§ 5.4.212 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:28/12/2011
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Individuazione dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato
Art. 3.  Autorità idrica toscana
Art. 4.  Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
Art. 4 bis.  Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
Art. 5.  Ordinamento dell’autorità idrica
Art. 6.  Organi dell’autorità idrica
Art. 7.  Assemblea
Art. 8.  Funzioni dell’assemblea
Art. 9.  Direttore generale
Art. 10.  Funzioni del direttore generale
Art. 11.  Consiglio direttivo
Art. 11 bis.  Funzioni del consiglio direttivo
Art. 12.  Revisore unico dei conti
Art. 13.  Conferenze territoriali della Toscana
Art. 14.  Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana
Art. 15.  Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
Art. 16.  Controllo dei comuni
Art. 17.  Articolazione organizzativa dell’autorità idrica
Art. 18.  Gestore del servizio idrico integrato
Art. 19.  Piano di ambito
Art. 20.  Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile
Art. 21.  Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato
Art. 22.  Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante
Art. 22 bis.  Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale
Art. 23.  Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
Art. 24.  Relazione annuale
Art. 25.  Individuazione degli interventi strategici
Art. 25 bis.  Fondo per il finanziamento degli interventi strategici
Art. 26.  Poteri sostitutivi
Art. 27.  Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato
Art. 28.  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto
Art. 29.  Trasmissione dei dati e delle informazioni
Art. 30.  Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Art. 31.  Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 32.  Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
Art. 33.  Ordinamento delle autorità servizio rifiuti
Art. 34.  Organi delle autorità servizio rifiuti
Art. 35.  Assemblea
Art. 36.  Funzioni dell’assemblea
Art. 37.  Direttore generale
Art. 38.  Funzioni del direttore generale
Art. 39.  Consiglio direttivo
Art. 40.  Revisore unico dei conti
Art. 41.  Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti
Art. 42.  Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 43.  Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
Art. 44.  Poteri sostitutivi della Regione
Art. 45.  Trasmissione dei dati e delle informazioni
Art. 46.  Relazione annuale
Art. 47.  Comitato regionale per la qualità del servizio
Art. 48.  Comitati locali per la qualità del servizio
Art. 49.  Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 50.  Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell’autorità idrica
Art. 51.  Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti
Art. 52.  Scioglimento dei consorzi e subentro dell’autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti
Art. 53.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 53 bis.  Disposizioni transitorie relative al direttore generale
Art. 54.  Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato
Art. 55.  Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 56.  Disposizioni transitorie relative all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011
Art. 57.  Disposizioni finali
Art. 57 bis.  Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti
Art. 58.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/1998
Art. 59.  Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
Art. 60.  Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 25/1998
Art. 61.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 62.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 25/1998
Art. 63.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/1998
Art. 64.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 25/1998
Art. 65.  Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998
Art. 66.  Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 25/1998
Art. 67.  Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
Art. 68.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 25/1998
Art. 69.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2005
Art. 70.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998
Art. 71.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/2011
Art. 72.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2007
Art. 73.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 61/2007
Art. 74.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 61/2007
Art. 75.  Abrogazioni
Art. 76.  Norma finanziaria
Art. 77.  Entrata in vigore


§ 5.4.212 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 63)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), ed in particolare l’articolo 2, comma 186 bis;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l’articolo 1;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l’articolo 10;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) ed in particolare l’articolo 81;

Vista la legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”);

Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

Vista la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.

76 “Disciplina degli accordi di programma”);

Vista legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. Occorre che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, provveda alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del d.lgs.

152/2006, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 che prevede la soppressione di tali enti;

2. Poiché il termine per la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009, risulta prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 225/2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), è necessario che la riattribuzione delle relative competenze operi a partire dal 1° gennaio 2012;

3. In conformità al disposto di cui all’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, oltre alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, si rende necessario procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire la qualità, l’efficienza e l’efficacia di tali servizi, anche a tutela dell’utenza;

4. Benché dal suddetto riordino della materia risulti esclusa la disciplina degli affidamenti dei servizi, di competenza esclusiva statale, la Regione intende comunque dare attuazione alla volontà popolare espressa nel recente referendum del 12 e 13 giugno 2011;

5. Sempre in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, è inoltre istituito un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, al fine di garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema, nonché l’introduzione di norme volte a garantire la terzietà del controllo;

6. Gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani non comprendono i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, già facenti parte di ambiti territoriali della Regione Emilia Romagna a seguito di specifici accordi stipulati tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna ;

7. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vengono invece confermati gli attuali tre ambiti territoriali ottimali, istituiti con la l.r. 61/2007\ in seguito ad una profonda riflessione che ha tenuto conto delle caratteristiche socio-

economiche e territoriali, della dotazione impiantistica esistente, nonché delle quantità di rifiuti prodotti annualmente;

8. Per il perseguimento delle suddette finalità, la presente legge conferma a regime un unico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servizio idrico integrato, sia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

9. Anche in considerazione degli esiti del referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011 è opportuno che la Regione, relativamente al settore del servizio idrico, ponga in essere un confronto con le rappresentanze politiche, economiche e sociali ed effettui specifici approfondimenti, al fine di individuare possibili forme di partecipazione dei cittadini utenti, con particolare riferimento al finanziamento dei soggetti gestori, nonché le migliori condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo di un unico gestore pubblico a livello di ambito territoriale ottimale, da costruire a partire dalla prima scadenza delle concessioni in essere;

10. In relazione alla riduzione della disponibilità di risorse idriche conseguente ai cambiamenti climatici, è necessario che la Regione delinei, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale, gli indirizzi specifici ed i programmi strategici per la costituzione di nuove riserve e per l’utilizzo delle capacità residue di riserve idriche non pienamente utilizzate, in coerenza con il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione di cui all’articolo 117 del medesimo decreto legislativo;

11. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, per entrambi i servizi, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, per ciascun ambito territoriale ottimale, tramite l’autorità idrica toscana e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comuni dell’ambito territoriale ottimale di riferimento e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile;

12. Al fine di garantire la rappresentatività dei comuni all’interno delle nuove autorità, gli organi di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all’ambito di riferimento, ad eccezione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hanno competenza di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati in considerazione delle professionalità necessarie;

13. Per il servizio idrico, ove l’ambito territoriale è unico, è necessario garantire la rappresentanza dei comuni all’interno dell’assemblea tramite un sistema di c.d. “grandi elettori”, prevedendo che i membri dell’organo assembleare siano scelti da conferenze di sindaci, corrispondenti ai precedenti sei ambiti territoriali ottimali, alle quali è attribuita peraltro anche la facoltà di formulare proposte e indirizzi sulle principali delibere assembleari;

14. Al fine di garantire le istanze dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), è necessario assicurare la rappresentanza degli stessi nell’assemblea e nel consiglio direttivo della autorità idrica toscana, nonché nel consiglio direttivo delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

15. Sempre al fine di assicurare l’attiva partecipazione di tutti i comuni toscani alla programmazione ed organizzazione del servizio idrico integrato, è attribuita ad un numero qualificato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell’autorità idrica;

16. L’assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. Il consiglio direttivo affianca alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva. In particolare, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali e nel rispetto degli indirizzi dell’assemblea, definisce la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore [1];

17. Il direttore generale è l’organo di amministrazione attiva dell’autorità, ne ha la rappresentanza legale, dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di natura gestionale relative all’organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato alle autorità di ambito territoriale ottimale e che, per effetto della presente legge, sono esercitate dalle nuove autorità;

18. Per il servizio idrico, ove l’autorità idrica ha competenza su tutto il territorio regionale, è inoltre necessario garantire il rapporto con le realtà locali, attraverso un’organizzazione dell’ente articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti delle conferenze territoriali dei sindaci;

19. E’ inoltre necessario ridefinire il ruolo della Regione in relazione al nuovo assetto delle funzioni e competenze, così come delineate dal d.lgs. 152/2006, dal d.l. 70/2011, nonché dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale;

20. Nel servizio idrico integrato la Regione si riserva funzioni per l’individuazione e realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, da selezionare anche tra quelli già previsti nel piano di ambito;

20 bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell’autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) [2];

21. Poiché occorre, in particolare, assicurare la realizzazione dei suddetti interventi nei tempi previsti, la Regione, oltre a concorrere finanziariamente, si riserva l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 35/2011, come modificata dalla presente legge, che possono così essere attivati in aggiunta ai poteri sostitutivi già previsti dall’articolo 152 del d.lgs.

