§ 4.7.42 - L.R. 20 marzo 1998, n. 17.
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:20/03/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di escursionismo.
Art. 3.  Rete Escursionistica Toscana.
Art. 4.  Catasto della Rete Escursionistica Toscana.
Art. 5.  Viabilità di uso privato.
Art. 6.  Regolamento di attuazione.
Art. 7.  Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana.
Art. 8.  Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana.
Art. 9.  Organizzazione del soccorso.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  Disposizioni Finanziarie.


§ 4.7.42 - L.R. 20 marzo 1998, n. 17.

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

(B.U. 30 marzo 1998, n. 10).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonchè la realizzazione di attrezzature correlate.

 

     Art. 2. Definizione di escursionismo.

     1. Ai fini della presente legge è escursionismo l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

 

     Art. 3. Rete Escursionistica Toscana.

     1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorchè vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo.

     2. E' inserita nella R.E.T. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

     a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49;

     b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431;

     c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

     d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;

     e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.

     3. La R.E.T. si articola in viabilità:

     a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;

     b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;

     c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394 e alla L.R. 11 aprile 1995 n. 49.

     4. La viabilità ricompresa nella R.E.T. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

     5. La R.E.T. è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'art. 4 della legge medesima.

     6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.T., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all'art. 6.

 

     Art. 4. Catasto della Rete Escursionistica Toscana.

     1. E' istituito il catasto della R.E.T., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

     2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.T. A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all'art. 3 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

     3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.

     4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul BURT e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

     5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.T. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.

 

     Art. 5. Viabilità di uso privato.

     1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.T. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.

     2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

 

Titolo II

REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA TOSCANA

 

     Art. 6. Regolamento di attuazione.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.T.

     2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

     a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della R.E.T.;

     b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

     c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

     d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all'inserimento di nuova viabilità;

     e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;

     f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

 

     Art. 7. Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana.

     1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.

     2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.

     3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.

     4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

     5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatori e finanziari di cui alla L.R. 14 novembre 1996, n. 84 recante "Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva".

     Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 8. Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana.

     1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.T., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonchè gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.

     2. Nella viabilità di uso privato, l'ente competente ai sensi dell'articolo 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

 

Titolo III

SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO

 

     Art. 9. Organizzazione del soccorso.

     1. Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al S.A.S.T. finalizzato:

     a) all'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;

     b) all'adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature necessarie per il servizio;

     c) al rimborso delle spese delle squadre di soccorso, escluso quanto previsto dalla L. 18 febbraio 1992, n. 162;

     d) alle spese di gestione del servizio nonchè all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;

     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il S.A.S.T. trasmette alla Giunta regionale la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonchè il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste.

     4. La Giunta regionale, verificata la documentazione di cui al comma 3, eroga il contributo annuale al S.A.S.T.

 

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla L. 24 novembre 1981, n. 689, alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e alla L.R. 10 aprile 1997, n. 27 e che ne introitano i relativi proventi.

     2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all'art. 6.

     3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.

     4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8.

     5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

 

     Art. 11. Disposizioni Finanziarie.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 9 si fa fronte, per l'anno 1998, con le disponibilità previste sul capitolo 38170 "Servizi di soccorso rete escursionistica (L.R. 17/98)" del bilancio di previsione 1998. Agli oneri di spesa per gli esercizi 1999 e successivi si farà fronte con leggi di bilancio.

     2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla L.R. 14 novembre 1996, n. 84.