§ 5.5.71 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 7.
Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:03/01/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Acque interne
Art. 3.  Competenze della Regione
Art. 4.  Consulta ittica regionale
Art. 4 bis.  Esercizio di funzioni con soggetti terzi
Art. 4 ter.  Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche
Art. 5.  Competenze delle province
Art. 6.  Diritti esclusivi di pesca
Art. 7.  Concessione di acque per la piscicoltura
Art. 8.  Piano regionale per la pesca nelle acque interne
Art. 8 bis.  Programmazione degli interventi
Art. 8 ter.  Norma transitoria
Art. 9.  Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne
Art. 10.  Assetto delle acque ai fini della pesca
Art. 11.  Acque di confine
Art. 12.  Impianti per la pesca a pagamento
Art. 13.  Retoni
Art. 14.  Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna
Art. 15.  Licenze di pesca
Art. 16.  Pesca professionale
Art. 17.  Pesca dilettantistica
Art. 18.  Commercio e detenzione di specie ittiche
Art. 18 bis.  Divieti
Art. 19.  Sanzioni amministrative
Art. 20.  Vigilanza e sanzioni
Art. 20 bis.  Guardie ittiche volontarie
Art. 21.  Regolamento di attuazione
Art. 22.  Elenco delle specie di fauna ittica
Art. 23.  Clausola valutativa
Art. 24.  Abrogazioni
Art. 25.  Norme transitorie
Art. 26.  Norma finanziaria
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 5.5.71 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 7. [1]

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

(B.U. 12 gennaio 2005, n. 3).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.

2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.

3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne.

4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

 

     Art. 2. Acque interne

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.

3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.

3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.

4. La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.

5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.

5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.

 

     Art. 3. Competenze della Regione

     [Abrogato]

 

     Art. 4. Consulta ittica regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:

a) dal dirigente regionale competente;

b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;

c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;

d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;

e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.

2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:

a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;

b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;

c) agli argomenti proposti dal presidente.

 

     Art. 4 bis. Esercizio di funzioni con soggetti terzi

1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) gestione delle zone di frega;

b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;

c) gestione delle zone a regolamento specifico;

d) gestione di campi gara;

e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;

f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;

g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;

h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;

i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e).

2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 4 ter. Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005), istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;

c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;

d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.

3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all’elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall’elenco delle associazioni.

 

     Art. 5. Competenze delle province

     [Abrogato]

 

     Art. 6. Diritti esclusivi di pesca

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. La Regione può disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.

5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.

6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:

a) la mancata comunicazione alla Regione della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;

b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge;

c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.

 

     Art. 7. Concessione di acque per la piscicoltura

1. Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni.

3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.

4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.

 

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 8. Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.

2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:

a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;

b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;

e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;

f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;

g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;

h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

4. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell’ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.

 

     Art. 8 bis. Programmazione degli interventi

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.

 

     Art. 8 ter. Norma transitoria

1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.

 

     Art. 9. Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

     [Abrogato]

 

     Art. 10. Assetto delle acque ai fini della pesca

1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:

a) zona a salmonidi;

b) zona a ciprinidi;

c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

2. La Regione aggiorna la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.

 

     Art. 11. Acque di confine

1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.

2. Sono di confine:

a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;

b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.

3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.

 

     Art. 12. Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

a) mappa topografica dell'area in cui ricade l’impianto;

b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;

c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.

4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.

 

     Art. 13. Retoni

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.

5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.

6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8.

 

     Art. 14. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.

 

Capo III

DISCIPLINA DELLA PESCA

 

     Art. 15. Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);

b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;

c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);

d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all' articolo 21

2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:

a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);

b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);

c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);

d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall’obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana.

 

     Art. 16. Pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dal piano di cui all'articolo 8, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all' articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a).

3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

4. La competente struttura della Giunta regionale iscrive i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.

5. La Giunta regionale può limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

7. Salvo diversa disposizione, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.

 

     Art. 17. Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all' articolo 15 , comma 1, lettere b), c).

2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;

c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all' articolo 12 e nelle acque in concessione.

 

     Art. 18. Commercio e detenzione di specie ittiche

1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

3 bis. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.

 

     Art. 18 bis. Divieti

1. È vietato disporre:

a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;

b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca subacquea;

c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;

d) la pesca mediante prosciugamento;

e) la pesca con materiale esplodente;

f) la pesca con la corrente elettrica;

g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;

h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;

i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.

j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.

4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.

5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.

6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.

7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).

8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.

3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.

6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.

13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

     Art. 20. Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.

 

     Art. 20 bis. Guardie ittiche volontarie

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 59/2017.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r.59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.

 

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 21. Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:

a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;

b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;

c) i limiti di cattura della fauna ittica;

d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;

e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;

f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;

g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;

h) le tabellazioni;

i) il recupero del novellame;

j) i prelievi a fini di studio e tutela;

2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Elenco delle specie di fauna ittica

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.

 

     Art. 23. Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:

a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;

b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;

c) abrogata;

d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.

3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:

a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;

b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per territorio provinciale.

4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.

5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

 

     Art. 24. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);

b) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);

c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");

d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell' articolo 19 della l.r. 25/1984 , già modificata dalla l.r. 63/1989 );

e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 );

f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica " legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 " Modifiche ed integrazioni);

g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");

h) lettera c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).

 

     Art. 25. Norme transitorie

1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.

 

     Art. 26. Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.

2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis.

2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 21.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 3 luglio 2018, n. 34.