§ 4.1.72 - L.R. 31 marzo 1990, n. 31.
Norme in materia di proprietà coltivatrice.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/03/1990
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.1.72 - L.R. 31 marzo 1990, n. 31.

Norme in materia di proprietà coltivatrice.

(B.U. 9 aprile 1990, n. 22)

 

Art. 1.

     Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende diretto- coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilità, nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Il vincolo di indivisibilità trentennale previsto dall'art. 11 della Legge 14-8-1971 n. 817 relativamente ai fondi acquistati per la formazione o l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice con le agevolazioni creditizie concesse dalla Regione, può essere revocato o trasferito, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione nazionale in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:

     a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;

     b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

     c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o viciniori ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta riguardi una parte dei terreni dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e/o l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.

 

     Art. 3.

     I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l'autorizzazione di permuta o di alienazione alla competente struttura della Giunta regionale che effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilità, ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 [1].

 

     Art. 4.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle operazioni di acquisto già poste in essere con le leggi regionali in materia di agricoltura.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.