152/2006 in caso di inadempienza del gestore e successiva inerzia della nuova autorità idrica;

22. Nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione si riserva, invece, l’esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dalla l.r. 35/2011, sempre come modificata dalla presente legge, per assicurare la realizzazione di tutte le opere previste nei piani di ambito, che vengono così definite direttamente in legge opere di interesse strategico regionale;

23. Analogamente a quanto già previsto dall’articolo 152 del d.lgs. 152/2006 per il servizio idrico integrato, si rende necessario anche nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riservare alla Regione i poteri sostitutivi necessari a far fronte ad eventuali inadempienze del gestore e alla successiva inerzia delle nuove autorità;

24. Riguardo al servizio idrico integrato occorre specificare gli ulteriori contenuti della pianificazione e programmazione rispetto a quanto già previsto dall’articolo 149 del d.lgs.

152/2006;

25. Occorre dotare la Regione degli strumenti necessari all’esercizio delle funzioni che la presente legge le riserva, attraverso l’istituzione presso la Giunta regionale dell’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di acquisire ed elaborare le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi;

26. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi e garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è necessario garantire forme e strumenti per la partecipazione popolare, attraverso l’istituzione presso il Consiglio regionale di un comitato per la qualità dei servizi, composto dai rappresentanti dei soggetti interessati, con il compito di segnalare eventuali criticità e formulare proposte alle autorità; ciò fermo restando l’obbligo per i soggetti gestori del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”);

27. Occorre, infine, dettare una disciplina transitoria per assicurare la funzionalità del sistema nelle more della costituzione degli organi delle nuove autorità, individuando i soggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ciò necessari, nonché all’esercizio delle funzioni delle stesse autorità;

28. Poiché il processo di riforma della l.r. 61/2007 non si è ancora concluso, è necessario prevedere la possibilità di modificare i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio per sopravvenute esigenze straordinarie ed ove ciò risulti funzionale ad una maggiore efficienza nella gestione del servizio;

 

Approva la presente legge

 

TITOLO I

Oggetto e finalità

 

CAPO I

Oggetto e finalità

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo:

a) alla definizione dell’ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato;

b) alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite alle soppresse autorità d’ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) al riordino della disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica;

d) al riordino della disciplina regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

e) alla definizione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.

 

TITOLO II

Norme in materia di servizio idrico integrato

 

CAPO I

Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato

 

     Art. 2. Individuazione dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

2. Per l’organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all’organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell’ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione del Consiglio regionale

 

     Art. 3. Autorità idrica toscana

1. E’ istituita l’autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2, di seguito denominata autorità idrica.

2. L’autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.

3. L’autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 52;

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c) le acquisizioni dirette effettuate dall’autorità idrica con mezzi propri.

 

     Art. 4. Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l’intero ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l’autorità idrica istituita ai sensi dell’articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [3].

 

     Art. 4 bis. Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati [4]

1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione può avvalersi, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell’Autorità idrica toscana per la progettazione e l’affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull’attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l’utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l’Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.

 

     Art. 5. Ordinamento dell’autorità idrica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

     Art. 6. Organi dell’autorità idrica

1. Gli organi dell’autorità idrica sono:

a) l’assemblea;

a bis) il consiglio direttivo [5];

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti.

 

     Art. 7. Assemblea

1. L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 4 [6].

1 bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell’assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria [7].

2. L’assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.

3. I membri dell’assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all’articolo 13. Lo statuto dell'autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità [8].

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’assemblea.

Dalla seconda convocazione l’assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o di cui al comma 7.

7. Lo statuto dell’autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse, anche attribuendo pesi diversi ai componenti dell’assemblea.

8. Alle sedute dell’assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente o un suo delegato.

9. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

9 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate [9].

 

     Art. 8. Funzioni dell’assemblea [10]

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;

c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;

d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);

e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:

1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);

3) il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

4) la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’articolo 25, da proporre all’approvazione della Autorità nazionale;

f) alla scelta della forma di gestione;

g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;

l) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.

 

     Art. 9. Direttore generale

1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali [11].

2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’intesa di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall’assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale [12].

4. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’autorità.

5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) [13].

6. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L’incarico di direttore generale è revocato dall’assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’assemblea medesima ai sensi dell’articolo 8, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;

b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Funzioni del direttore generale [14]

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all’assemblea ai sensi dell’articolo 24;

f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;

g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;

h) alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. In attuazione degli indirizzi dell’assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:

a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j);

b) all’approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

 

     Art. 11. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale [15].

2. [Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone l’assemblea stessa] [16].

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti [17].

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

 

     Art. 11 bis. Funzioni del consiglio direttivo [18]

1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea:

a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;

b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;

c) approva il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.

2. Il consiglio direttivo provvede altresì:

a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea;

b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;

c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all’articolo 25, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.

 

     Art. 12. Revisore unico dei conti

1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 267/2000 [19].

2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. Al revisore spetta un’indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del d.lgs 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell’attività svolta.

 

     Art. 13. Conferenze territoriali della Toscana

1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:

a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";

b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";

c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";

d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";

e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";

f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".

2. L’appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell’allegato A della presente legge.

2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentita l’Autorità idrica Toscana [20].

3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio [21].

5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con valore dell’indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento [22].

6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell’assemblea.

 

     Art. 14. Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana [23]

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:

a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;

b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:

1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;

3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;

4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.

2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.

3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.

 

     Art. 15. Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana

1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. La conferenza è presieduta dal sindaco o suo delegato del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione [24].

3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

 

     Art. 16. Controllo dei comuni

1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.

2. L’assemblea o il consiglio direttivo nel caso di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera a) si pronuncia entro trenta giorni [25].

3. I comuni possono formulare osservazioni all’autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all’articolo 24.

 

     Art. 17. Articolazione organizzativa dell’autorità idrica

1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l’autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all’articolo 13.

2. Ai fini del comma 1, l’autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L’autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, si dota del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) [26].

 

     Art. 18. Gestore del servizio idrico integrato

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l’affidamento del servizio, l’autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.

2. I rapporti tra l’autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall’Autorità nazionale [27].

 

     Art. 19. Piano di ambito [28]

1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell’Autorità nazionale e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

2. Sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, il piano di ambito è aggiornato mediante la rimodulazione del programma degli interventi e dell’articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.

3. Il piano di ambito è attuato attraverso la rimodulazione periodica del programma degli interventi in sede di aggiornamento della tariffa.

 

     Art. 20. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile [29]

1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:

a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.

4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

     Art. 21. Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

1. L’autorità idrica provvede nell’ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all’estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l’obiettivo dell’effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.

 

     Art. 22. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante

1. I progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall’autorità idrica secondo quanto disciplinato dall’articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 [30].

1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 6 bis della l.r. 20/2006 [31].

2. [L’approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)] [32].

3. L’autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l’autorità idrica può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005. L’autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo [33].

 

     Art. 22 bis. Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale [34]

1. Nell’ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall’autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all’articolo 11 quater della l.r. 20/2006, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.

2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all’articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono rilasciati dalla Regione nell’ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.

 

     Art. 23. Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L’autorità idrica vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.

2. Secondo quanto previsto all’articolo 152 del d.lgs. 152/2006, nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

3. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

 

     Art. 24. Relazione annuale [35]

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all’assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.

2. La relazione illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.

 

CAPO II

Funzioni regionali

 

     Art. 25. Individuazione degli interventi strategici [36]

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), gli interventi strategici di interesse regionale, compresi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.

2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.

3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015 e contiene:

a) l’aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;

b) l’aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l’indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;

c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:

1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);

2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;

3) al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.

 

     Art. 25 bis. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici [37]

1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.

 

     Art. 26. Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.

2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall’articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine, qualora l’autorità idrica non intervenga ai sensi dell’articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.).

 

     Art. 27. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:

a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;

b) [i canoni di concessione di derivazione delle acque e la destinazione dei relativi introiti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 154 del d.lgs. 152/2006] [38].

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi, spettano all’autorità idrica.

6. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l’autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all’autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

 

     Art. 28. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto

1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:

a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;

b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;

c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;

d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento disciplina altresì:

a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell’autorità idrica;

b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell’autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) [39].

 

     Art. 29. Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall’osservatorio, l’autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

 

TITOLO III

Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

CAPO I

Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

     Art. 30. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti:

a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia , con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;

b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto [40].

2. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.

3. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 2 e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambiti territoriali ottimali Toscana Centro e Toscana Sud, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni interessati [41].

 

     Art. 31. Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Per ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 30, è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.

2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 52;

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c) acquisizioni dirette effettuate dall’autorità servizio rifiuti con mezzi propri.

 

     Art. 32. Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell’articolo 31.

2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.

 

     Art. 33. Ordinamento delle autorità servizio rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del d.lgs. 267/2000.

 

     Art. 34. Organi delle autorità servizio rifiuti

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono:

a) l’assemblea;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti.

 

     Art. 35. Assemblea

1. L’assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima.

2. L’assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.

3. Fino all’approvazione dello statuto, l’assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d’ambito, di cui all’articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti).

4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente [42].

5. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

5 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate [43].

 

     Art. 36. Funzioni dell’assemblea

1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:

a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 [44];

b) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998;

c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;

d) alla scelta della forma di gestione;

e) all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 152/2006;

f) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità servizio rifiuti;

i) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale;

l) all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 46.

 

     Art. 37. Direttore generale

1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità servizio rifiuti ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali [45].

2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’intesa di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall’assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale [46].

4. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’autorità servizio rifiuti.

5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 [47].

6. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L’incarico di direttore generale è revocato dall’assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’assemblea stessa, ai sensi dell’articolo 36, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;

b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 38. Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:

a) all’affidamento del servizio;

b) alla gestione del contratto di servizio;

c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 43 [48];

d) all’assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998;

e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998;

f) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;

g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 46;

h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

2. Il direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

a) all’adozione del programma annuale delle attività dell’autorità servizio rifiuti;

b) all’ adozione dei bilanci dell’ente;

c) all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell’assemblea.

 

     Art. 39. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone la stessa assemblea.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

 

     Art. 40. Revisore unico dei conti

1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.

2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. Al revisore spetta un’indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell’attività svolta.

 

     Art. 41. Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti

1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.

2. Ai fini del comma 1, l’autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

3. L’autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.

 

     Art. 42. Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall’articolo 26 della l.r. 61/2007.

2. I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 43. Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L’autorità servizio rifiuti vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.

2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità servizio rifiuti interviene per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.

3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 152/2006, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici

 

     Art. 44. Poteri sostitutivi della Regione

1. Qualora l’autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell’articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla l.r. 53/2001.

2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla l.r. 35/2011, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), della medesima legge.

 

     Art. 45. Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall’osservatorio, l’autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

 

     Art. 46. Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all’articolo 47, ed all’osservatorio regionale di cui all’articolo 49 [49].

2. La relazione di cui al comma 1, illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni e transitorie

 

CAPO I

Disposizioni comuni

 

     Art. 47. Comitato regionale per la qualità del servizio

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell’osservatorio di cui all’articolo 49, segnala, all’autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio. Esso formula all’autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f) [50].

2. Il comitato è composto da:

a) l’assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;

b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;

c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l’acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.

3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell’autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.

4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.

5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all’articolo 48.

6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.

 

     Art. 48. Comitati locali per la qualità del servizio

1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all’articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.

 

     Art. 49. Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. A supporto della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. L’osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:

a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;

b) un membro in rappresentanza dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

3. L’osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A..

4. L’osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:

a) all’acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;

b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;

c) all’analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;

d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;

e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.

5. L’osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.

6. L’osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell’attività svolta nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, all’autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio [51].

7. L’autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l’infrastruttura della rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l’osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

9. Per le attività dell’osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell’IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) e dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).

10. I membri dell’osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta. Ai membri dell’osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell’organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l’anno [52].

 

CAPO II

Disposizioni transitorie

 

     Art. 50. Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell’autorità idrica

1. Gli organi dell’autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell’autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.

3. Il bilancio preventivo dell’autorità idrica relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell’autorità stessa.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:

a) a convocare le conferenze territoriali per l’individuazione dei comuni che compongono l’assemblea dell’autorità idrica, entro il 31 maggio;

b) a convocare l’assemblea dell’autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;

c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell’autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.

5. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).

6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.

 

     Art. 51. Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d’ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.

3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell’assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.

4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d’ambito al 31 dicembre 2011.

5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.

6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.

 

     Art. 52. Scioglimento dei consorzi e subentro dell’autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti

1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.

2. L’autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995.

3. Entro il 29 febbraio 2012, i commissari di cui agli articoli 50 e 51, effettuano ed inviano, all’autorità idrica e all’autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011, relativa ai consorzi di cui al comma 1, recante:

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) l’accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

 

     Art. 53. Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell’autorità idrica.

2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007, è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.

4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007, in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l’autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo rispettivamente tra le risorse dell’autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.

 

     Art. 53 bis. Disposizioni transitorie relative al direttore generale [53]

1. Il contratto di lavoro del direttore generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.

 

     Art. 54. Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l’autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.

2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all’articolo 17, provvedono a supportare l’autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.

3. L’autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.

4. Entro il 31 dicembre 2014, l’autorità idrica provvede all’approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all’articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.

5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l’autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.

 

     Art. 55. Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d’ambito, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per l’affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate.

 

     Art. 56. Disposizioni transitorie relative all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011

1. Fino all’approvazione dei piani di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 44 sono esercitati per la realizzazione delle opere previste nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui all’articolo 27 della l.r. 61/2007.

2. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 della l.r. 61/2007, la Regione promuove un accordo di programma ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 35/2011.

 

TITOLO V

Norme finali

 

CAPO I

Disposizioni finali e di prima applicazione [54]

 

     Art. 57. Disposizioni finali

1. Nella l.r. 25/1998 le parole “comunità d’ambito” e “comunità di ambito”, sono sostituite dalle seguenti: “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

2. Nella l.r. 25/1998 le parole “piano industriale” e “piani industriali”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “piano di ambito” e “piani di ambito”.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 61/2007, di cui all’articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 31 della presente legge.

4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già approvati ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 61/2007, possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.

 

     Art. 57 bis. Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti [55]

1. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di cui all’articolo 18, l’autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni esistenti mediante la stipula, con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, di apposito accordo quadro per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, individuati nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.

2. L’accordo quadro indica in particolare:

a) i criteri di individuazione del soggetto attuatore degli interventi e di gestione delle relative opere ed infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui all’articolo 25 bis.

3. I contenuti dell’accordo quadro sono integrati, con apposita modifica, nelle convenzioni di gestione esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l’affidamento della realizzazione degli interventi strategici e per la gestione delle relative opere, inseriti nel piano d’ambito mediante l’aggiornamento di cui all’articolo 19, comma 2.

 

CAPO II

Modifiche legislative e abrogazioni

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

“c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 le parole: “o l’ente che assumerà le relative funzioni”, sono soppresse.

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998 le parole: “o l’ente che assumerà le relative funzioni”, sono soppresse.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:

“g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “all’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 30 della l.r. 69/2011”.

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/1998 le parole: “di cui all’articolo 24, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 30 della l.r. 69/2011”.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “di cui all’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 30 della l.r. 69/2011”.

2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 la parola: “industriale” è sostituita dalle seguenti: “di ambito”.

 

     Art. 65. Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998

1. La rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l’attribuzione dei finanziamenti.”.

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole: “o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall’articolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.”.

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998, le parole: “che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito , e” sono soppresse.

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 25/1998

1. Al comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998, le parole: “ove costituite” sono soppresse

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2005

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente: “Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:

“1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa.”.

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente:

“b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.

2. Dopo la lettera b bis), del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011, è inserita la seguente:

“b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2007

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente:

“d bis) all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”.

 

     Art. 73. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 61/2007

1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 61/2007 le parole: “piani industriali” sono sostituite dalle seguenti: “piani di ambito”.

 

     Art. 74. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 61/2007

1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 61/2007, è sostituito dal seguente:

“2. I piani di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 75. Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

b) legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

e) comma 3 dell’articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

 

     Art. 76. Norma finanziaria

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all’articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007.

2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 [56].

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 77. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[2] Punto inserito dall'art. 15 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

[5] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2014, n. 31.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 141 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[19] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[20] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[21] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[22] Comma già modificato dall'art. 142 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[25] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[26] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[27] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[30] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[31] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[32] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[33] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[34] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[37] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 1 ottobre 2018, n. 53.

[38] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[39] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[40] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[41] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[42] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[43] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 143 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[45] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2019, n. 58.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2019, n. 58.

[47] Comma così modificato dall'art. 144 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[48] Lettera così modificata dall'art. 145 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[49] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[50] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[51] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[52] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

[53] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[54] Rubrica così sostituita dall'art. 26 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[55] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

[56] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.