§ 4.1.146 - L.R. 9 febbraio 1998, n. 11.
Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:09/02/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge.
Art. 2.  Attività svolte dai CAA.
Art. 3.  Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione.
Art. 4.  Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell’ARTEA.
Art. 5.  Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 6.  Abilitazione dei CAA.
Art. 7.  Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA.
Art. 7 bis.  Indirizzo e coordinamento.
Art. 8.  Vigilanza e controllo sui CAA.
Art. 9.  Fidi Toscana S.p.A..
Art. 10.  Controlli e vigilanza.
Art. 11.  Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.1.146 - L.R. 9 febbraio 1998, n. 11.

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

(B.U. 19 febbraio 1998, n. 7).

 

Art. 1. Finalità e oggetto della legge. [1]

     1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca e attività connesse, al fine di:

     a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi;

     b) [valorizzare il ruolo delle province e comunità montane quali enti di programmazione e controllo] [2];

     c) agevolare l’attività dell’ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di cui al presente comma.

     2. La legge disciplina in particolare:

     a) il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     b) lo snellimento dell’attività amministrativa per mezzo della facoltà per la Regione, l’ARTEA nonché le altre amministrazioni pubbliche di affidare compiti di assistenza procedimentale, privi di discrezionalità amministrativa, ai CAA di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999;

     c) la facoltà per gli utenti di ricevere assistenza da parte dei CAA;

     d) la semplificazione dei procedimenti [3].

 

Titolo I

SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

 

     Art. 2. Attività svolte dai CAA. [4]

     1. I CAA che operano sul territorio regionale, oltre alle attività previste dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, possono svolgere nelle materie di cui all’articolo 1 le seguenti attività:

     a) attività di assistenza procedimentale per conto della Regione, dell’ARTEA, nonché di altre amministrazioni pubbliche, con le modalità indicate nella presente legge;

     b) attività di assistenza all’utente, sulla base di uno specifico mandato scritto dell’interessato [5].

     2. Le attività di assistenza procedimentale di cui al comma 1, lettera a) consistono:

     a) nell’acquisizione, registrazione, conservazione delle istanze e della documentazione presentata dall’interessato;

     b) nella verifica e asseveramento circa la correttezza formale degli atti di cui alla lettera a), inclusi gli adempimenti funzionali alla regolarizzazione delle istanze.

     3. Le attività di assistenza all’utente di cui al comma 1, lettera b) consistono:

     a) nella tenuta di registri e scritture contabili;

     b) nell’assistenza alla elaborazione di istanze e dichiarazioni;

     c) nell’accesso, previo accordo operativo con gli enti interessati, al sistema informativo regionale (SIART) e alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche, al fine delle elaborazioni delle istanze e delle dichiarazioni nonché ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica degli utenti.

     4. Gli addetti del CAA sono responsabili dell’identificazione del richiedente e se necessario provvedono ad autenticare le firme o gli atti inerenti la documentazione presentata.

 

Capo I

ASSISTENZA PROCEDIMENTALE

 

     Art. 3. Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione. [6]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.

     2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.

     3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.

     4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.

     5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.

     6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.

 

     Art. 4. Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell’ARTEA. [7]

     1. L’ARTEA può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell’ambito dei procedimenti di propria competenza.

     2. [Per i procedimenti su cui concorrano gli incarichi di cui al comma 1 e deleghe di competenze alle province e comunità montane, l’ARTEA detta le necessarie disposizioni di raccordo funzionale fra tali soggetti] [8].

 

     Art. 5. Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche. [9]

     1. La Regione può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell’ambito dei procedimenti di competenza regionale previamente individuati dalla Giunta regionale.

     2. Gli incarichi di assistenza procedimentale previsti dalla presente legge possono essere affidati ai CAA anche da amministrazioni pubbliche diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 3 e 4, mediante stipula di convenzioni con qualunque CAA ne faccia richiesta.

 

     Art. 6. Abilitazione dei CAA. [10]

     1. I CAA esercitano la propria attività previa abilitazione regionale. I CAA sono costituiti nelle forme e su iniziativa dei soggetti di cui all’articolo 3 bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 1999. Qualora la società richiedente intenda operare sul territorio regionale la domanda è presentata alla Regione Toscana, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 nel caso in cui la società operi su un ambito territoriale distribuito tra più regioni.

     2. L’abilitazione regionale è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal decreto stesso. Riguardo alle società di servizi di cui il CAA si avvalga per l’esercizio delle proprie attività sono effettuate le verifiche previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

 

     Art. 7. Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA. [11]

     1. La Giunta regionale definisce le condizioni generali regolanti l’assunzione da parte dei CAA degli incarichi previsti dalla presente legge. Tali condizioni costituiscono parte integrante di ciascuna convenzione.

     2. La Giunta regionale, inoltre, può stabilire, ai fini dell’affidamento ai CAA da parte delle amministrazioni pubbliche, integrazioni di garanzia rispetto all’importo previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

     3. L’ARTEA, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti può richiedere un aumento della garanzia prestata e la presenza di requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

     4. Ferme le incompatibilità sancite dalla legge e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, il libero professionista che in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un CAA sia interessato all’esercizio delle attività di assistenza in ordine ad un procedimento non può svolgere incarichi relativi al medesimo procedimento per conto delle amministrazioni pubbliche.

     5. Qualora il CAA espleti le attività previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), la carta dei servizi di cui all’articolo 14 del DM 27 marzo 2001 disciplina la possibilità per l’utente di sporgere reclami alla Regione in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell’esecuzione del mandato.

 

     Art. 7 bis. Indirizzo e coordinamento. [12]

     1. La Giunta regionale, sentite le Province e le Comunità montane, esercita, con proprie deliberazioni, i poteri di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative oggetto di assistenza procedimentale.

     2. Gli atti di indirizzo e coordinamento sono emanati allo scopo di assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, secondo i principi di economicità, trasparenza e semplificazione dei procedimenti.

 

     Art. 8. Vigilanza e controllo sui CAA. [13]

     1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell’abilitazione regionale.

     2. I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.

     3. I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell’abilitazione.

     4. L’abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

     5. L’avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.

     6. I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell’attività di controllo e vigilanza.

 

Capo II

ADEMPIMENTI PREVISTI DAI

PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIARIO

 

     Art. 9. Fidi Toscana S.p.A.. [14]

     1. Le Province e le Comunità montane, nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione, possono affidare all’ARTEA ed anche alla Fidi Toscana SpA gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario, privi di discrezionalità amministrativa, che consistono nell’erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario, con esclusione del collaudo finale [15].

     2. Le Province e Comunità Montane entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge deliberano in ordine alla facoltà di affidare alla Fidi Toscana S.p.A. la gestione dei servizi finanziari relativi a specifici procedimenti. Il provvedimento è comunicato alla Regione.

     3. La Regione, ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, stipula con la Fidi Toscana S.p.A. una convenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per la gestione delle agevolazioni creditizie, dei premi e dei contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b).

     4. La Fidi Toscana S.p.A. stipula con tutte le banche che ne facciano espressa richiesta ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 convenzioni per la gestione dei servizi finanziari affidate dalle Province e dalle Comunità Montane. Le condizioni che regolano le suddette convenzioni sono preventivamente approvate dalla Regione.

     5. La convenzione di cui al comma 3 quantifica i compensi per la prestazione dei servizi effettuati dalla Fidi Toscana S.p.A..

     6. La convenzione di cui al comma 3 non può comportare alcun onere per la dotazione finanziaria dei programmi di intervento oggetto della presente disciplina, nè aggravi finanziari per il soggetto interessato ulteriori a quelli già previsti dalle vigenti norme bancarie.

     7. All'adesione della Provincia o Comunità Montana alla presente misura di snellimento consegue che l'assegnazione finanziaria relativa ai singoli interventi si effettua col trasferimento delle risorse direttamente alla Fidi Toscana S.p.A..

 

     Art. 10. Controlli e vigilanza. [16]

     1. La Regione esercita la vigilanza generale sulla intera misura di snellimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la Banca di riferimento, anche sulla base delle relazioni che Province e Comunità Montane inviano contestualmente all'approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e della relazione consuntiva annuale della Banca di riferimento.

     2. Ogni rendicontazione da parte della Banca di riferimento è inviata alla Provincia o Comunità Montana.

 

Titolo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 11. Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. [17]

     1. La Giunta regionale entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla semplificazione dei seguenti procedimenti, secondo i principi e le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui alle leggi 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

     a) procedimenti autorizzatori relativi a:

     1. rilascio delle licenze di pesca, art. 8 L.R. 25/84;

     2. creazione centri privati di riproduzione di fauna selvatica e istituzione di aziende agricole-venatorie, art. 18, 20 e 21 L.R. 3/94;

     3. concessioni, licenze e permessi in materia di bonifica, art. 134 e 138 R.D. 368/1904 e art. 45 L.R. 34/93;

     4. esercizio all'attività agrituristica, art. 13 L.R. 76/94;

     5. impianto di tartufaie controllate e coltivate, art. 4 e 5 L.R. 50/95;

     b) procedimenti di ammissione relativi a:

     1. elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo, art. 12 L.R. 76/94;

     2. riconoscimento associazioni raccoglitori di tartufi, art. 8 L.R. 50/95;

     3. riconoscimenti dell'attività di produzione apistica, art. 3 L.R. 69/95;

     4. registro regionale produttori, art. 8 L.R. 55/95;

     5. albo provinciale imprenditori agricolo professionali, L.R. 6/94;

     6. ammissioni alle agevolazioni, art. 11 L.R. 82/82;

     7. riconoscimento associazioni agricoli e zootecnici art. 9 L.R. 12/77;

     8. riconoscimento associazioni produttori agricoli per espletamento compiti di informazioni socio-economica, art. 69 L.R. 71/77;

     9. riconoscimento associazioni produttori agricoli e relative unioni, L.R. 77/80;

     10. albo regionale operatori biologici, art. 5 L.R. 31/94.

     2. Entro 180 gg. dall'emanazione dei decreti di trasferimento di cui all'art. 4 D.L.vo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", la Regione disciplina la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti a nuove funzioni conferite dallo Stato ai sensi del suddetto D.L.vo.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell'entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge.

     2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati" e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale di cui all'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall'anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.


[1] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[2] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[4] Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[5] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[6] Articolo già sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[12] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23 ed abrogato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[14] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[15] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 16 della stessa L.R. 59/2001.

[16] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[17] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.