Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 05/03/1997 |
Numero: | 15 |
§ 3.5.65 - L.R. 5 marzo 1997, n. 15.
Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.
(B.U. 14 marzo 1997, n. 12).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Toscana, nel quadro degli interventi volti alla tutela e allo sviluppo dell'ambiente rurale, promuove azioni per salvaguardare, ripristinare, valorizzare e divulgare i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale in generale, di particolare interesse storico, etmografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa.
2. In particolare rientrano tra tali processi ed attività quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di allevamento, e tutte le attività e i servizi connessi e complementari all'agricoltura, nonché le strutture ad essi collegate.
Art. 2. Compiti della Regione.
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:
a) istituisce l'elenco regionale dei processi produttivi, delle attività rurali e delle strutture ad essi collegate a rischio di cessazione e scomparsa, di cui all'art. 5;
b) predispone un programma di interventi ed aiuti per le attività di cui al punto a) secondo quanto previsto all'art. 6;
c) provvede alla diffusione e alla divulgazione didattica anche mediante apposite pubblicazioni.
2. Nell’ambito dell’offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla
Art. 3. Tipologia degli interventi.
1. Gli interventi e gli aiuti di cui all'art. 2, primo comma, lettera b) sono rivolti in particolare:
a) al ripristino ed al mantenimento delle strutture e attrezzature utilizzate;
b) al sostegno dei redditi degli addetti;
c) alla promozione e valorizzazione delle produzioni ottenute.
Art. 4. Censimento e catalogazione.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione contenente i criteri e gli indirizzi tecnici per l'effettuazione del censimento e della catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di cui al primo comma e sulla base dei criteri e degli indirizzi tecnici ivi contenuti, le Province e, per i territori montani, le Comunità montane, su segnalazione dei Comuni, provvedono ad un primo censimento e catalogazione e trasmettono i dati relativi alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nei successivi trenta giorni istituisce l'elenco di cui all'art. 5.
4. Successivamente al primo censimento e catalogazione, la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può aggiornare in ogni tempo i dati e gli elementi da inserire nell'elenco regionale [2].
Art. 5. Elenco regionale.
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale in cui vengono registrati e catalogati i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e dell'ambiente rurale di particolare interesse storico, etnografico e culturale minacciati dai rischio di cessazione o scomparsa, nonché le strutture ad essi collegate.
2. L'elenco è formato sulla base delle risultanze e dei dati che emergono dal censimento e dalla catalogazione di cui all'art. 4.
3. L'iscrizione nell'elenco è disposta con atto della Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza dei dati da iscrivere ai criteri e agli indirizzi tecnici di cui all'art. 4 e alle finalità della presente legge.
4. La Giunta regionale dà comunicazione all'interessato dell'avvenuto inserimento del processo produttivo, dell'attività e della struttura nell'elenco regionale.
Art. 6. Programma annuale di interventi ed aiuti.
1. Entro il primo trimestre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentarsi entro il 31 gennaio, approva il programma annuale di interventi e di aiuti relativo ai processi produttivi, alle attività rurali ed alle strutture collegate, inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 5.
2. Nel programma sono contenute le tipologie di intervento da perseguire nell'anno di riferimento, fra quelle di cui all'art. 3.
3. Il programma annuale stabilisce altresì i criteri, le entità e le modalità di erogazione degli aiuti in relazione ad ogni singola tipologia.
4. La concessione degli aiuti può essere subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l'interessato e la Giunta regionale che definisca specifici obblighi, impegni e modalità in ordine all'esercizio dell'attività tutelata.
5. Il primo programma annuale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla costituzione dell'elenco regionale di cui all'art. 5.
Art. 7. Presentazione delle domande di aiuto.
1. Le domande per accedere agli aiuti previsti dal programma di cui all'art. 6 sono presentate alla Regione secondo le modalità e nei tempi previsti da apposito bando da pubblicarsi sul BURT.
Art. 8. Competenze professionali specifiche.
1. Al fine di elaborare i criteri e gli indirizzi tecnici necessari al censimento ed alla catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge, la Giunta regionale può avvalersi di specifiche competenze professionali rinvenibili presso le Università toscane, Istituti di ricerca, Enti ed Aziende regionali operanti nella materia.
2. L'attività dei soggetti di cui al primo comma può riguardare anche:
a) le iniziative di divulgazione e lo svolgimento di attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. c);
b) la selezione delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell'art. 7;
c) la normativa tecnica di deroga relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie di cui all'art. 9.
Art. 9. Deroghe.
1. Il Consiglio regionale, successivamente alla prima istituzione dell'elenco regionale di cui all'art. 5, approva la disciplina specifica, comprendente, altresì, le modalità per il controllo, in ordine alle deroghe alla normativa regionale relativa alle condizioni strutturali ed igienico- sanitarie, riferite esclusivamente alle attività ed ai processi considerati e in quanto strettamente necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività e dei processi tutelati dalla presente legge.
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma così modificato dall'art. 13 della