§ 5.4.191 - L.R. 11 febbraio 2010, n. 9.
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:11/02/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Competenze della Regione
Art. 2 bis.  Oneri istruttori
Art. 3.  Competenze dei comuni
Art. 4.  Comitato regionale di coordinamento
Art. 5.  Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente
Art. 6.  Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)
Art. 7.  Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico
Art. 8.  Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale
Art. 9.  Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente
Art. 10.  Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale
Art. 11.  Attuazione del piano
Art. 12.  Piano di azione comunale (PAC)
Art. 13.  Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
Art. 14.  Poteri sostitutivi
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Regolamento di attuazione
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 17 bis.  Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13
Art. 18.  Abrogazioni


§ 5.4.191 - L.R. 11 febbraio 2010, n. 9.

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 8)

 

la seguente legge:

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

[Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente), e relativi provvedimenti attuativi] [1];

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69) [2];

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) [3];

[Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) ] [4];

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

[Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente) ] [5];

[Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa] [6];

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

 

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regionale in materia di tutela della qualità dell’aria è contenuta nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria), e nella legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 33), che vengono abrogate con la presente legge, al fine di dare alla materia un quadro normativo organico e coerente con le norme europee e nazionali nel frattempo intervenute;

2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente) [7];

3. Oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010 [8];

4. [Il presente intervento normativo è volto pertanto a dare attuazione alla normativa nazionale sopra citata, tenendo conto altresì dei principi contenuti nella dir. 2008/50/CE, in corso di recepimento da parte dello Stato, che va a sostituirsi alle direttive comunitarie attualmente in vigore, le quali verranno a loro volta abrogate con decorrenza dall’11 giugno 2010, ad eccezione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente] [9];

5. In attuazione della normativa nazionale e comunitaria e per il perseguimento dell’obiettivo prioritario della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici, la presente legge delinea indirizzi per la gestione a livello regionale della qualità dell’aria ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici, individua l’assetto delle competenze degli enti territoriali e cura altresì l’integrazione con le altre politiche regionali di settore, tenendo conto, in particolare, degli adempimenti derivanti dal Protocollo di Kyoto;

6. La materia di cui si tratta interessa ambiti di competenza esclusiva statale (tutela dell’ambiente) e concorrente regionale (tutela della salute), tuttavia il presente intervento normativo è volto principalmente ad esercitare competenze che lo stesso legislatore nazionale attribuisce alle regioni, quali in particolare la disciplina di piani e programmi per il risanamento e mantenimento della qualità dell’aria e l’individuazione degli strumenti per il coordinamento della programmazione regionale e locale;

7. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso:

a) una programmazione regionale di settore che attui una strategia integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e assicuri il raccordo, l’integrazione ed il coordinamento con gli altri atti della programmazione regionale di settore, nonché degli enti locali, i quali tutti dovranno convergere nell’obiettivo ambientale di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

b) l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni della Regione e degli enti locali;

c) la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell’aria ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile;

8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali [10];

9. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanzia regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l’individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell’aria ambiente [11];

10. Poiché la tutela della qualità dell’aria ambiente richiede interventi di natura trasversale, che coinvolgono anche altre politiche regionali di settore, gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi contenuti nel piano integrano necessariamente quelli degli altri piani e programmi regionali, mentre le eventuali prescrizioni che incidono sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale, quali prescrizioni di cui all’articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014 [12];

11. L’attuazione del piano, attraverso l’individuazione di specifiche azioni e misure, avviene in forma integrata ed è demandata alle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2005, agli atti della programmazione locale, nonché ad un apposito strumento di programmazione locale che è il piano di azione comunale (PAC) elaborato dai comuni appositamente individuati dalla Giunta regionale, in relazione ai livelli di inquinamento accertati [13];

12. La presente legge intende inoltre assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile, anche allo scopo di supportare le scelte strategiche della programmazione regionale, attraverso l’organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e l’istituzione di un inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE);

13. L’organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente risponde a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza ed è infatti costituita dalle sole postazioni di rilevamento appositamente individuate dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria per la valutazione della qualità dell’aria ambiente;

14. Per l’acquisizione di dati ed informazioni aggiornati relativi alle sorgenti di emissione, viene istituito presso la Regione l’IRSE, realizzato e gestito nel rispetto della normativa tecnica nazionale di riferimento, nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale di cui l’IRSE costituisce parte integrante;

