§ 4.1.110 - L.R. 31 agosto 1994, n. 72.
Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/08/1994
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di animali predatori.
Art. 3.  Definizione e misura degli interventi finanziari.
Art. 4.  Procedimento per la richiesta di indennizzo per la perdita di animali allevati.
Art. 5.  Procedimento per la richiesta di contributi per interventi di prevenzione e di miglioramento in allevamento.
Art. 6.  Carta del Lupo.
Art. 7.  Criteri di ripartizione dei finanziamenti.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Abrogazione.


§ 4.1.110 - L.R. 31 agosto 1994, n. 72. [1]

Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 60).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana dispone specifici interventi finanziari a favore degli imprenditori agricoli che esercitano l'allevamento, secondo le modalità previste dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti annuali del bilancio di previsione:

     a) al fine di indennizzare gli imprenditori stessi per i danni causati agli animali allevati da eventi meteorologici o da animali predatori;

     b) al fine di favorire interventi di miglioramento per sistemi di guardiania, difesa, governo e ricovero delle specie animali allevate.

 

     Art. 2. Definizione di animali predatori.

     1. Sono animali predatori sia quelli appartenenti a specie selvatiche, sia quelli appartenenti a specie o razze domestiche, ma che conducono vita randagia o rinselvatichita, o animali per i quali non è stato o non è individuabile il proprietario.

 

     Art. 3. Definizione e misura degli interventi finanziari.

     1. L'indennizzo dei danni causati agli animali allevati, da animali predatori o da eventi meteorologici provocanti morte, ferite gravi, aborto, perdita lattea, accertati con certificazione del veterinario della Unità Sanitaria Locale competente è concesso, secondo la procedura stabilita all'art. 4, nella misura del 100%.

     2. La determinazione dell'ammontare dell'indennizzo è definita dal Comune, per quanto riguarda i capi perduti, facendo riferimento allo specifico prezzario che sarà predisposto dalla Giunta Regionale. La valutazione dell'entità degli altri danni è definita dal Comune sulla base dei prezzi medi dei diversi prodotti danneggiati o perduti rilevati dalle mercuriali della Camera di Commercio della Provincia interessata o delle Provincie limitrofe.

     3. Per la realizzazione di interventi di miglioramento dei sistemi di guardiania, difesa, governo e ricovero delle specie animali allevate, di cui all'art. 5 della presente legge, sono ammessi contributi fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre i 50 milioni di lire.

     4. Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

 

     Art. 4. Procedimento per la richiesta di indennizzo per la perdita di animali allevati.

     1. La richiesta di indennizzo per i danni di cui all'art. 3, 1° comma, è presentata in carta libera al Comune dove ha sede l'impresa agricola, nel termine massimo di 20 giorni dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.

     2. L'imprenditore, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere l'intervento del veterinario della U.S.L. competente nel territorio in cui è avvenuto il fatto, il quale, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, rilascia apposita certificazione che sarà allegata alla richiesta di indennizzo.

     3. La certificazione di cui al comma precedente, attesta che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori o di eventi meteorologici, e deve inoltre indicare la specie, la razza, l'età e la funzione dei capi uccisi o feriti, la qualità e quantità degli animali interessati, nonché i danni indotti subiti, la località e la data dell'evento. I danni indotti subiti possono essere certificati oltre il termine di cui al 2° comma e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

     4. Il Comune delibera la concessione dell'indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, trasmettendo l'atto alla Giunta regionale, la quale nel termine di trenta giorni dal ricevimento provvede alla liquidazione dell'80% dell'indennizzo. Le somme residue vengono liquidate a seguito di sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali e riscontro delle relative fatture quietanzate, per constatare la reale reintegrazione dei capi o la effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell'impresa.

     5. Nel caso di danni indotti, la liquidazione avverrà sulla base della documentazione presentata dall'interessato nei termini di cui al precedente comma 3. Il Comune delibera la concessione dell'indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, trasmettendo l'atto della Giunta regionale, la quale nei successivi 30 giorni dal ricevimento, provvede alla liquidazione.

