Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 30/01/1997 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamenti. |
Art. 2. Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo. |
Art. 3. Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani. |
Art. 4. Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43. |
Art. 5. Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e [...] |
Art. 6. Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza. |
Art. 7. Acquisto dell'immobile "ex asilo" del Comune di Garda. |
Art. 8. Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste - ARF. |
Art. 9. Interventi straordinari a favore della cunicultura. |
Art. 10. Contributi straordinari ai produttori olivicoli. |
Art. 11. Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata. |
Art. 12. Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee. |
Art. 13. Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica - CREA - Struttura strategica di Rovigo. |
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di S. Lucia di Piave - TV. |
Art. 15. Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44. |
Art. 16. Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.). |
Art. 17. Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo. |
Art. 18. Contributo straordinario al Comune di Pieve di Cadore (BL). |
Art. 19. Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari. |
Art. 20. Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno. |
Art. 21. Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI). |
Art. 22. Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina". |
Art. 23. Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago. |
Art. 24. Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo. |
Art. 25. Progetto pilota Telemedicina. |
Art. 26. Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria. |
Art. 27. Contributo straordinario al Comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al Comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico". |
Art. 28. Premio Guggenheim per le imprese. |
Art. 29. Contributo straordinario al Comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica. |
Art. 30. Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova. |
Art. 31. Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU). |
Art. 32. Contributo straordinario al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi. |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 34. Semplificazione amministrativa. |
Art. 35. Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali. |
Art. 36. Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. |
Art. 37. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale". |
Art. 38. Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4. |
Art. 39. Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 40. Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed [...] |
Art. 41. Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per [...] |
Art. 42. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". |
Art. 43. Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici". |
Art. 44. Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 45. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 46. Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione [...] |
Art. 47. Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano". |
Art. 48. Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto". |
Art. 49. Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 52. Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 53. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e [...] |
Art. 54. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e [...] |
Art. 55. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 56. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 57. Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole". |
Art. 58. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di [...] |
Art. 59. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". |
Art. 60. Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai [...] |
Art. 61. Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali. |
Art. 62. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni e proroga del termine di cui all'articolo 54. |
Art. 63. Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. |
Art. 64. Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 65. Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 66. Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle [...] |
Art. 67. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 68. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 69. Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti". |
Art. 70. Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni". |
Art. 71. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 72. Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). |
Art. 73. Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". |
Art. 74. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato". |
Art. 75. Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione". |
Art. 76. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 [...] |
Art. 77. Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre". |
Art. 78. Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089. |
Art. 79. Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 80. Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari. |
Art. 81. Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive [...] |
Art. 82. Patrocinio legale per i consiglieri regionali. |
Art. 83. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall'articolo 9 della [...] |
Art. 84. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall'articolo 9 della legge [...] |
Art. 85. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica". |
Art. 86. Disposizioni transitorie relative all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza [...] |
Art. 87. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace". |
Art. 88. Disposizioni in merito alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana". |
Art. 89. Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, [...] |
Art. 90. Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo". |
Art. 91. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio- televisivi" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 92. Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e [...] |
Art. 93. Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali". |
Art. 94. Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna". |
Art. 95. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi [...] |
Art. 96. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani. |
Art. 97. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti". |
Art. 98. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti". |
Art. 99. Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali". |
Art. 100. Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale". |
Art. 101. Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale". |
Art. 102. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28. |
Art. 103. Abrogazione di leggi regionali. |
Art. 104. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.53 – L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).
(B.U. n. 11 del 4 febbraio 1997).
CAPO I
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Art. 1. Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della
Art. 2. Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Baldo un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 250.000.000 per le spese di gestione (capitolo n. 3098).
Art. 3. Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani. [1]
Art. 4. Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla
1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice srl", costituita ai sensi della
Art. 5. Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della
[1. Al fine di promuovere le unioni di comuni di cui all'articolo 10 della
Art. 6. Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
1. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella è inquadrato, a richiesta, nei corrispondenti posti vacanti del ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).
4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.
Art. 7. Acquisto dell'immobile "ex asilo" del Comune di Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile "ex asilo" di proprietà del Comune di Garda, da destinare a sede dell'Azienda di Promozione Turistica n. 12 - Garda e di altri uffici di pubblica utilità (capitolo n. 5092).
Art. 8. Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste - ARF.
1. Per consentire l'adeguamento alle norme per la sicurezza dei fabbricati e degli impianti di proprietà della Regione Veneto ed affidati in gestione all'ARF, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 5138).