15. [Nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza viene sostanzialmente confermato l’assetto delle competenze amministrative in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, ed in particolare di quelle autorizzative e di controllo sugli impianti ed attività che producono emissioni in atmosfera, assicurando tuttavia il raccordo, l’integrazione ed il coordinamento nell’esercizio di tali funzioni, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento, già istituito dall’articolo 18 della l.r. 33/1994] [14];

16. [Poiché la rete regionale di rilevamento risulta strettamente funzionale alle attività di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente di competenza regionale, la gestione delle postazioni che ne fanno parte viene riservata alla Regione, che in ogni caso risulta il livello più adeguato anche in considerazione delle imprescindibili esigenze di uniformità ed omogeneità dei risultati di tale gestione] [15];

17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l’individuazione, nell’ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006 [16];

18. La Regione, anche prima del presente intervento normativo di adeguamento, ha provveduto a dare concreta attuazione alla normativa statale sopra richiamata provvedendo ad effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria, la classificazione del territorio regionale e ad approvare il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008); si rende pertanto necessario prevedere che, nelle more dell’approvazione del piano disciplinato dalla presente legge, mantenga efficacia quello attualmente esistente [17];

19. [L’articolo 271, comma 5, del d.lgs. 152/2006 dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare i valori limite e le prescrizioni relative ai nuovi impianti e a quelli anteriori al 2006, le regioni possono stabilire tali valori e prescrizioni nell’ambito dei propri piani e programmi; si è, quindi, reso necessario introdurre una disciplina transitoria prevedendo che, fino all’individuazione da parte della Regione dei predetti valori e prescrizioni, le province rilascino i provvedimenti autorizzativi nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 271 del d.lgs. 152/2006, potendo tener conto delle indicazioni formulate dal comitato regionale di coordinamento che costituisce strumento di raccordo e raffronto nell’esercizio delle funzioni trasferite] [18].

 

Si approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l’integrazione tra la programmazione in materia di qualità dell’aria e lotta ai cambiamenti climatici con le altre politiche di settore con particolare riferimento alla sanità, alla mobilità, ai trasporti, all’energia, alle attività produttive, alle politiche agricole e alla gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 46, comma 2, dello Statuto, dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e dall’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) [19].

 

     Art. 2. Competenze della Regione

01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia [20].

1. Il Consiglio regionale:

a) approva il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;

b) individua i valori limite di emissione di cui all’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010 [21];

b) all’effettuazione della valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010 [22];

c) [all’individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del d.lgs. 351/1999, tenendo conto delle zone di cui all’articolo 9, comma 3, lettera g] [23];

d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente;

d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010 [24];

e) alla gestione ed organizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) [25];

f) [all’approvazione di indirizzi per il coordinamento provinciale sull’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC)] [26];

g) all’approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:

1) l’elaborazione dei PAC;

2) l’acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13;

4) la redazione del rapporto dell’ARPAT di cui all’articolo 13.

h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a) [27];

i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5;

i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010 [28].

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte seconda dell’allegato quarto alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, per le quali sono adottate le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all’articolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006 [29].

4. [Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Giunta regionale si avvale del comitato regionale di coordinamento] [30].

4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:

a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.

c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006;

d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC) [31].

4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) [32].

 

     Art. 2 bis. Oneri istruttori [33]

1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Competenze dei comuni [34]

1. [Sono di competenza delle province le funzioni relative :

a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

b) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 278 del medesimo decreto;

c) [all’organizzazione e gestione degli inventari provinciali delle sorgenti di emissioni secondo quanto previsto all’articolo 281, comma 8, del d.lgs. 152/2006, e nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale] [35];

d) al coordinamento dei comuni, appartenenti al territorio di competenza, per l’elaborazione ed attuazione dei PAC, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale] [36].

2. [Le province si avvalgono dell’ARPAT per le attività di controllo. Le province possono altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)] [37].

3. I comuni individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvedono all’elaborazione ed approvazione dei PAC di cui al medesimo articolo 12.

4. Il sindaco è l’autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.

 

     Art. 4. Comitato regionale di coordinamento [38]

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

2. Il Comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare i comuni individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, nonché i tecnici dell’ARPAT per gli aspetti concernenti il controllo delle emissioni ed il monitoraggio sulla qualità dell’aria ambiente, e i tecnici delle aziende unità sanitarie locali (USL) per gli aspetti inerenti alla tutela della salute pubblica.

4. Il Comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, che lo presiede, almeno ogni due mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

 

CAPO II

Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi

 

     Art. 5. Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente

1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente è costituita dall’insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell’informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

2. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell’aria ambiente, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010 [39].

