Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 20/04/2018 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 3. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 5. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 6. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 7. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 8. Modifica all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 9. Modifica all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 10. Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 12. Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali. |
Art. 13. Procedimenti disciplinari. |
Art. 14. Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 16. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 17. Modifica all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 18. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 20. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 “Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse [...] |
Art. 21. Modifica all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 22. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 23. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 24. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 25. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 26. Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 27. Modifica all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 28. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 29. Modifica all’articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 30. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata [...] |
Art. 31. Abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 32. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie. |
Art. 33. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”. |
Art. 34. Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge [...] |
Art. 35. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 36. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 37. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”. |
Art. 38. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 39. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 40. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 41. Modifica all’articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 42. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 43. Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. |
Art. 44. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 45. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 46. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 47. Modifica all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 48. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 49. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 50. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 51. Modifica all’articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 52. Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 53. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”. |
Art. 54. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”. |
Art. 55. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”. |
Art. 56. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”. |
Art. 57. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”. |
Art. 58. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 59. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”. |
Art. 60. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”. |
Art. 61. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”. |
Art. 62. Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”. |
Art. 63. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”. |
Art. 64. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”. |
Art. 65. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...] |
Art. 66. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...] |
Art. 67. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...] |
Art. 68. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...] |
Art. 69. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...] |
Art. 70. Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”. |
Art. 71. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 72. Entrata in vigore. |
§ 6.2.212 - L.R. 20 aprile 2018, n. 15.
Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.
(B.U. 24 aprile 2018, n. 39)
TITOLO I
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio
CAPO I
Modifiche della
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 2. Modifica all’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 Atti e strumenti della programmazione.
1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento;
d) il disegno di legge di stabilità regionale;
e) il disegno di legge di bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio;
g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
l) il Piano della performance.
2. Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 13 della
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 4. Modifica all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.”.
Art. 5. Modifica all’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16 Contenuti del DEFR.
1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/1 del
2. Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.”.
Art. 6. Modifica all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
Art. 7. Modifica all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 8. Modifica all’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 9. Modifica all’articolo 31 della
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della
Art. 10. Abrogazioni di disposizioni contenute nella
1. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della
Art. 11. Modifiche alla
1. Alla
a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR)”;
b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Programmazione decentrata”;
c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: “Monitoraggio e valutazione”.
CAPO II
Disposizioni in materia di materia di società partecipate
Art. 12. Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.
1. L’articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della
2. L’articolo 5 (Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della
CAPO III
Disposizioni in materia di personale
Art. 13. Procedimenti disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel
CAPO IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 14. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 39 della
“Art. 39 bis. Principi di armonizzazione contabile.
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell’Amministrazione dello Stato di cui al
2. Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell’inventario:
a) i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;
b) i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;
c) i beni mobili di cui all’articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all’uso quotidiano nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte normative.
3. La classificazione di cui all’articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all’altra.”.
TITOLO II
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del territorio
Art. 15. Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
“2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della
Art. 16. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della
Art. 17. Modifica all’articolo 26 della
1. Al comma 2 ter dell’articolo 26 della
Art. 18. Modifica all’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27 Valutazione tecnica regionale (VTR).
1. L’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della struttura regionale competente in materia urbanistica.
2. Il direttore di cui al comma 1, convoca un tavolo tecnico da lui stesso presieduto, al quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:
a) urbanistica, paesaggio e beni ambientali;
b) mobilità e infrastrutture;
c) geologia e difesa del suolo;
d) politiche agroambientali.
3. In relazione alle materie e alle problematiche trattate, il direttore di cui al comma 1 può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.
4. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal direttore, sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, tenuto conto delle posizioni espresse nel tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3.
5. Il segretario verbalizzante, nominato tra i funzionari regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia urbanistica, redige, per ogni seduta della riunione di cui al comma 2, il processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le posizioni e le motivazioni espresse dai rappresentanti delle strutture regionali e degli enti pubblici invitati a partecipare. Il verbale delle sedute del tavolo tecnico è sottoscritto dal direttore di cui al comma 1 e dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegati pareri e memorie eventualmente depositati nel corso della seduta.
6. Le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, dall’articolo 10 della
Art. 19. Inserimento dell’articolo 48 ter nella
1. Dopo l’articolo 48 bis della
“Art. 48 ter. Disposizioni per l’attuazione dell’Intesa concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del
1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall’efficacia della variante di cui al comma 4.
3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l’approvazione della variante al cui al comma 4.
4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 10 e dall’articolo 14 della
CAPO II
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 20. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall’articolo 44, comma 7 bis, della
Art. 21. Modifica all’articolo 44 della
1. Al comma 7 ter dell’articolo 44 della
Art. 22. Modifica all’articolo 13 della
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 24. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della
a) la parola: “definitivi” è soppressa;
b) dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “di livello”.
Art. 25. Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 26. Modifica all’articolo 22 della
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della
Art. 27. Modifica all’articolo 78 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 78 della
2. L’articolo 78 della
CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 28. Modifica all’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
e) dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;
f) dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;
g) dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
h) dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;
i) dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
j) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
k) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
l) dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
m) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
3. Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente all’Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.
4. I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.
5. Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j) del comma 2, da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.
8. Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti dei Consigli di Bacino di cui alla
9. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
b) studiosi e tecnici;
c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
10. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.
11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.”.
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della
3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell’articolo 12 della
Art. 29. Modifica all’articolo 59 della
1. L’articolo 59 della
“Art. 59 Organi di consulenza tecnico-amministrativa.
1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l’approvazione dei progetti e per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui all’articolo 12 della
Art. 30. Modifica all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
Art. 31. Abrogazione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
CAPO V
Disposizioni in materia di politiche forestali
Art. 32. Modifica all’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della
“1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 23 della
“4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.”.
3. Al comma 7 dell’articolo 23 della
4. Al comma 10 dell’articolo 23 della
CAPO VI
Disposizioni in materia di attività estrattive
Art. 34. Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della
1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 95 della
TITOLO III
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 35. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. La cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio.”.
Art. 36. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 4 della
“4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l’autorizzazione.”.
Art. 37. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
4. Il comma 6 dell’articolo 6 della
“6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.”.
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 38. Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
Art. 39. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
“n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del
Art. 40. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della
Art. 41. Modifica all’articolo 8 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della
“1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del
Art. 42. Modifica all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
“1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del
Art. 43. Inserimento dell’articolo 15 bis nella
1. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis. Cessazione dell’attività.
1. La cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell’attività.”.
SEZIONE III
Modifiche della
Art. 44. Modifica all’articolo 3 della
1. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 3 della
“q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del
Art. 45. Modifica all’articolo 17 della
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
“1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.
Art. 46. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della
“3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.
Art. 47. Modifica all’articolo 19 della
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della
“2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di cultura
Art. 48. Modifica all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all’articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.”.
Art. 49. Modifica all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 50. Modifica all’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27 Dichiarazione dell’interesse locale.
1. La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.
Art. 51. Modifica all’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
“Art. 41 Dichiarazione dell’interesse locale.
1. La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.
Art. 52. Abrogazioni alla
1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della
CAPO III
Disposizioni in materia di politiche educative
Art. 53. Modifica all’articolo 1 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 54. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 55. Modifiche all’articolo 10 della
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
“0a) percorsi del sistema dell’istruzione denominato Sottosistema dell’istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 56. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 57. Modifiche all’articolo 23 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 23 della
2. Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell’articolo 23 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di sport
Art. 58. Modifica all’articolo 8 della
1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della
“a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;”.
TITOLO IV
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 59. Modifiche alla
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della
“1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:
a) una copia per l’interessato;
b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.
1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività agonistica.
1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l’esito.”.
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 60. Modifiche all’articolo 10 della
1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell’articolo 10 della
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della
3. Al comma 7 dell’articolo 10 della
4. Al comma 10 dell’articolo 10 della
Art. 61. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
3. Il comma 5 dell’articolo 12 della
4. Al comma 6 dell’articolo 12 della
Art. 62. Abrogazioni alla
1. Gli articoli 14 e 15 della
SEZIONE III
Modifica della
Art. 63. Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
SEZIONE IV
Modifica della
Art. 64. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.”.
CAPO II
Modifiche della
Art. 65. Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.”.
Art. 66. Modifica all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 Comunicazione.
1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.
Art. 67. Modifica all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 Autorizzazione.
1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.
3. Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.”.
Art. 68. Modifica all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
1. L’attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell’impianto.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell’impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2, comma 2, del
Art. 69. Modifica all’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 Sanzioni.
1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla
2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
3. Le entrate regionali derivanti dall’applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.
Art. 70. Abrogazioni alla
1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 71. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 72. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della