 

     Art. 3. Contenuti del PAER [8]

     1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:

a) inquinamento atmosferico;

b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;

c) difesa del suolo e risorse idriche;

d) rischio sismico;

e) aziende a rischio di incidente rilevante;

f) aree protette e biodiversità;

g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;

h) energia e miniere;

i) cambiamenti climatici.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:

a) all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

b) all’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010) [9];

c) all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

d) all’articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

d bis) all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) [10];

d ter) all’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) [11];

d quater) all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 18, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) [12].

     3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.

 

     Art. 3 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER [13]

     1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione [14].

     2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell’ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).

 

     Art. 4 bis. Norma transitoria [15]

     1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 35.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[6] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[8] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[11] Lettera inserita dall'art. 118 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15 e così modificata dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.

[14] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[15] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.