§ 6.2.53 – L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:30/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.
Art. 3.  Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
Art. 4.  Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.
Art. 5.  Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e [...]
Art. 6.  Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
Art. 7.  Acquisto dell'immobile "ex asilo" del Comune di Garda.
Art. 8.  Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste - ARF.
Art. 9.  Interventi straordinari a favore della cunicultura.
Art. 10.  Contributi straordinari ai produttori olivicoli.
Art. 11.  Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.
Art. 12.  Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.
Art. 13.  Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica - CREA - Struttura strategica di Rovigo.
Art. 14.  Contributo straordinario al Comune di S. Lucia di Piave - TV.
Art. 15.  Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.
Art. 16.  Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
Art. 17.  Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
Art. 18.  Contributo straordinario al Comune di Pieve di Cadore (BL).
Art. 19.  Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
Art. 20.  Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
Art. 21.  Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).
Art. 22.  Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
Art. 23.  Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
Art. 24.  Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.
Art. 25.  Progetto pilota Telemedicina.
Art. 26.  Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria.
Art. 27.  Contributo straordinario al Comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al Comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
Art. 28.  Premio Guggenheim per le imprese.
Art. 29.  Contributo straordinario al Comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.
Art. 30.  Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
Art. 31.  Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
Art. 32.  Contributo straordinario al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34.  Semplificazione amministrativa.
Art. 35.  Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.
Art. 36.  Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 37.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale".
Art. 38.  Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
Art. 39.  Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40.  Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed [...]
Art. 41.  Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per [...]
Art. 42.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Art. 43.  Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".
Art. 44.  Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
Art. 45.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 46.  Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione [...]
Art. 47.  Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".
Art. 48.  Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
Art. 49.  Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 51.  (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52.  Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 53.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e [...]
Art. 54.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e [...]
Art. 55.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 56.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 57.  Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
Art. 58.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di [...]
Art. 59.  Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Art. 60.  Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai [...]
Art. 61.  Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
Art. 62.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni e proroga del termine di cui all'articolo 54.
Art. 63.  Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Art. 64.  Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 65.  Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 66.  Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle [...]
Art. 67.  Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 68.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 69.  Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
Art. 70.  Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
Art. 71.  Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 72.  Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
Art. 73.  Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Art. 74.  Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato".
Art. 75.  Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
Art. 76.  Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 [...]
Art. 77.  Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre".
Art. 78.  Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
Art. 79.  Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 80.  Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
Art. 81.  Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive [...]
Art. 82.  Patrocinio legale per i consiglieri regionali.
Art. 83.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall'articolo 9 della [...]
Art. 84.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall'articolo 9 della legge [...]
Art. 85.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".
Art. 86.  Disposizioni transitorie relative all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza [...]
Art. 87.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".
Art. 88.  Disposizioni in merito alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".
Art. 89.  Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, [...]
Art. 90.  Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
Art. 91.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio- televisivi" e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 92.  Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e [...]
Art. 93.  Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".
Art. 94.  Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".
Art. 95.  Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi [...]
Art. 96.  Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.
Art. 97.  Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".
Art. 98.  Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
Art. 99.  Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
Art. 100.  Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale".
Art. 101.  Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
Art. 102.  Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28.
Art. 103.  Abrogazione di leggi regionali.
Art. 104.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.53 – L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).

(B.U. n. 11 del 4 febbraio 1997).

 

CAPO I

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Contributo straordinario alla Comunità montana del Baldo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Baldo un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 250.000.000 per le spese di gestione (capitolo n. 3098).

 

     Art. 3. Interventi in favore dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani. [1]

 

     Art. 4. Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.

     1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'anno 1997 (capitolo n. 3392).

 

     Art. 5. Interventi a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni. [2]

     [1. Al fine di promuovere le unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle more della predisposizione ed approvazione del programma di cui al Capo II, Sezione III, della stessa legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai comuni che abbiano specificamente deliberato l'unione, un contributo pari al sessanta per cento della spesa dagli stessi sostenuta per la riorganizzazione ed il primo impianto delle strutture e servizi necessari per l'esercizio comune delle funzioni o servizi. Il suddetto contributo non potrà, comunque, superare, per ogni unione, la somma di complessive lire 2.000.000.000 (capitolo n. 3474)].

 

     Art. 6. Trasferimento al ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.

     1. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ex Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella è inquadrato, a richiesta, nei corrispondenti posti vacanti del ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     3. Il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).

     4. Il personale in questione è assegnato a strutture regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della Segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.

 

     Art. 7. Acquisto dell'immobile "ex asilo" del Comune di Garda.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile "ex asilo" di proprietà del Comune di Garda, da destinare a sede dell'Azienda di Promozione Turistica n. 12 - Garda e di altri uffici di pubblica utilità (capitolo n. 5092).

 

     Art. 8. Contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste - ARF.

     1. Per consentire l'adeguamento alle norme per la sicurezza dei fabbricati e degli impianti di proprietà della Regione Veneto ed affidati in gestione all'ARF, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 5138).

     2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.

 

     Art. 9. Interventi straordinari a favore della cunicultura.

     1. Al fine di contenere i danni subiti dalle aziende agricole in conseguenza della crisi che ha colpito il settore della cunicultura, nonché di concorrere alla salvaguardia dei relativi assetti socio-economici, sono stabiliti interventi, a carattere straordinario ed urgente, consistenti nella concessione, a favore delle aziende danneggiate, di contributi in conto capitale, complessivamente pari a lire 1.000.000.000, fino alla misura massima del danno riconosciuto.

     2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57.

     2 bis. La Giunta regionale è inoltre autorizzata, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ad attuare le iniziative di promozione economica previste dalla lettera d) dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 [3].

     3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai commi 1, 2 e 2 bis [4], la concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale competente per materia (capitolo n. 11486).

 

     Art. 10. Contributi straordinari ai produttori olivicoli. [5]

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 43, lettera A, punto 3, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere prestiti agevolati agli operatori del settore olivicolo, anche in forma associata, secondo le modalità previste dalla medesima legge (capitolo n. 11550).

 

     Art. 11. Programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata.

     1. Al fine di fronteggiare i gravissimi danni arrecati alla coltura della vite dalla "Flavescenza dorata sensu strictu" e assicurare la moltiplicazione di materiale vegetale idoneo per la ricostituzione degli impianti viticoli, la Giunta regionale predispone un programma triennale di interventi volti a promuovere le seguenti azioni:

     a) costituzione di impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 88/1980);

     b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;

     c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi dell'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale n. 88/1980);

     d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della "Flavescenza dorata sensu strictu".

     2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n. 12210).

 

     Art. 12. Programma triennale di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle drupacee.

     1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di un nuovo ceppo del virus Sharka che ha colpito il pesco e altre drupacee, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:

     a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;

     b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);

     c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della malattia;

     d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;

     e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.

     2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti idonei.

     3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo n. 12539).

 

     Art. 13. Contributo straordinario al Centro regionale animazione economica - CREA - Struttura strategica di Rovigo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura strategica di Rovigo, costituito dall'Associazione provinciale artigiani Rovigo (APAR), Centro promozionale sistema moda Rovigo, Confederazione nazionale per l'artigianato (CNA) provinciale Rovigo, Centro servizi artigiani polesano (CESAP) Rovigo, CREA Venezia, un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 200.000.000, finalizzato alla realizzazione di una banca dati regionale delle aziende subfornitrici dei settori tessile, calzaturiero e metalmeccanico (capitolo n. 21468).

 

     Art. 14. Contributo straordinario al Comune di S. Lucia di Piave - TV.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di S. Lucia di Piave (TV) un contributo straordinario di lire 900.000.000 per la realizzazione di un programma di sviluppo delle Fiere di S. Lucia di Piave (capitolo n. 30086).

     2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 15. Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997, per l'ammontare di lire 2.000.000.000, per gli interventi previsti dall'articolo 3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto (capitolo n. 43050).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, da parte di Enti religiosi che non abbiano ottenuto finanziamenti nei precedenti riparti.

     3. [6].

 

     Art. 16. Partecipazione regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito per la realizzazione della nuova ferrovia del Brennero (capitolo n. 45258).

 

     Art. 17. Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'amministrazione provinciale di Rovigo, un contributo straordinario di lire un miliardo, per l'anno 1997, per la realizzazione del collegamento stradale Trecenta (monoblocco ospedaliero) - Salara (Alto Polesine) (capitolo n. 45266).

     2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 18. Contributo straordinario al Comune di Pieve di Cadore (BL).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 al Comune di Pieve di Cadore, per la realizzazione di un secondo accesso viario all'Ospedale civile (capitolo n. 45268).

     2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 19. Contributo straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.

     1. In considerazione del riconoscimento da parte del Ministero dei Trasporti Civilavia dell'Aeroporto di Padova come scalo di interesse sociale per voli sanitari e umanitari, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società di Gestione un contributo straordinario di lire 250.000.000 per l'installazione, la messa a punto e attivazione delle radioassistenze che verranno fornite e gestite dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) (capitolo n. 45334).

     2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 42 e successive modificazioni.

 

     Art. 20. Contributo straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno per spese di progettazione esecutiva relative alla realizzazione delle opere di captazione in quota nell'Alta Val Torrazzo (capitolo n. 50030).

 

     Art. 21. Contributo straordinario al Comune di Albettone (VI).

     1. A copertura delle spese conseguenti alla situazione di crisi idrica verificatasi nel corso del 1996 ed al fine di contenere la tariffa di vendita dell'acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Albettone (VI) un contributo fino un massimo di lire 350.000.000 (capitolo n. 50032).

     2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone, sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune stesso.

 

     Art. 22. Contributo straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".

     1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 30 "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro consorzi e alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650" la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.600.000.000 al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina" per la realizzazione del collettore fognario di collegamento del centro abitato di Camisano Vicentino all'impianto di depurazione centralizzato di Grisignano di Zocco (capitolo n. 50100).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 23. Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.

     1. A integrazione degli interventi previsti dalla legge regionale 25 giugno 1987, n. 33 "Concessione di un contributo regionale all'Osservatorio astronomico di Padova per la costruzione di una cupola astronomica in comune di Asiago", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1997 un contributo straordinario di lire 150.000.000 all'Osservatorio astronomico di Padova per la ristrutturazione a sala polivalente per convegni scientifici e divulgazione in campo astronomico, della cupola "ex SCHMIDT" in località Pennar dell'Osservatorio astrofisico di Asiago (capitolo n. 53420).

     2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione di spesa.

 

     Art. 24. Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo.

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, (Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998), allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, la Regione del Veneto promuove la costituzione e sostiene l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.

     2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche".

 

     Art. 25. Progetto pilota Telemedicina. [7]

 

     Art. 26. Progetto pilota Carta Ottica Sanitaria. [8]

 

     Art. 27. Contributo straordinario al Comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al Comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".

     1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per opere di restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 700 milioni al Comune di Feltre e di lire 900 milioni al Comune di Vicenza, per le opere da realizzare rispettivamente sul teatro "La Sena" e sul "Teatro Olimpico", con le modalità stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).

 

     Art. 28. Premio Guggenheim per le imprese.

     1. Ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 a favore della Fondazione Peggy Guggenheim per l'organizzazione e corresponsione del "Premio Guggenheim per le imprese" istituito per segnalare aziende che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici (capitolo n. 70068).

 

     Art. 29. Contributo straordinario al Comune di Abano Terme per la nuova biblioteca civica.

     1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 36, lettere a) e c) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 1997 di lire 300.000.000 al Comune di Abano Terme, per la sistemazione e l'arredamento della nuova biblioteca civica (capitolo n. 70202).

     2. Il contributo è erogato previa presentazione della documentazione di spesa.

 

     Art. 30. Contributo straordinario alla Curia Vescovile di Padova.

     1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 alla Curia Vescovile di Padova per il restauro, la sistemazione per l'accessibilità al pubblico,

l'informatizzazione e l'ampliamento della biblioteca del seminario vescovile (capitolo n. 70204).

     2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 31. Contributi agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario sulle spese di gestione all'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia per l'anno 1997 pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 71204).

     2. L'assegnazione regionale agli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU) per l'anno 1997, di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Criteri di assegnazione di fondi per investimenti" e successive modifiche e integrazioni, è finalizzata prioritariamente alla messa a norma degli edifici di loro proprietà (capitolo n. 71206).

 

     Art. 32. Contributo straordinario al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti sportivi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Giustina in Colle (PD) un contributo di lire 300.000.000 per il completamento degli impianti sportivi comunali (capitolo n. 73028).

 

CAPO Il

Modifica di procedure di spesa

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. [9]

 

     Art. 34. Semplificazione amministrativa.

     1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogate dalla Regione ai sensi e per effetto delle leggi regionali vigenti possono attestare quanto richiesto nelle diverse istruttorie mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal DPR 25 gennaio 1994, n. 130.

     2. E' fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

 

     Art. 35. Estinzione dei crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse regionali.

     1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

     2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. Ambito di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     1. Le sanzioni previste dal comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, entro i termini previsti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge citata, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a pagare a saldo la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

 

     Art. 37. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale". [10]

 

     Art. 38. Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

 

     Art. 39. Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. [11].

     2. [12]

     3. [13].

 

     Art. 40. Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, la frase "l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale" deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile.

     2. [14].

 

     Art. 41. Modifica della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996". [15]

 

     Art. 42. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". [16]

 

     Art. 43. Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici". [17]

 

     Art. 44. Modifica alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni. [18]

 

     Art. 45. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni. [19]

 

     Art. 46. Modifica degli articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6. [20]

 

     Art. 47. Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano". [21]

 

     Art. 48. Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto". [22]

 

     Art. 49. Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni. [23]

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive modifiche e integrazioni. [24]

 

     Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche ed integrazioni. [25]

 

     Art. 52. Modifica della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche e integrazioni. [26]

 

     Art. 53. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi". [27]

 

     Art. 54. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi". [28]

 

     Art. 55. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni. [29]

 

     Art. 56. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni. [30]

 

     Art. 57. Disposizioni in materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole". [31]

 

     Art. 58. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995".

     1. [32].

     2. Le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, come modificato dal presente articolo, perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 59. Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". [33]

 

     Art. 60. Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42". [34]

 

     Art. 61. Disposizioni transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

     1. Fino all'approvazione del Piano regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi (PRRSRSTN) è consentito, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, l'apertura di discariche di rifiuti speciali in conto proprio e la realizzazione di impianti di compostaggio anche al di fuori delle aree industriali (zone D) previste dai Piani regolatori generali comunali [35].

 

     Art. 62. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni e proroga del termine di cui all'articolo 54.

     1. - 2. [36].

     3. Il termine previsto dall'articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, è prorogato al 1° gennaio 1998.

 

     Art. 63. Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

     1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 10 aprile 1987, n. 183", la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione a determinare le modalità di esercizio delle competenze attribuite.

     2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

 

     Art. 64. Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni. [37]

 

     Art. 65. Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni.

     1. [38].

     2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 66. Modifica della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta". [39]

 

     Art. 67. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni. [40]

 

     Art. 68. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".

     1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, sono abrogati.

 

     Art. 69. Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".

     1. Al fine di consentire la definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7, dall'articolo 43 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 e dall'articolo 32 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

     2. - 4. [41]

     5. [42].

 

     Art. 70. Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni". [43]

 

     Art. 71. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.

     1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, cessano di avere efficacia con l'esecutività di una deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la competente commissione consiliare, contenente le modalità e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti.

     2. - 5. [44].

 

     Art. 72. Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

     1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.

     2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.

     3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.

     4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.

     5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.

     5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi istituzionali [45].

     5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni [46].

 

     Art. 73. Modifica della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". [47]

 

     Art. 74. Modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato". [48]

 

     Art. 75. Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione". [49]

 

     Art. 76. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

     1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, deve intendersi nel senso che l'espressione "mezzi di trasporto propri" si riferisce all'organizzazione del relativo servizio con mezzi di trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità dell'istituto scolastico erogatore del servizio di trasporto e con la sola esclusione dei mezzi pubblici di trasporto di linea.

 

     Art. 77. Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre". [50]

 

     Art. 78. Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

     1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1° gennaio 1939, n. 1089.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.

     3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, la cui durata è rapportata all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [51].

     3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo [52].

     3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali [53].

     4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.

     5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.

 

     Art. 79. Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive modifiche e integrazioni. [54]

 

     Art. 80. Modalità particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.

     1. Il cofinanziamento regionale di interventi attuativi di programmi comunitari, qualora in corso di esercizio si verifichi una carenza di disponibilità di fondi sugli specifici capitoli di spesa, può far carico sulla disponibilità dei capitoli di settore per analoghe categorie di spesa. L'atto deliberativo che provvede all'impegno, deve dar atto del programma comunitario e delle misure o azioni cui si riferisce ed essere assunto nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42.

     2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.

     3. Qualora, nel corso dell'attuazione di programmi comunitari, dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale, è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.

 

     Art. 81. Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni. [55]

 

     Art. 82. Patrocinio legale per i consiglieri regionali. [56]

 

CAPO III

Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi regionali

 

     Art. 83. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate", espressamente abrogata dall'articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, è fissato al 31 dicembre 1998.

     2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 84. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 "Intervento per la qualificazione delle attività artigiane", espressamente abrogata dall'articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti è fissato al 31 dicembre 1998.

     2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 85. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993 per contributi concessi ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie relative all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi agli interventi disposti dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34, il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell'attività è fissato al 31 dicembre 1998.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già erogate.

 

     Art. 87. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ad impegni assunti fino al 31 dicembre 1995 per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è fissato al 30 giugno 1998.

     3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

 

     Art. 88. Disposizioni in merito alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana".

     1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo, da parte del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'erogazione del saldo del contributo di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 50, è fissato al 31 dicembre 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 89. Disposizioni in merito alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

     1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, è fissato al 31 dicembre 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 90. Disposizioni in merito alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".

     1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e di collaudo da parte del Consorzio per l'industrializzazione della Vallata del Cismon per l'erogazione del saldo dei contributi di cui alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 88, è fissato al 31 dicembre 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 91. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori radio- televisivi" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, il termine ultimo per la presentazione del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1987, n. 6, è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.

 

     Art. 92. Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.

     1. Per il completamento dei procedimenti ancora pendenti, riferiti al periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1992 e relativi ai contributi concessi ai sensi degli articoli 4ze 5 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori eseguiti è fissato al 31 agosto 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati qualora non sia stata presentata la rendicontazione dei lavori secondo le modalità indicate dall'articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 24 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

     3. [57].

 

     Art. 93. Disposizioni transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali".

     1. I progetti selezionati e approvati, ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, relativi al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1992, in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1997.

     2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in economia.

     3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è proporzionalmente applicata.

     4. [58].

 

     Art. 94. Disposizioni transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, disciplinati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, il termine ultimo per la realizzazione gli interventi e per la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 4, è fissato al 31 dicembre 1998 [59].

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

     3. [60].

 

     Art. 95. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi ai progetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, in relazione ad impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell'attività svolta, di cui al secondo e sesto comma dell'articolo 6 della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

     3. [61].

 

     Art. 96. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta, di cui al comma 3 del medesimo articolo, è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia.

     3. [62].

 

     Art. 97. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 "Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 settembre 1988, n. 47, il termine ultimo per la trasmissione alla Regione della documentazione ai fini della liquidazione, di cui all'articolo 7 della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

 

     Art. 98. Disposizioni transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi ai progetti ed alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.

     2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già erogate.

     3. [63].

 

     Art. 99. Modifica della legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali". [64]

 

     Art. 100. Modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale". [65]

 

     Art. 101. Modifica della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale". [66]

 

CAPO IV

Abrogazioni

 

     Art. 102. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28. [67]

 

     Art. 103. Abrogazione di leggi regionali.

     1. Le leggi regionali di cui all'allegato 1 sono abrogate.

     2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.

 

     Art. 104. Dichiarazione d'urgenza. [68]

 

Allegato 1

(Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Comma così modificato, dall'art. 21, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[6] Modifica l'art. 3, comma 1, della L.R. 20 agosto 1987, n. 44.

[7] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[8] Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[9] Modifica gli artt. 25 e 31 della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72.

[10] Modifica l'art. 2, comma 4, della L.R. 9 agosto 1988, n. 40.

[11] Integra l'art. 50, comma 17, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[12] Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[13] Modifica l'art. 182 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[14] Integra l'art. 89, comma 5, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[15] Aggiunge la lett. c bis) all'art. 5, comma 1, della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[16] Modifica ed integra l'art. 18 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

[17] Modifica l'art. 8 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31

[18] Sostituisce l'art. 8, comma 2, della L.R. 3 maggio 1975, n. 47.

[19] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 6 settembre 1993, n. 48.

[20] Modifica gli artt. 5, 6, 9 e 10 della L.R. 6 settembre 1993, n. 48.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34. Modifica ed integra l'art. 7 della L.R. 22 giungo 1993, n. 18.

[22] Modifica l'art. 4, comma 1, della L.R. 20 marzo 1980, n. 19.

[23] Modifica l'art. 12, comma 2, lett. c), punto 2), e sostituisce gli artt. 13, 14 e 16, della L.R. 14 marzo 1980, n. 16.

[24] Modifica gli artt. 1, 2, 3 e 6 della L.R. 5 marzo 1987, n. 12.

[25] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[26] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

[27] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[29] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2013, n. 13. Modifica l'art. 14 della L.R. 9 marzo 1995, n. 10.

[30] Modifica l'art. 21, comma 1, della L.R. 9 marzo 1995, n. 10.

[31] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[32] Sostituisce l'art. 21 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[33] Sostituisce l'art. 28 e l'art. 49, comma 2, della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[34] Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 48.

[35] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni relative alla realizzazione di impianti di compostaggio vedi l'art. 47 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[36] I commi 1 e 2 del presente articolo sostituiscono l'art. 4, punto 5), lett. b) e l'art. 5, punto 2), lett. c), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[37] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13. Sostituisce l'art. 39, comma 4, lett. a), della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[38] Integra l'art. 15 della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40.

[40] Sostituisce l'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. 30 agosto 1993, n. 39.

[41] Commi censurati dal Governo, per i quali non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione.

[42] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 1999, n. 48.

[43] Sostituisce gli artt. 7 e 8 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29.

[44] Integra l'art. 3 e sostituisce gli artt. 12, 18, comma 1, della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

[45] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[46] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 e così sostituito dall'art. 56 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[47] Modifica gli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 25 giugno 1993, n. 24.

[48] Modifica l'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 30 agosto 1993, n. 40.

[49] Modifica ed integra l'art. 11 della L.R. 30 agosto 1993, n. 41.

[50] Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.R. 1° dicembre 1989, n. 49.

[51] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[53] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[54] Sostituisce l'art. 2 e modifica l'art. 21 della L.R. 24 agosto 1979, n. 63.

[55] Aggiunge l'art. 6 bis alla L.R. 10 marzo 1973, n. 9.

[56] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 11 settembre 2000, n. 19.

[57] Integra l'art. 7 della L.R. 9 gennaio 1975, n. 1.

[58] Integra l'art. 4 della L.R. 8 novembre 1983, n. 54.

[59] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1997, n. 19.

[60] Integra l'art. 4 della L.R. 6 giugno 1983, n. 29.

[61] Modifica l'art. 7, comma 1, della L.R. 15 gennaio 1985, n. 6.

[62] Integra l'art. 6 della L.R. 28 giugno 1988, n. 29.

[63] Integra l'art. 9 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 54.

[64] Integra l'art. 4 della L.R. 8 novembre 1988, n. 54.

[65] Integra l'art. 2 della L.R. 6 giugno 1983, n. 30.

[66] Modifica l'art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. 10 gennaio 1984, n. 5.

[67] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[68] Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo.