§ 5.3.3 - Legge Regionale 2 aprile 1985, n. 31.
Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:02/04/1985
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambiti di intervento.
Art. 3.  Modelli di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 4.  Destinatari.
Art. 5.  interventi volti a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'accesso ai vari gradi di istruzione e di formazione professionale.
Art. 6.  Interventi volti a qualificare il sistema scolastico e formativo.
Art. 7.  Assistenza medica e socio-psico-pedagogica.
Art. 8.  Educazione permanente.
Art. 9.  Programma triennale regionale.
Art. 10.  Funzioni dei Comuni.
Art. 11.  Coordinamento e documentazione.
Art. 12.  Servizi di trasporto.
Art. 13.  Servizi di mensa.
Art. 14.  Servizi residenziali.
Art. 15.  Spettanza degli oneri.
Art. 16.  Assegni e borse di studio.
Art. 17.  Inserimento degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap.
Art. 18.  Incentivi alla partecipazione delle famiglie e alla cooperazione scolastica.
Art. 19.  Convenzioni.
Art. 20.  Contributi dell'utenza.
Art. 21.  Abrogazione.
Art. 22.  Riparto dei fondi.


§ 5.3.3 - Legge Regionale 2 aprile 1985, n. 31.

Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.

(B.U. n. 14 del 5 aprile 1985).

 

Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Veneto, in attuazione degli articoli 3, 31, 34, 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle materie trasferite secondo la definizione e le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal D.P.R. 31 maggio, n. 416, in armonia con i principi dello statuto regionale, stabilisce norme e indirizzi per:

     - agevolare il compito educativo delle famiglie;

     - favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;

     - rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale.

 

     Art. 2. Ambiti di intervento.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione e gli altri Enti locali territoriali, per quanto di loro competenza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative e gli organi di partecipazione alla gestione della scuola, promuovono e favoriscono interventi per:

     a) generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio formativo complessivo;

     b) concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all'assolvimento dell'obbligo scolastico;

     c) agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;

     d) realizzare il completo e pieno inserimento e recupero nelle strutture educative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap;

     e) qualificare e potenziare il servizio formativo perseguendo la piena funzionalità di tutte le scuole;

     f) concorrere al miglioramento culturale e professionale degli operatori scolastici, favorendo le iniziative di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca didattica;

     g) facilitare l'accesso all'istruzione media superiore, anche attraverso attività di promozione formativa e culturale, nel quadro delle iniziative di educazione permanente;

     h) rendere sempre più ampia e garantita la partecipazione e la corresponsabilizzazione delle componenti scolastiche e formative alla gestione della scuola, anche attraverso incentivi a forme sperimentali di organizzazione della stessa;

     i) incrementare lo sviluppo delle iniziative relative alle culture locali;

     l) agevolare l'interazione tra le varie istituzioni scolastiche e formative, nonchè tra le stesse e la comunità, con particolare riguardo alle iniziative e ai rapporti di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

     Ai fini della presente legge gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e) sono da considerarsi prioritari.

 

     Art. 3. Modelli di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

     La Regione promuove e favorisce l'attività degli organi collegiali di istituto, di circolo e di plesso, degli organi territoriali di partecipazione alla gestione sociale della scuola e dell'I.R.R.S.A.E. per il Veneto.

     Sarà riconosciuto particolare rilievo a quelle istituzioni scolastiche ed educative che, anche attraverso diversi modelli di associazione e di partecipazione, realizzano la corresponsabilizzazione delle diverse componenti della comunità scolastica nella gestione amministrativa della scuola e dei processi educativi, con la valorizzazione della presenza determinante delle famiglie.

 

Titolo II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LORO DESTINATARI

 

     Art. 4. Destinatari.

     Sono destinatari degli interventi previsti negli articoli seguenti:

     a) gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro, da Enti e/o gruppi di cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media dell'obbligo, della scuola media superiore, artistica e musicale., nonché gli alunni delle scuole materne non statali;

     b) gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di base ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

 

     Art. 5. interventi volti a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'accesso ai vari gradi di istruzione e di formazione professionale.

     Per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

     a) il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio;

     b) i servizi mensa;

     c) la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d'uso individuale agli alunni della scuola dell'obbligo, nei limiti e secondo quanto previsto al successivo articolo 20, ferme restando le competenze di cui all'articolo 43 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [1];

     d) l'attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto, in carenza di altre forme assicurative;

     e) la piena attuazione dell'integrazione nell'ambito delle strutture scolastiche e formative degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 4 agosto 1977 n. 517, e del successivo articolo 7;

     f) il pieno inserimento nell'ambito delle strutture `scolastiche e formative dei figli di emigrati rientrati in Italia;

     g) la regolare scolarizzazione professionale dei figli dei nomadi di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 41;

     h) l'erogazione di borse di studio per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale e/o l'erogazione di assegni ai sensi dell'art. 16 della presente legge;

     i) l'erogazione di servizi residenziali direttamente predisposti o convenzionati e/o buoni alloggio, per l'utilizzo debitamente documentato di altre opportunità residenziali.