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
Art. 9. Interventi straordinari a favore della cunicultura.
1. Al fine di contenere i danni subiti dalle aziende agricole in conseguenza della crisi che ha colpito il settore della cunicultura, nonché di concorrere alla salvaguardia dei relativi assetti socio-economici, sono stabiliti interventi, a carattere straordinario ed urgente, consistenti nella concessione, a favore delle aziende danneggiate, di contributi in conto capitale, complessivamente pari a lire 1.000.000.000, fino alla misura massima del danno riconosciuto.
2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell'articolo 8 della
2 bis. La Giunta regionale è inoltre autorizzata, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ad attuare le iniziative di promozione economica previste dalla lettera d) dell'articolo 12 della
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1, 2 e 2 bis [4], la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).
Art. 10. Contributi straordinari ai produttori olivicoli. [5]
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 43, lettera A, punto 3, della
Art. 11. Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
1. Al fine di fronteggiare i gravissimi danni arrecati alla coltura della vite dalla "Flavescenza dorata sensu strictu" e assicurare la moltiplicazione di materiale vegetale idoneo per la ricostituzione degli impianti viticoli, la Giunta regionale predispone un programma triennale di interventi volti a promuovere le seguenti azioni:
a) costituzione di impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 43 della
b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;
c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 50, primo e secondo comma della
d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della "Flavescenza dorata sensu strictu".
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210).
Art. 12. Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di un nuovo ceppo del virus Sharka che ha colpito il pesco e altre drupacee, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della malattia;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.
2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti idonei.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).
Art. 13. Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica - CREA - Struttura strategica di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo, costituito dall'Associazione provinciale artigiani Rovigo (APAR), Centro promozionale sistema moda Rovigo, Confederazione nazionale per l'artigianato (CNA) provinciale Rovigo, Centro servizi artigiani polesano (CESAP) Rovigo, CREA Venezia, un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 200.000.000, finalizzato alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico (capitolo n. 21468).
Art. 14. Contributo straordinario al Comune di S. Lucia di Piave - TV.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di S. Lucia di Piave (TV) un contributo straordinario di lire 900.000.000 per la realizzazione di un programma di sviluppo delle Fiere di S. Lucia di Piave (capitolo n. 30086).
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 15. Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 2 della
3. [6].
Art. 16. Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito per la realizzazione della nuova ferrovia del Brennero (capitolo n. 45258).
Art. 17. Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'amministrazione provinciale di Rovigo, un contributo straordinario di lire un miliardo, per l'anno 1997, per la realizzazione del collegamento stradale Trecenta (monoblocco ospedaliero) - Salara (Alto Polesine) (capitolo n. 45266).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla
Art. 18. Contributo straordinario al Comune di Pieve di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9 della
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
Art. 19. Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
1. In considerazione del riconoscimento da parte del Ministero dei Trasporti Civilavia dell'Aeroporto di Padova come scalo di interesse sociale per voli sanitari e umanitari, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società di Gestione un contributo straordinario di lire 250.000.000 per l'installazione, la messa a punto e attivazione delle radioassistenze che verranno fornite e gestite dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) (capitolo n. 45334).
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla
Art. 20. Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno per spese di progettazione esecutiva relative alla realizzazione delle opere di captazione in quota nell'Alta Val Torrazzo (capitolo n. 50030).
Art. 21. Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
1. A copertura delle spese conseguenti alla situazione di crisi idrica verificatasi nel corso del 1996 ed al fine di contenere la tariffa di vendita dell'acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Albettone (VI) un contributo fino un massimo di lire 350.000.000 (capitolo n. 50032).
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.
Art. 22. Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla
Art. 23. Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
1. A integrazione degli interventi previsti dalla
2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione di spesa.
Art. 24. Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della
2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (
Art. 25. Progetto pilota Telemedicina. [7]
Art. 26. Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria. [8]
Art. 27. Contributo straordinario al Comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al Comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 28. Premio Guggenheim per le imprese.
1. Ai sensi della
Art. 29. Contributo straordinario al Comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 36, lettere a) e c) della
2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.
Art. 30. Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
1. Nell'ambito delle finalità della
l'informatizzazione e l'ampliamento della biblioteca del seminario vescovile (capitolo n. 70204).
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 16 della
Art. 31. Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario sulle spese di gestione all'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia per l'anno 1997 pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 71204).
2. L'assegnazione regionale agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU) per l'anno 1997, di cui all'articolo 40 della
Art. 32. Contributo straordinario al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) un contributo di lire 300.000.000 per il completamento degli impianti sportivi comunali (capitolo n. 73028).
CAPO Il
Modifica di procedure di spesa
Art. 33. Modifiche alla
Art. 34. Semplificazione amministrativa.
1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogate dalla Regione ai sensi e per effetto delle leggi regionali vigenti possono attestare quanto richiesto nelle diverse istruttorie mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal
2. E' fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 35. Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36. Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della
1. Le sanzioni previste dal comma 31 dell'articolo 3 della
Art. 37. Modifica dell'articolo 2 della
Art. 38. Deleghe alle province -
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
Art. 39. Modifiche alla
1. [11].
2. [12]
3. [13].
Art. 40. Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della
1. Al comma 1 dell'articolo 89 della
2. [14].
Art. 41. Modifica della
Art. 42. Modifica dell'articolo 18 della
Art. 43. Modifica della
Art. 44. Modifica alla
Art. 45. Modifica dell'articolo 2 della
Art. 46. Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della
Art. 47. Modifica della
Art. 48. Modifica della
Art. 49. Modifiche alla
Art. 50. (Modifiche alla
Art. 51. (Modifiche alla
Art. 52. Modifica della
Art. 53. Modifica dell'articolo 1 della
Art. 54. Modifica dell'articolo 3 della
Art. 55. Modifica dell'articolo 14 della
Art. 56. Modifica dell'articolo 21 della
Art. 57. Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla
Art. 58. Modifica dell'articolo 21 della
1. [32].
2. Le norme di cui all'articolo 21 della
Art. 59. Modifiche alla
Art. 60. Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della
Art. 61. Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi (PRRSRSTN) è consentito, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, l'apertura di discariche di rifiuti speciali in conto proprio e la realizzazione di impianti di compostaggio anche al di fuori delle aree industriali (zone D) previste dai Piani regolatori generali comunali [35].
Art. 62. Modifiche alla
1. - 2. [36].
3. Il termine previsto dall'articolo 54 della
Art. 63. Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16 del
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della
Art. 64. Modifica della
Art. 65. Modifica alla
1. [38].
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della
Art. 66. Modifica della
Art. 67. Modifica della
Art. 68. Modifica dell'articolo 8 della
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della
Art. 69. Modifica dei tempi di applicazione della
1. Al fine di consentire la definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti la
2. - 4. [41]
5. [42].
Art. 70. Modifica della
Art. 71. Modifiche alla
1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della
2. - 5. [44].
Art. 72. Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla
2. Ai sensi dell'articolo 12 della
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della
5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali [45].
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della
Art. 73. Modifica della
Art. 74. Modifica della
Art. 75. Modifiche alla
Art. 76. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della
1. Il terzo comma dell'articolo 12 della
Art. 77. Modifica della
Art. 78. Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della
1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1° gennaio 1939, n. 1089.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [51].
3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo [52].
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali [53].
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.
Art. 79. Modifiche alla
Art. 80. Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
1. Il cofinanziamento regionale di interventi attuativi di programmi comunitari, qualora in corso di esercizio si verifichi una carenza di disponibilità di fondi sugli specifici capitoli di spesa, può far carico sulla disponibilità dei capitoli di settore per analoghe categorie di spesa. L'atto deliberativo che provvede all'impegno, deve dar atto del programma comunitario e delle misure o azioni cui si riferisce ed essere assunto nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 4 dell'articolo 23 bis della
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora, nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
Art. 81. Modifica della
Art. 82. Patrocinio legale per i consiglieri regionali. [56]
CAPO III
Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali
Art. 83. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 84. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 85. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993 per contributi concessi ai sensi della
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 86. Disposizioni transitorie relative all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi disposti dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34, il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell'attività è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 87. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ad impegni assunti fino al 31 dicembre 1995 per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art. 88. Disposizioni in merito alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo, da parte del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'erogazione del saldo del contributo di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50, è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 89. Disposizioni in merito alla
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 90. Disposizioni in merito alla
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte del Consorzio per l'industrializzazione della Vallata del Cismon per l'erogazione del saldo dei contributi di cui alla
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 91. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, previsti dalla
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
Art. 92. Disposizioni transitorie e modifica della
1. Per il completamento dei procedimenti ancora pendenti, riferiti al periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1992 e relativi ai contributi concessi ai sensi degli articoli 4ze 5 della
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati qualora non sia stata presentata la rendicontazione dei lavori secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della
3. [57].
Art. 93. Disposizioni transitorie e modifica alla
1. I progetti selezionati e approvati, ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, relativi al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1992, in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è proporzionalmente applicata.
4. [58].
Art. 94. Disposizioni transitorie e modifica della
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, disciplinati dalla
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. [60].
Art. 95. Disposizioni transitorie e modifica relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ai progetti di cui all'articolo 2 della
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. [61].
Art. 96. Disposizioni transitorie e modifica relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.
3. [62].
Art. 97. Disposizioni transitorie relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai contributi concessi ai sensi della
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
Art. 98. Disposizioni transitorie e modifica relative alla
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti ed alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.
3. [63].
Art. 99. Modifica della
Art. 100. Modifica della
Art. 101. Modifica della
CAPO IV
Abrogazioni
Art. 102. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della
Art. 103. Abrogazione di leggi regionali.
1. Le leggi regionali di cui all'allegato 1 sono abrogate.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 104. Dichiarazione d'urgenza. [68]
Allegato 1
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall’art. 5 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 4 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, della
[4] Comma così modificato, dall'art. 21, comma 2, della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 3, della
[6] Modifica l'art. 3, comma 1, della
[7] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.
[8] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.
[9] Modifica gli artt. 25 e 31 della
[10] Modifica l'art. 2, comma 4, della
[11] Integra l'art. 50, comma 17, della
[12] Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.
[13] Modifica l'art. 182 della
[14] Integra l'art. 89, comma 5, della
[15] Aggiunge la lett. c bis) all'art. 5, comma 1, della
[16] Modifica ed integra l'art. 18 della
[17] Modifica l'art. 8 della
[18] Sostituisce l'art. 8, comma 2, della
[19] Sostituisce l'art. 2 della
[20] Modifica gli artt. 5, 6, 9 e 10 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[22] Modifica l'art. 4, comma 1, della
[23] Modifica l'art. 12, comma 2, lett. c), punto 2), e sostituisce gli artt. 13, 14 e 16, della
[24] Modifica gli artt. 1, 2, 3 e 6 della
[25] Articolo abrogato dall’art. 130 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[30] Modifica l'art. 21, comma 1, della
[31] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[32] Sostituisce l'art. 21 della
[33] Sostituisce l'art. 28 e l'art. 49, comma 2, della
[34] Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 1 della
[35] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni relative alla realizzazione di impianti di compostaggio vedi l'art. 47 della
[36] I commi 1 e 2 del presente articolo sostituiscono l'art. 4, punto 5), lett. b) e l'art. 5, punto 2), lett. c), della
[37] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[38] Integra l'art. 15 della
[39] Modifica la
[40] Sostituisce l'art. 3, comma 3, lett. a), della
[41] Commi censurati dal Governo, per i quali non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.
[42] Comma abrogato dall'art. 1 della
[43] Sostituisce gli artt. 7 e 8 della
[44] Integra l'art. 3 e sostituisce gli artt. 12, 18, comma 1, della
[45] Comma aggiunto dall'art. 60 della
[46] Comma aggiunto dall'art. 60 della
[47] Modifica gli artt. 1, 2 e 6 della
[48] Modifica l'art. 4, commi 2 e 3, della
[49] Modifica ed integra l'art. 11 della
[50] Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.R. 1° dicembre 1989, n. 49.
[51] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[52] Comma inserito dall'art. 9 della
[53] Comma inserito dall'art. 9 della
[54] Sostituisce l'art. 2 e modifica l'art. 21 della
[55] Aggiunge l'art. 6 bis alla
[56] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[57] Integra l'art. 7 della
[58] Integra l'art. 4 della
[59] Comma così modificato dall'art. 1 della
[60] Integra l'art. 4 della
[61] Modifica l'art. 7, comma 1, della
[62] Integra l'art. 6 della
[63] Integra l'art. 9 della
[64] Integra l'art. 4 della
[65] Integra l'art. 2 della
[66] Modifica l'art. 2, comma 1, lett. d), della
[67] Articolo abrogato dall'art. 58 della
[68] Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo.