§ 4.1.66 - L.R. 23 gennaio 1989, n. 10.
Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/01/1989
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Funzioni delegate alle Province.
Art. 3.  Funzioni sub-delegate alle Province.
Art. 4.  Funzioni delegate alle Province ed alle Comunità montane.
Art. 5.  Funzioni delegate ai Comuni.
Art. 6.  Funzioni riservate alla competenza della Regione.
Art. 7.  Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Abrogazione della L.R. 9 febbraio 1981, n. 15.


§ 4.1.66 - L.R. 23 gennaio 1989, n. 10. [1]

Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. [2]

(B.U. 2 febbraio 1989, n. 8)

 

Art. 1. Principi generali.

     1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli, dai Comuni associati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1986, n. 12, e dalle Comunità montane secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche attribuzioni di competenza stabilite dalle leggi regionali.

 

     Art. 2. Funzioni delegate alle Province.

     1. Sono delegate alle Province, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

     a) miglioramenti fondiari, relativamente agli impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, associati e cooperativi e alle stalle sociali;

     b) commissione provinciale per le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;

     c) ricomposizione e riordinamento fondiario;

     d) calamità naturali e avversità atmosferiche;

     e) miglioramento genetico degli animali, manifestazioni zootecniche, interventi diretti alla salvaguardia di razze autoctone minacciate di estinzione;

     f) [3];

     g) tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli e concessione dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;

     h) [commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali] [4];

     i) [5];

     l) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di 1ª e 2ª categoria di cui all'art. 23 del DPR 3-8-1968 n. 1255 successive modificazioni ed integrazioni;

     m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore [6];

     n) [7];

     o) usi civici, limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

     p) [8];

     q) caccia e pesca di cui alle LL.RR. n. 17/80 e n. 25/84;

     r) progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, salve le competenze attribuite ai concorsi di bonifica ai sensi della normativa vigente; vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

     s) commissioni o comitati relativi alle funzioni delegate previste dalla vigente normativa statale e regionale.

     2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere n) e r) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

 

     Art. 3. Funzioni sub-delegate alle Province.

     1. Sono sub-delegate alle Province le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione concernenti:

     a) attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati agricoli attribuiti alla Regione dalla normativa statale e di quelli concordati dalla Regione stessa con l'AIMA ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera e) della L. n. 610 del 14 agosto 1982;

     b) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali da parte delle APA;

     c) controllo di qualità dei prodotti agricolo-forestali e delle sostanze ad uso agricolo-forestale;

     d) determinazione dell'equo canone relativo all'affitto dei fondi rustici e dei coefficienti aggiuntivi; determinazione prevista dall'art. 3 L. 203 del 3 maggio 1982 delle zone ricomprese nei territori dichiarati montani ai sensi della L. n. 1102 del 3 dicembre 1971; esercizio delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Capo dell'ispettorato ai sensi della L. n. 203 del 3 maggio 1982.

 

     Art. 4. Funzioni delegate alle Province ed alle Comunità montane.

     1. Sono delegate alle Province o, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane le funzioni amministrative concernenti [9]:

     a) proprietà diretto-coltivatrice; miglioramenti fondiari aziendali; valutazione dei piani aziendali e dei piani di ripristino colturale previsti dalla L.R. 53/79; meccanizzazione agricola aziendale e credito agrario a favore delle singole aziende; premi ed indennità [10];

     b) proprietà cooperativa di conduzione terreni;

     c) conduzione e dotazione al settore cooperativo o associativo;

     d) accertamento dell'idoneità delle aziende agricole a svolgere l'agriturismo;

     e) coltivazioni arboree ed erbacee [11];

     f) attività zootecniche aziendali, bachicoltura, apicoltura e relative produzioni;

     g) acquacoltura e produzione ittica nelle acque interne.

     2. Le funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi del precedente comma sono subdelegate dalle Province stesse ai Comuni associati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1986, n. 12, secondo le disposizioni stabilite dalle leggi regionali.

 

     Art. 5. Funzioni delegate ai Comuni.

     1. Sono delegate ai Comuni, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

     a) censimento delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. n. 440/78 e della L.R. n. 53/79;

     b) rilascio del tesserino venatorio, apposizione di divieti speciali di caccia e ricezione delle domande sul fondo di tutela delle produzioni agricole ai sensi della L.R. n. 17/80;

     c) [rilascio delle licenze di pesca] [12];

     d) attestazione di riconoscimento per le tartufaie coltivate e rilascio del tesserino di idoneità di raccoglitore di tartufi;

     e) [13];

     f) [14];

     g) autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

     h) reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori o da eventi meteorici.

     2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere e) ed h) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

 

     Art. 6. Funzioni riservate alla competenza della Regione.

     1. Sono riservate alla competenza della regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) attività di programmazione, d'intervento, ricerca e sperimentazione di interesse regionale;

     b) impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, di interesse regionale; assegnazione di terre incolte o abbandonate, delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e specificazione delle relative provvidenze;

     c) riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e finanziamento delle stesse; riconoscimento dei consorzi di difesa delle produzioni agricole e degli altri organismi di cui all'art. 10 della L. 15 ottobre 1981, n. 590;

     d) controlli, certificazioni ed altre funzioni già attribuite agli osservatori delle malattie delle piante [15];

     e) ippocoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio e altre funzioni svolte dall'Istituto di incremento ippico di Pisa;

     f) stipula delle convenzioni con l'AIMA ai sensi dell'art. 3 primo comma lettera e) della L. 14 agosto 1982, n. 610;

     g) emanazione dell'elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione [16];

     h) usi civici, relativamente alle funzioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 616/1977, con esclusione delle funzioni delegate alle Province ai sensi del precedente art. 2, lett. o);

     i) classificazione e delimitazione dei bacini montani e funzioni in materia di bonifica integrale e montana, salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 1°, lett. r);

     l) attività venatoria di cui alla L.R. 17/80;

     m) dichiarazione di interesse pubblico delle acque ai fini della pesca e della tutela dell'ambiente e della fauna ittica; regolamenti di gestione delle zone di pesca a regolamento specifico;

     n) commissioni e comitati a carattere regionale o funzionali alle materie non delegate; intese interregionale e gestioni comuni con altre regioni.

 

     Art. 7. Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate.

     1. Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui alla presente legge nel rispetto degli obbiettivi, delle priorità e delle disposizioni contenuti nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti regionali di programmazione.

     2. Per le funzioni sub-delegate dalla Regione agli enti locali, la Regione stessa assicura la trasmissione agli enti delegati delle eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della L.R. 30 aprile 1972, n. 30 si applicano anche nel caso in cui non si sia provveduto da parte degli enti delegati in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub-delegate ai sensi della presente legge.

     4. Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione su richiesta, dati statistici e ogni altro elemento utile all'esercizio delle competenze regionali nelle materie di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Le leggi regionali stabiliscono i criteri e le modalità per il riparto tra gli enti delegati dei mezzi finanziari relativi alle funzioni di cui alla presente legge.

     2. [L'erogazione agli istituti di credito del concorso regionale sugli interessi per interventi creditizi agevolati previsti dalla legge è effettuato dalla Regione sulla base di rendiconti presentati dagli istituti stessi] [17].

     3. In casi straordinari di necessità ed urgenza per la tutela di un rilevante interesse regionale, il Consiglio regionale può disporre interventi finanziari nelle materie delegate di cui alla presente legge.

     4. La legge regionale disciplina l'attribuzione agli enti delegati dei finanziamenti relativi agli oneri aggiuntivi di funzionamento derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 9. Personale.

     1. L'assegnazione del personale del ruolo unico regionale è effettuata secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinati della delega di funzioni.

     2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico regionale già comandato presso le Associazioni Intercomunali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla presente legge, è posto in posizione di comando presso le Province, mediante specifici atti deliberativi della Giunta regionale.

     3. Nel periodo transitorio di cui al secondo comma, lo stesso personale rimane in servizio per lo svolgimento delle funzioni delegate alle Province nonché per il compimento degli affari in corso di competenza dell'Associazione Intercomunale, nelle attuali sedi di lavoro salvo diverse misure organizzative adottate dalla Provincia, d'intesa con la Giunta regionale, sentite le OO.SS. del personale regionale.

 

     Art. 10. Abrogazione della L.R. 9 febbraio 1981, n. 15.

     1. La L.R. 9 febbraio 1981, n. 15 è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[2] Avviso di rettifica B.U. n. 22 del 12 aprile 1989.

[3] Lettera abrogata dall’art. 6 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[4] Lettera modificata dall'art. 31 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23 e soppressa dall'art. 17 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[5] Lettera abrogata con L.R. 31 marzo 1990, n. 32, art. 12.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39.

[7] Lettera abrogata dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39.

[8] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[9] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.

[10] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64.

[11] Lettera modificata dall'art. 32 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23, sostituita dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e così modificata dall’art. 7 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[12] Lettera abrogata dall’art. 24 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 7, con la decorrenza stabilita dall’art. 27 della stessa L.R. 7/2005, e nuovamente abrogata dall’art. 18 del D.P.G.R. 22 agosto 2005, n. 54/R, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Lettera abrogata dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39.

[14] Lettera abrogata dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39.

[15] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 96 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.