§ 4.1.145 - L.R. 6 febbraio 1998, n. 9.[*]
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:06/02/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Ambito del conferimento di funzioni.
Art. 3.  Attribuzione delle funzioni a Province e Comunità Montane.
Art. 4.  Competenze riservate alla Regione.
Art. 5.  Risorse finanziarie e strumentali.
Art. 6.  Norma finale.


§ 4.1.145 - L.R. 6 febbraio 1998, n. 9.[*]

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143.

(B.U. 16 febbraio 1998, n. 6).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle Province e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale [1].

 

     Art. 2. Ambito del conferimento di funzioni.

     1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

 

     Art. 3. Attribuzione delle funzioni a Province e Comunità Montane. [2]

     1. Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 2 sono attribuite alle Province e alle Comunità montane nei territori di loro competenza, escluse quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4; specifici compiti possono altresì essere delegati alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

 

     Art. 4. Competenze riservate alla Regione. [3]

     1. Nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà, normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonchè di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, le funzioni e i compiti concernenti:

     a) il concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;

     c) la cura di specifici interessi di carattere unitario previsti da norme regionali;

     d) le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea, nonchè degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia;

     e) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative a livello regionale.

     2. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

 

     Art. 5. Risorse finanziarie e strumentali. [4]

     1. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle Province ed alle Comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

     2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni attribuite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Norma finale. [5]

     1. La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 143/1997.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[3] Articolo modificato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 1999, n. 60 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.