 

     Art. 5. Procedimento per la richiesta di contributi per interventi di prevenzione e di miglioramento in allevamento.

     1. Al fine di attuare forme più articolate ed efficienti di cura degli animali allevati, e di superare, all'interno delle aree maggiormente frequentate dal lupo, in attesa dell'adozione della «Carta del Lupo» di cui al successivo art. 6, la pratica del pascolo brado incustodito, le Provincie o, nel caso di territori montani o parzialmente montani, le Comunità montane, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 18-8-1992, n. 39, erogano annualmente contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli di cui al precedente art. 1, per realizzare interventi di miglioramento dei sistemi di guardiania, difesa, governo e ricovero delle specie animali allevate, secondo quanto previsto dall'art. 3, 3° comma.

     2. I soggetti interessati presentano alla Provincia, o alla Comunità Montana competente, domanda in carta libera con allegato progetto per la realizzazione di sistemi di prevenzione dei danni. Il termine ultimo di presentazione è il 30 giugno di ogni anno. L'istruttoria delle domande ha inizio dal successivo 1° luglio. Le domande presentate in data successiva al 30 giugno devono essere suffragate da particolari motivi di necessità e di urgenza. Qualora la Provincia o la Comunità montana non ravvisino i particolari motivi di necessità e urgenza ovvero nel caso di insufficienza dei fondi stanziati, le domande saranno esaminate nell'esercizio successivo.

     3. Alla richiesta di contributi dovranno essere, altresì, allegati:

     a) relazione contenente una esauriente descrizione degli obiettivi e delle finalità che si vogliono perseguire;

     b) adeguata descrizione del progetto, accludendo eventuali planimetrie, con specificazione dei tempi e delle modalità di realizzazione;

     c) indicazione del responsabile del progetto, del soggetto autorizzato alla riscossione del contributo; indicazione della partita IVA o del codice fiscale;

     d) preventivo dettagliato delle spese previste.

     4. L'accoglimento o il diniego della domanda viene liberato dall'Ente erogante entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'istruttoria e comunicato al richiedente.

     5. Il contributo è liquidato a seguito della revisione dell'esame della rendicontazione e del collaudo dell'opera, da realizzarsi entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione stessa.

 

     Art. 6. Carta del Lupo.

     1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla pubblicazione della «Carta del Lupo», con cui sono individuate e delimitate le aree con la presenza accertata di nuclei stabili della specie.

     2. I danni denunciati, causati da animali predatori nei territori ricadenti nelle aree ricomprese nella Carta del Lupo, trascorsi 5 anni dalla pubblicazione della carta stessa, saranno ammessi al contributo di cui all'art. 4 della presente legge solo se l'imprenditore richiedente avrà messo in atto, o richiesto di mettere in atto, adeguati sistemi di difesa degli animali allevati [2].

 

     Art. 7. Criteri di ripartizione dei finanziamenti.

     1. Per gli interventi di prevenzione, di cui al precedente art. 5, i fondi disponibili nel Bilancio regionale vengono ripartiti dalla Giunta regionale fra le Provincie e le Comunità Montane sulla base del numero di capi allevati sul territorio di competenza.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1994 gli interessati possono presentare domanda entro il 30 settembre 1994, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

     2. In attesa che venga emanata la Carta del Lupo, i soggetti per i quali sono già stati accertati i danni subiti hanno priorità in relazione ai contributi per interventi di prevenzione e di miglioramento in allevamento, di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1994, si fa fronte con il capitolo 25140 del Bilancio regionale che viene modificato come appresso:

     «Contributo regionale reintegrazione patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da eventi meteorologici (L.R. 31-8-94, n. 72) Finanziamento con proventi tasse di concessione per l'esercizio venatorio».

     Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con la legge di bilancio.

 

     Art. 10. Abrogazione.

     1. La L.R. 24-8-1982 n. 71 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata fatte salve le obbligazioni assunte alla data del 31-12-1994.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1998, n. 18.