§ 2.3.125 - L.R. 3 aprile 2017, n. 16.
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:03/04/2017
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Recepimento degli accordi sui beni immobili
Art. 3.  Subentro nella proprietà di beni immobili
Art. 4.  Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015
Art. 5.  Cessioni in uso per funzione
Art. 6.  Subentro nella proprietà di beni mobili
Art. 7.  Caselli idraulici
Art. 8.  Canali irrigui delle Province di Lucca e MassaCarrara
Art. 9.  Successione nei rapporti onerosi
Art. 10.  Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015
Art. 11.  Disposizioni finali
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 2.3.125 - L.R. 3 aprile 2017, n. 16.

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.

(B.U. 5 aprile 2017, n. 14)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015;

2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell’articolo 10, commi 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, stabilendo, in conformità alla legge, l’immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. È comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l’effettiva presenza, il funzionamento e la funzionalità;

3. Occorre modificare esplicitamente la l.r. 22/2015 prevedendo che le parti degli accordi relativi a beni immobili (trasferimento in proprietà, cessione in uso, locazione) e ai rapporti onerosi siano comunque recepiti in legge;

4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;

5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 70/2015, aggiornare le tabelle relative alla spesa del personale;

6. È necessario dettare disposizioni per regolare i rapporti di alloggio sussistenti, alla data del trasferimento, nei caselli idraulici, stabilendo comunque la cessazione dei rapporti precedenti con gli enti locali. Allo stesso tempo, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento, è necessario procedere alla ricognizione delle modalità di utilizzazione dei caselli, volta ad accertare la strumentalità o meno dell’uso abitativo; nel periodo transitorio relativo alla ricognizione, è necessario regolare in modo omogeneo l’utilizzo a titolo gratuito dei caselli a fini abitativi da parte del personale trasferito che svolge funzioni di sorvegliante e ufficiale idraulico. Al termine del periodo transitorio, e per i successivi ventiquattro mesi, è opportuno prevedere, in caso di esclusione della strumentalità, un ulteriore periodo nel quale è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1.200,00. I rapporti con soggetti diversi, individuati negli accordi allegati, sono invece disciplinati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”);

7. È opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni generali

1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2 bis, e 10, comma 13, della l.r. 22/2015.

2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l’aggiornamento del costo del personale trasferito.

3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.

 

     Art. 2. Recepimento degli accordi sui beni immobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a I della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di trasferimento successivo previsti dall’articolo 3. Resta fermo l’immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.

2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 5 e dagli allegati da A a I della presente legge.

3. Gli allegati da A a I indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze o direttamente dalla Regione. L’assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l’adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.

 

     Art. 3. Subentro nella proprietà di beni immobili

1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall’ente locale e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando specifiche previsioni degli allegati da A a I:

a) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale derivante da frazionamento; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

b) stabiliscono che, non risultando effettuata la trascrizione del bene da parte dell’ente locale, il bene sia trasferito a seguito del completamento delle procedure inerenti alla pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell’ente cedente; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

c) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito dell’adozione di ulteriori atti o del compimento di ulteriori attività; in tali casi il trasferimento della proprietà decorre dalla data specificamente indicata negli allegati da A a I.

3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

5. Se, per effetto degli accordi intervenuti tra la provincia e l’unione di comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015, nel bene immobile trasferito in proprietà alla Regione si trovano, all’entrata in vigore della presente legge, dipendenti trasferiti dalla provincia all’unione di comuni, la Regione, al fine di assicurare la continuità dell’esercizio della funzione trasferita, provvede alla concessione in uso gratuito all’unione di comuni della porzione del bene interessato o di altro bene immobile di sua proprietà ubicato nel territorio comunale. Analogamente la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere ad uso gratuito gli spazi, nei beni immobili di cui agli allegati da A a I, già utilizzati alla data del 1 gennaio 2017 dalle province, in particolare per la sala operativa di protezione civile provinciale.

6. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell’articolo 8.

 

     Art. 4. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, le parole: “deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene” sono sostituite dalle seguenti: “è trascritto dalla Regione”.

2. Al comma 16 bis dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, le parole: “in tal caso, se l’accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni” sono abrogate.

 

     Art. 5. Cessioni in uso per funzione

1. L’atto di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati negli allegati da A a I è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l’immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso l'ente cedente continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

2. In conformità all’articolo 10 comma 13 della l.r. 22/2015, come modificato dall’articolo 4, comma 1, non si applicano le previsioni degli accordi relativi all’obbligo di trascrizione degli atti di cessione in uso da parte degli enti cedenti.

 

     Art. 6. Subentro nella proprietà di beni mobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell’articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015.

2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell’ente locale, ancorché contenuto nell’elenco ricognitivo allegato all’accordo.

3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.

4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

 

     Art. 7. Caselli idraulici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui agli allegati da A a I.

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento connessa all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), effettua la ricognizione dei caselli idraulici e relative pertinenze trasferiti in proprietà, al fine di verificarne le modalità di utilizzazione per il perseguimento delle finalità cui sono destinati.

3. Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, i dipendenti trasferiti alla Regione a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianti e ufficiali idraulici, che risultano assegnatari di alloggi nei caselli idraulici individuati dagli allegati da A a I, mantengono la disponibilità dei medesimi, senza applicazione di alcun canone di locazione. I rapporti con tali dipendenti sono regolati con convenzione, che pone a carico degli stessi la manutenzione ordinaria degli alloggi, approvata in schema dalla Giunta regionale.

4. Qualora la ricognizione di cui al comma 2 escluda la strumentalità dell’uso abitativo dei caselli idraulici, dalla data di approvazione della stessa deliberazione e fino ai successivi ventiquattro mesi, ai dipendenti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo pari a euro 1.200,00, in deroga alle disposizioni della l.r. 77/2004 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”).

5. I rapporti con i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 3, individuati dagli allegati da A a I, sono disciplinati ai sensi della l.r. 77/2004 e del d.p.g.r. 61/R/2005.

 

     Art. 8. Canali irrigui delle Province di Lucca e MassaCarrara

1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.

2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.

3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.

4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’ente locale e dell’ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.

 

     Art. 9. Successione nei rapporti onerosi

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a I, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l’articolo 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015

1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato L. La tabella tiene conto dell’ulteriore personale trasferito dalle province alla Regione e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.

2. La tabella di cui all’allegato D bis alla l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato M. L’allegato tiene conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e degli articoli 10, comma 16 bis, e 11 bis della l.r. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti.

2. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, negli accordi recepiti dalla presente legge, cessano i vincoli che risultano posti dalla legislazione regionale sulla destinazione d’uso dei beni che, già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Firenze per l’esercizio delle medesime funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2015, restano nella proprietà delle province e della Città metropolitana di Firenze in quanto non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all’esercizio della funzione da parte della Regione. Della cessazione del vincolo sul singolo bene immobile, e fatta salva la trascrizione della eventuale cessione in uso sulla parte del bene che risulti ancora destinata all’esercizio delle funzione regionale, si dà atto con provvedimento della struttura regionale competente, previa richiesta dell’ente locale.

3. [Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 in ordine all’assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo, non superiore a euro 65.700,00, per l’estinzione del mutuo gravante, alla data del 1° gennaio 2017, sull’immobile di cui al punto 1.2 dell’allegato I, destinato al trasferimento in proprietà alla Regione. Il contributo è concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l’attività finalizzata all’estinzione del mutuo e l’ammontare delle risorse necessarie all’estinzione del debito residuo come risultante alla data della domanda di estinzione] [1].

 

     Art. 12. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, è stimata la spesa di euro 4.027.650,00 per l’anno 2017 e di euro 4.021.650,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017 – -2019.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 è stimata la spesa di euro 519.255,25 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

3. Per l’attuazione di quanto previsto all’allegato F (parte seconda) alla presente legge, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, è stimata la spesa di euro 38.348,38 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”. Per la regolazione contabile dell’operazione di accollo del debito previsto all’allegato F (parte seconda) per il valore residuo di euro 634.529,83, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [2].

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3. al bilancio di previsione finanziario vigente 2017 – 2019, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per la sola competenza:

- anno 2017

in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,38

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 25.940,35

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 12.408,03

- anno 2018

in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,38

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 25.425,39

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 12.922,99

- anno 2019

in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,3

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 24.889,07

in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 13.459,31 [3].

5. [All'onere di spesa di cui all’articolo 11, comma 3, pari ad euro 65.700,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017] [4].

6. [Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 5, al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, annualità 2017 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- anno 2017

in diminuzione Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.700,00;

in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 65.700,00”] [5].

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

8. Agli oneri di cui al comma 3, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, per le annualità dal 2020 al 2044, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), con legge di bilancio.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2018, n. 37.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2018, n. 37.

[4] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[5] Comma modificato dall'art. 17 della L.R. 1 agosto 2017, n. 40 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.