3. La Giunta regionale individua, previa acquisizione del parere tecnico dell’ARPAT, le postazioni di rilevamento della qualità dell’aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente [40].

4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

5. [Ai fini di cui al comma 4, le province mettono a disposizione della Regione le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento, previa stipula di apposita convenzione per la definizione delle relative modalità] [41].

6. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall’ARPAT e gestiti nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all’articolo 19 della l.r. 30/2009.

6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento [42].

 

     Art. 6. Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente è istituito l’inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale.

2. L’IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di emissione, con riferimento a specifici ambiti territoriali ed a specifici periodi temporali.

3. I dati e le informazioni di cui al comma 2, relative ai gas climalteranti, sono utilizzate per assicurare l’integrazione e la coerenza tra le politiche regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente e di produzione e consumo di energia.

4. L’IRSE è parte integrante del sistema informativo regionale ed è realizzato e gestito nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010, nonché della l.r. 54/2009 [43].

5. I gestori degli impianti individuati ai sensi del comma 6, lettera a), sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione, per l’implementazione e l’aggiornamento dell’IRSE, i dati e le informazioni di cui al medesimo comma 6, lettera b) [44].

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni:

a) stabilisce le soglie di emissione prodotte annualmente sulla base delle quali vengono individuati gli impianti di cui al comma 5;

b) individua i dati e le informazioni sulle emissioni prodotte dagli impianti di cui alla lettera a), che i gestori sono tenuti a trasmettere alla Regione, nonché le relative modalità di trasmissione [45];

c) [approva indirizzi per l’organizzazione ed il coordinamento degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione di cui all’articolo 281, comma 8, del d.lgs. 152/2006, che fanno parte integrante del sistema informativo regionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa statale per l’elaborazione dei medesimi inventari] [46].

7. L’IRSE è aggiornato con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede alla redazione dell’inventario nazionale su base provinciale; a seguito di ogni aggiornamento, la Giunta regionale predispone e pubblica sul proprio sito web, un rapporto sull’entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale [47].

 

     Art. 7. Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico [48]

1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall’ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 155/2010.

 

CAPO III

Strumenti di programmazione

 

     Art. 8. Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale [49]

[1. La Giunta regionale effettua la valutazione della qualità dell’aria ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 351/1999 e dall’articolo 4 del d.lgs. 152/2007, nonché, con riferimento all’ozono, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 183/2004.

2. Sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui al comma 1, la Giunta regionale classifica il territorio regionale nelle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) ai valori limite, alle soglie di allarme e al margine di tolleranza stabiliti con il decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del d.lgs. 351/1999;

b) ai valori bersaglio, obiettivi a lungo periodo ed alle soglie di allarme di cui al d.lgs. 183/2004;

c) ai valori obiettivo di cui al d.lgs. 152/2007.

3. La Giunta regionale individua altresì le zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ove sono necessarie misurazioni della qualità dell’aria ambiente in siti fissi, eventualmente da integrare con tecniche di modellizzazione, ovvero sono possibili misurazioni indicative in conformità alla normativa nazionale di cui al comma 1.

4. La classificazione di cui al comma 2, è riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti significativi delle emissioni prodotte tali da modificare le concentrazioni di inquinanti presenti nell’aria ambiente.]

 

     Art. 9. Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente

1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) ed in coerenza con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 lettere a) e b) [50].

2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) [51].

3. Ai fini di cui al comma 1, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del d.lgs. 155/2010 [52]:

a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;

b) stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all’articolo2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010 [53];

c) contiene le prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 3;

d) definisce il quadro delle risorse attivabili;

e) individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui all’articolo 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006 [54];

f) individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull’uso dei combustibili di cui all’allegato decimo alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;

g) [individua le zone di particolare pregio naturalistico di cui all’articolo 271, comma 9, lettera b), del d.lgs. 152/2006] [55];

h) assicura l’integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;

i) promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l’innovazione.

4. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell’energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 [56].

 

     Art. 10. Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale

1. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 65/2014 [57].

1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente [58].

2. Gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), costituiscono obiettivi, finalità ed indirizzi anche degli altri piani e programmi regionali di settore e la loro individuazione è il risultato di un processo di condivisione e integrazione delle politiche.

3. Le prescrizioni del piano che incidono sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, fanno parte del piano di indirizzo territoriale quali prescrizioni di cui all’articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014 [59].

 

     Art. 11. Attuazione del piano

1. L’attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), attraverso l’individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente, è demandata:

a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione [60];

b) [agli atti della programmazione locale di cui all’articolo 11 della l.r. 49/1999] [61];

c) ai PAC di cui all’articolo 12.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione sullo stato di realizzazione e sui risultati dell’attuazione del piano.

 

     Art. 12. Piano di azione comunale (PAC)

1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) [62].

2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:

a) gli interventi strutturali;

b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi [63].

3. Gli interventi strutturali di cui al comma 2, lettera a), sono interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell’aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell’atmosfera.

4. Gli interventi contingibili di cui al comma 2, lettera b), sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all’articolo 10 del d.lgs. 155/2010, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera [64].

4 bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g) [65].

5. I comuni tenuti all’approvazione del PAC adeguano agli interventi , di cui al comma 2, i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), i piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, ove ne sia prevista l’adozione, i piani degli orari di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).

6. [Le province assicurano il coordinamento dei comuni, ricadenti nel territorio di competenza, per l’elaborazione ed attuazione dei PAC, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f)] [66].

7. La Giunta regionale promuove l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, anche mediante la concessione di appositi contributi.

8. I comuni di cui al comma 1, che non hanno provveduto all’approvazione dei rispettivi PAC non sono ammessi ai contributi regionali, ovvero a quelli nazionali e comunitari erogati dalla Regione, volti a finanziare interventi, azioni o misure in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.

 

     Art. 13. Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme

1. L’ARPAT, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale e ai comuni di cui all’articolo 12, comma 1, e alle aziende USL competenti per territorio [67].

2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g).

3. I comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contingibili di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche.

3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti [68].

3 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:

a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;

b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 [69].

 

     Art. 14. Poteri sostitutivi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:

a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;

b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;

c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) [70].

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano di cui all’articolo 9.

 

CAPO V

Regolamento di attuazione

 

     Art. 16. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis [71].

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9, mantiene efficacia il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente.

2. [Fino all’individuazione dei valori limite e delle prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 ai sensi dell’articolo 271, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le province stabiliscono nell’ambito dell’autorizzazione i valori limite di emissione e le prescrizioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 271 medesimo. A tal fine, le province tengono conto delle eventuali indicazioni formulate dal comitato regionale di coordinamento] [72].

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i comuni di cui all’articolo 12, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida ed i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g) [73].

5. I comuni individuati ai sensi del comma 3, provvedono all’approvazione dei rispettivi PAC entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle linee guida, criteri ed indirizzi di cui al comma 4.

5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 [74].

 

     Art. 17 bis. Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13 [75]

1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).

2. Qualora i comuni non individuino o non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.

 

     Art. 18. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria);

b) legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19 (Modifica della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”);

c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33);

d) articoli 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 “Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33” e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88”).


[1] Abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[2] Inserito dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Inserito dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[5] Abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[7] Punto così sostituito dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[8] Punto così sostituito dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[9] Punto abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[10] Punto così sostituito dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[11] Punto così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[12] Punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[13] Punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[14] Punto abrogato dall'art. 34 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[15] Punto abrogato dall'art. 34 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[16] Punto così sostituito dall'art. 34 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[17] Punto così modificato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[18] Punto abrogato dall'art. 125 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[19] Comma già modificato dall'art. 126 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[20] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[22] Lettera così modificata dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[23] Lettera abrogata dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[24] Lettera inserita dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[25] Lettera così modificata dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[26] Lettera abrogata dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[29] Comma già modificato dall'art. 127 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[30] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[31] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[32] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[33] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[34] Rubrica così modificata dall'art. 37 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[35] Lettera abrogata dall'art. 128 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[36] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[37] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[38] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[39] Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[40] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[41] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[42] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[43] Comma così modificato dall'art. 130 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[44] Comma così modificato dall'art. 130 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[45] Lettera così modificata dall'art. 130 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[46] Lettera abrogata dall'art. 130 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[47] Comma così modificato dall'art. 130 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[49] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[50] Comma sostituito dall'art. 132 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29, già modificato dall'art. 35 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[51] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[52] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[53] Lettera così modificata dall'art. 132 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[54] Lettera così modificata dall'art. 132 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[55] Lettera abrogata dall'art. 132 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[56] Comma così modificato dall'art. 132 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[57] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[58] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[59] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[61] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[62] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[63] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[64] Comma così modificato dall'art. 133 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[65] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2016, n. 27.

[66] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[67] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[68] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[69] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2016, n. 27.

[70] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 2016, n. 27.

[71] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[72] Comma abrogato dall'art. 134 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[73] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[74] Comma aggiunto dall'art. 74 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[75] Articolo inserito dall'art. 68 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 2016, n. 27.