§ 4.1.175 - L.R. 3 agosto 2001, n. 34.
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/08/2001
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Le attività dei servizi di sviluppo).
Art. 3.  (Beneficiari dei servizi di sviluppo).
Art. 4.  (Regime di aiuti per l'accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta).
Art. 5.  (Soggetti attuatori).
Art. 6.  (Competenze della Regione Toscana).
Art. 7.  (Competenze dell'ARSIA).
Art. 8.  (Competenze delle Province).
Art. 9.  (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale).
Art. 10.  (Piani e Programmi annuali delle Province).
Art. 11.  (Abrogazioni).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.175 - L.R. 3 agosto 2001, n. 34. [1]

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

(B.U. 13 agosto 2001, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale in Toscana, quale strumento di attuazione della programmazione economica e territoriale della Regione, in armonia con gli orientamenti della politica agricola comunitaria e con particolare riferimento al sistema della divulgazione agricola.

     2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale operano sul territorio rurale, al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende agricole perseguendo la finalità di conciliare lo sviluppo economico dell'agricoltura e dei territori rurali con il mantenimento dell'equilibrio delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali di detti territori, attraverso la valorizzazione delle risorse endogene e delle azioni locali sostenibili ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali, oltre a favorire la comunicazione tra il mondo agricolo-rurale ed il resto della società .

     3. Nel loro complesso, i servizi perseguono i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

     a) rafforzamento dell'economia agricolo-rurale, mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, compresi i prodotti tipici locali, il rispetto, per le fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, dei relativi disciplinari adottati dalla Regione Toscana e la promozione dei processi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali allevati;

     b) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;

     c) mantenimento delle attività agricole sul territorio ad esse vocato, sia garantendo le pari opportunità all'imprenditoria femminile che favorendo l'accesso dei giovani alla conduzione dell'azienda agricola ed alle attività di servizio all'agricoltura e di supporto al territorio rurale, in armonia con le finalità di cui alla normativa regionale in materia;

     d) salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale, valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, rurale e culturale, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone e sulla salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità rurali.

     4. I suddetti obiettivi di interesse pubblico sono perseguiti attraverso il sostegno alla crescita qualitativa dei sistemi agrari e dell'intero settore agro-industriale, la promozione del progresso tecnico ed il trasferimento delle innovazioni presso gli operatori e le strutture agricole.

 

     Art. 2. (Le attività dei servizi di sviluppo).

     1. Ai fini della presente legge sono definite attività dei servizi di sviluppo agricolo e rurale:

     a) azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale;

     b) azioni rivolte al monitoraggio e all'identificazione dei fabbisogni di innovazione e delle esigenze formative del mondo agricolo e rurale utili ad aumentare l'efficacia degli interventi;

     c) azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata, azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione;

     d) azioni di:

     1) comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;

     2) trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione;

     3) informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione;

     e) azioni di assistenza tecnico gestionale, di consulenza alla qualificazione e commercializzazione dei prodotti;

     f) azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione.

     2. Le attività formative, destinate a promuovere l'imprenditoria agricola, l'aggiornamento professionale dei tecnici operanti nel settore agricolo e degli imprenditori agricoli sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali in materia di formazione professionale [2].

     2 bis. Le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione, di cui al comma 1, lettera c), sono di esclusiva competenza della competente struttura della Giunta regionale [3].

     3. La Regione, nella programmazione della formazione professionale, garantisce che le esigenze formative, funzionali alla promozione dello sviluppo agricolo e rurale, trovino adeguata risposta nei relativi piani.

 

     Art. 3. (Beneficiari dei servizi di sviluppo).

     1. I soggetti beneficiari dei servizi di sviluppo sono:

     a) gli agricoltori singoli ed associati e gli operatori del settore agro-forestale;

     b) i privati che, operando nei diversi settori economici locali, partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo agricolo- rurale.

     2. I soggetti beneficiari dei servizi partecipano con risorse proprie al finanziamento dei programmi di sviluppo nella misura predeterminata dal piano regionale di cui all'articolo 9, in relazione alle diverse tipologie dei servizi.

 

     Art. 4. (Regime di aiuti per l'accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta). [4]

     1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) sono realizzate mediante servizi di assistenza tecnica diretta in azienda.

     2. Possono accedere al regime di aiuti per i servizi di assistenza tecnica diretta le aziende selezionate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e inserite nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), n. 2).

     3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale [5].

     4. Per i servizi di assistenza tecnica diretta in azienda il regime di aiuto non può essere superiore all'ottanta per cento del loro costo.

     5. I soggetti beneficiari dei servizi di assistenza tecnica diretta possono aderire allo stesso progetto per un periodo non superiore a tre anni.

     6. Qualora i soggetti beneficiari richiedano di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per un periodo superiore a tre anni, a partire dal quarto anno il regime di aiuto viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo anno il regime di aiuto cessa.

     7. I soggetti beneficiari del regime di aiuto per i servizi di assistenza tecnica diretta possono acquisire la prestazione dei servizi direttamente dagli enti di assistenza delle organizzazioni professionali agricole, da associazioni di cooperative agricole, da associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, da associazioni di allevatori e loro unioni o da qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attività di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'Unione Europea (UE).

 

     Art. 5. (Soggetti attuatori). [6]

     1. Le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d), possono essere attuate da enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, associazioni di cooperative agricole, associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, associazioni di allevatori e loro unioni e da altri soggetti privati abilitati a prestare le attività oggetto delle azioni.

     2. La selezione dei soggetti attuatori delle azioni di cui al comma 1 è determinata dalle Province, nel piano annuale di cui all'articolo 10, in base a coerenza dell'offerta con gli indirizzi regionali impartiti, qualità dell'offerta, economicità dell'offerta, capacità tecnica e titoli professionali e di studio abilitanti all'attività rilasciati da stati membri dell'UE. In ogni caso la selezione è determinata dalle Province nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi.

     3. I prestatori dei servizi compresi nel regime di aiuti di cui all'articolo 4 sono individuati autonomamente dai beneficiari, che sono liberi di scegliere il prestatore di servizi tra gli enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, le associazioni di cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e loro unioni o qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attività di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'UE.

     4. I prestatori delle azioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 3 non possono esercitare attività di produzione e commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura, o svolgere azioni di promozione o pubblicitarie relative a prodotti od attività riferibili a produttori di mezzi tecnici singoli od associati, ai loro marchi commerciali o ad altri segni distintivi.

 

     Art. 6. (Competenze della Regione Toscana).

     1. Sono riservate alla Regione Toscana le funzioni concernenti:

     a) i rapporti con le altre Regioni e Province autonome, con lo Stato e l'Unione Europea;

     b) l'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 9;

     c) l'attuazione di eventuali specifici programmi di interesse regionale;

     c bis) le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell’innovazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) [7].

 

     Art. 7. (Competenze dell'ARSIA). [8]

     [1. L'ARSIA esercita le attività in materia di servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all'articolo 3 L.R. 37/1993 e successive modificazioni.]

 

     Art. 8. (Competenze delle Province).

     1. Le Province:

     a) partecipano alla definizione, da parte della Regione, del piano di cui all'articolo 9;

     b) approvano i piani provinciali ed i relativi programmi attuativi di cui all'articolo 10 secondo le disponibilità dei finanziamenti indicati annualmente in via presuntiva per ciascuna Provincia [9];

     c) possono integrare le suddette disponibilità di finanziamenti regionali con risorse proprie nel limite massimo del venti per cento di detti finanziamenti [10];

     d) esercitano il controllo tecnico ed amministrativo delle attività di sviluppo agricolo e rurale, secondo le modalità previste dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all'articolo 9 [11];

     e) rendicontano alla Regione Toscana nei termini previsti dalla vigente normativa regionale e trasmettono una relazione tecnica sulla attuazione del programma annuale riferita all'anno precedente.

     2. Le Province svolgono ogni funzione di cui alla presente legge non espressamente riservata alla Regione.

 

     Art. 9. (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale). [12]

     1. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole, propone al Consiglio regionale l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale all’interno del piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) [13].

     2. Il piano, in attuazione della vigente normativa regionale in materia di programmazione, nel quadro di riferimento delle politiche per il comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo corrispondente con quello del programma regionale di sviluppo.

     3. Il Piano, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione regionale:

     a) analizza la situazione del settore nei cui confronti il piano si propone di intervenire;

     b) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;

     c) delinea le tipologie di intervento finanziabili e le priorità cui destinare i finanziamenti;

     d) determina i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 comma 1 lettere e) ed f), individuati per tipologia di servizio;

     e) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano, specificando in particolare quelle relative alla prima annualità ;

     f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione e province. Le risorse destinabili alla Regione non possono superare il 35 per cento del totale [14];

     g) definisce i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse ad esse destinate;

     h) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte dei beneficiari dei servizi;

     i) determina, in caso di mancata presentazione del piano annuale da parte di una o più Province ovvero di presentazione di programmi che non raggiungono la quota destinata alle stesse, i criteri di rimodulazione dei finanziamenti a favore delle eventuali richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 10 comma 7;

     j) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;

     k) fissa i termini, le modalità di rendicontazione ed i termini di erogazione dei finanziamenti;

     l) definisce gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le modalità di revoca e ridestinazione dei finanziamenti;

     m) definisce in particolare la tipologia e le modalità di controllo che le Province devono esercitare circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori e dei beneficiari.

     4. Il piano determina i programmi di interesse regionale per i quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza.

     5. Il piano indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato in relazione alle previsioni di bilancio.

     6. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale di cui al comma 1, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti piani e programmi provinciali.

 

     Art. 10. (Piani e Programmi annuali delle Province). [15]

     1. Le Province, in coerenza con il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all'articolo 9, approvano i piani annuali contenenti una sintetica analisi del settore riferita al proprio territorio, l'individuazione degli obiettivi del piano, gli interventi attivabili e le risorse finanziarie ad esse destinate. Essi recano inoltre:

     a) i bandi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d) contenenti le tipologie delle azioni attivabili, le eventuali specificità locali che giustificano l'intervento, le modalità di presentazione delle richieste e la relativa modulistica nonché i criteri di valutazione e selezione delle proposte nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi.

     b) i bandi rivolti alle aziende per l'accesso al regime di aiuto finalizzato alle azioni di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), contenenti le tipologie dei servizi finanziabili, le eventuali specificità locali che le giustificano, le modalità di presentazione delle richieste, la relativa modulistica ed i criteri di valutazione delle richieste.

     2. Le Province, successivamente alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 approvano programmi attuativi annuali recanti:

     a) per le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d):

     1) le azioni attivate;

     2) i soggetti attuatori delle azioni attivate, selezionati ai sensi dell'articolo 5 comma 2;

     3) i costi delle azioni attivate ed i rispettivi finanziamenti assegnati.

     b) per i servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f):

     1) le tipologie di intervento finanziate;

     2) l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei servizi di assistenza tecnica diretta, con l'indicazione per ciascun beneficiario del soggetto attuatore prescelto, a norma dell'articolo 5, comma 3;

     3) i costi dei servizi attivati e le relative quote di partecipazione da parte dei singoli beneficiari.

     c) per le azioni ed i servizi di cui alle lettere a) e b) sono indicate le specifiche modalità di controllo circa il corretto impiego dei finanziamenti concessi.

     3. Le Province possono destinare risorse proprie, nel limite massimo del venti per cento ad integrazione di quanto loro annualmente destinato dalla Regione Toscana, indicandone le precise entità nei rispettivi piani.

     4. Successivamente alla loro approvazione, i programmi attuativi non possono subire modifiche che comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

     5. In caso di cessazione dei servizi di assistenza tecnica diretta, intervenuta per qualsiasi causa nel corso del programma, la Provincia provvede a ridurre proporzionalmente il finanziamento ai beneficiari interessati dall'avvenuta cessazione ed a recuperare le somme eventualmente anticipate avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 6.

     6. Le Province vincolano l'erogazione di eventuali anticipi dei finanziamenti di cui alla presente legge, al rilascio, da parte degli interessati, di specifica garanzia fidejussoria.

     7. Le Province, nell'ambito dei programmi attuativi annuali, possono dichiarare ammissibili anche richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta per le quali non siano sufficienti i finanziamenti regionali loro assegnati; tali richieste potranno essere soddisfatte dalle Province con risorse regionali che si rendessero eventualmente disponibili.

     8. La Giunta regionale, nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettera i) procede a rimodulare i finanziamenti per ciascuna Provincia, consentendo l'accoglimento delle richieste supplementari di assistenza tecnica diretta con fondi regionali, sino alla concorrenza dei finanziamenti stessi secondo i criteri indicati dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

     9. Per gli interventi di formazione professionale i programmi attuativi rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 31 marzo 1990, n. 32 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo" è abrogata a far data dal 31 luglio 2001 [16].

     2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte dalla Regione Toscana in attuazione dei programmi dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla L.R. 32/1990.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge per l'anno 2002 si fa fronte con legge di bilancio [17].

 

     La presente legge, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29.02.2000 e vistata dal Commissario del Governo il 23.03.2000, viene promulgata contestualmente alla promulgazione dell'atto legislativo che la modifica in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35 e così modificato dall'art. 61 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 62 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[8] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[11] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[12] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[13] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 64 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.

[17] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2001, n. 35.