     Gli interventi di cui al presente articolo sono prioritari rispetto a quelli previsti agli articoli seguenti.

 

     Art. 6. Interventi volti a qualificare il sistema scolastico e formativo.

     Per qualificare il sistema scolastico e formativo e renderlo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione e alla formazione, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

     a) la fornitura o l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librarie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi dello Stato e in riferimento alle dotazioni già esistenti presso i singoli istituti;

     b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nei casi non previsti dalla legislazione statale e regionale;

     c) il sostegno a esperienze di sperimentazione organizzativa, in accordo e collaborazione con gli organi collegiali e territoriali di partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche e formative;

     d) le iniziative di aggiornamento degli operatori e di promozione culturale integrata tra le diverse componenti della comunità scolastica e formativa su proposta e con la collaborazione delle istituzioni di cui alla lettera c) e con l'I.R.R.S.A.E.;

     e) l'utilizzazione, ai fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, scientifiche appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri soggetti, presenti sul territorio;

     f) l'utilizzazione delle strutture scolastiche e formative ai fini di promozione culturale e sociale in favore di tutta la comunità territoriale, ai sensi e nei modi dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

     g) il sostegno a iniziative di orientamento e di raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

     h) il sostegno a iniziative e attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate, anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti della comunità scolastica e della comunità sociale, nonchè per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio.

 

     Art. 7. Assistenza medica e socio-psico-pedagogica.

     Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e l'assistenza a favore degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, sono di competenza dei Comuni, che le svolgono attraverso l'Unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'assistenza socio-psicologica connessa con problemi pedagogici relativi agli svantaggiati e ai soggetti portatori di handicap, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere specifico secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

 

     Art. 8. Educazione permanente.

     Nel programma regionale di cui al successivo articolo 9 sarà dato particolare rilievo alla promozione d'un organico sistema di educazione ricorrente e di educazione permanente per [2]:

     a) l'alfabetizzazione e/o la rialfabetizzazione degli adulti che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, anche attraverso l'attuazione dei corsi delle 150 ore;

     b) la formazione culturale di base;

     c) la formazione e l'aggiornamento professionale;

     d) lo studio e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali;

     e) l'istituzione e l'attività delle «Università per anziani»;

     f) l'organizzazione di attività culturali e formative per persone che si trovino in istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

     Saranno ricercate la collaborazione e la partecipazione diretta alla programmazione, con proprie iniziative, di associazioni culturali, sportive, ricreative presenti e operanti sul territorio, anche mediante apposite convenzioni.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 9. Programma triennale regionale.

     Ai sensi dell'art. 1, la Giunta regionale predispone un programma triennale per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

     Tale programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità settoriali e territoriali, gli obiettivi specifici in attuazione dell'art. 3 e gli schemi delle relative convenzioni.

     Il programma triennale viene approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno che precede la scadenza di quello in vigore.

     In prima applicazione il programma triennale sarà proposto dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Funzioni dei Comuni.

     L'erogazione dei servizi, di cui agli artt. 5 e 6, è di competenza dei Comuni.

     I servizi possono essere gestiti dai Comuni direttamente o tramite le singole scuole e istituti in base ad apposite convenzioni.

     Il Consiglio comunale, sulla base delle linee programmatiche elaborate dai distretti scolastici di riferimento e delle proposte degli enti e delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, approva il piano annuale degli interventi che intende realizzare nell'anno scolastico successivo [3].

     Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni inviano alla Giunta regionale il piano annuale corredato dal parere espresso dai distretti scolastici di riferimento [4].

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, formula, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di riparto dei contributi [5].

     Agli oneri necessari per assicurare i servizi, di cui al primo comma, i Comuni provvedono:

     - con i contributi erogati dalla Regione;

     - con i propri fondi di bilancio;

     - con i proventi derivanti dalle quote a carico degli utenti ai sensi del successivo articolo 20.

     Detti contributi vanno iscritti obbligatoriamente alle apposite voci del bilancio comunale e non possono essere distolti dalla loro destinazione.

     (Omissis) [6].

     La loro erogazione è vincolata al rispetto delle norme contenute nella presente legge.

     Anche ai fini di cui al comma precedente i Comuni inviano alla Regione, al termine di ogni esercizio finanziario, il prospetto dimostrativo dell'impiego dei fondi ricevuti e una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno scolastico precedente.

 

     Art. 11. Coordinamento e documentazione.

     La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni, gli altri enti territoriali, le istituzioni di iniziativa sociale e formativa presenti sul territorio e i distretti scolastici per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

     Attraverso i propri strumenti di informazione, la Regione pubblica una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati della presente legge, in base alla documentazione di cui all'articolo precedente e a ogni altro resoconto presentato dai soggetti beneficiari dei contributi.

 

Titolo IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

     Art. 12. Servizi di trasporto.

     Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o Comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto o per particolari e accertate condizioni di svantaggio fisico o psichico, obiettive difficoltà di accesso alla scuola.

     Gli interventi a favore degli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, provenienti da Comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, consistono, di norma, in facilitazioni nell'acquisto dei titoli di viaggio o in un concorso nelle spese di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 20 [7].

     Possono essere concessi contributi a favore di istituti scolastici per concorrere nei costi di trasporto sostenuti direttamente dagli istituti medesimi per agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti disagiati a raggiungere la sede. A tal fine i soggetti interessati possono presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno e la Giunta regionale formula, entro il 30 settembre successivo, il piano di riparto dei contributi sulla base dei criteri stabiliti con proprio provvedimento. (Capitolo n. 71230) [8].

     Il servizio di cui al primo comma si attua, di norma, da parte dei Comuni, direttamente o attraverso convenzioni anche con i singoli istituti scolastici.

     I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi, ove permangano le situazioni di disagio economico, familiare o fisico.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad alunni che, per particolari condizioni di svantaggio fisico, psichico o sensoriale, siano costretti a servirsi di automezzi privati per raggiungere la sede scolastica.

     I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero per attività educative e ricreative programmate dai Comuni o dalle scuole o dalle strutture di formazione, in tempo non scolastico sia nel periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le opportunità formative o per rispondere a esigenze di carattere sociale.

 

     Art. 13. Servizi di mensa.

     Il servizio di refezione per gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie dell'obbligo e il servizio di mensa per gli studenti delle scuole secondarie superiori è gestito dai Comuni sedi di istituti scolastici direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con soggetti esterni che diano garanzia sul livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

     Per gli allievi delle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle strutture di formazione professionale può essere prevista anche la corresponsione di un concorso alle spese sostenute presso esercizi e organizzazioni convenzionate, sulla base di vincolanti indicazioni quantitative e qualitative.

     I servizi possono essere assicurati anche dalle scuole stesse; in tal caso sarà loro corrisposto un contributo per concorrere alle spese sostenute.

     Qualsiasi iniziativa nel campo del servizio di refezione e mensa deve essere intrapresa e svolta in accordo con gli organi collegiali delle scuole e degli istituti di istruzione e di formazione presenti nel territorio servito.

 

     Art. 14. Servizi residenziali.

     Gli alunni delle scuole secondarie superiori e delle strutture formative che, a causa della mancanza nel Comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza dalla stessa, si trovano nella necessità di stabilirsi nel Comune ove ha la scuola o la struttura formativa frequentata e si trovano in condizioni di disagio economico, familiare o sociale, possono fruire di posti in pensionati e convitti, appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri enti o iniziative sociali, assegnati mediante concorso per titoli.

     La Regione determina i criteri per il conferimento dei posti e per lo svolgimento del concorso in relazione alle condizioni economiche, alla situazione familiare, al merito e alla distanza [9].

     I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico o formativo e vengono automaticamente confermati per gli anni successivi del corso di studi, sempreché permangano le condizioni di assegnazione.

     Possono essere assegnati posti gratuiti, presso nuclei familiari o comunità, ad allievi della fascia dell'obbligo, al fine di eliminare casi di evasione o inadempienza all'obbligo scolastico, nelle situazioni di più grave disagio familiare o sociale.

 

     Art. 15. Spettanza degli oneri. [10]

     L'organizzazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 e il conferimento di contributi agli studenti, anche se provenienti da altri comuni, che fruiscono dei servizi, compete ai comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.

     1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell’articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni [11].

     1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:

a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione Veneto;

b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente [12].

     1 quater. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse [13].

 

     Art. 16. Assegni e borse di studio.

     In accordo con la programmazione regionale, i Comuni possono attribuire, in relazione alle richieste presentate, assegni di studio volti a soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi previsti negli articoli precedenti.

     Tali assegni, di durata annuale, sono conferiti ad alunni della scuola secondaria di secondo grado e delle strutture di formazione professionale che abbiano conseguito la promozione o, se esterni, l'idoneità alla classe successiva.

     L'importo di tali assegni è stabilito tenendo conto di particolari situazioni di disagio economico, familiare o sociale; l'assegno è confermato finché permangono tali condizioni e può essere cumulato con altri benefici.

 

     Art. 17. Inserimento degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap.

     I Comuni programmano e realizzano anche ai sensi della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, con carattere di priorità, interventi atti a favorire l'inserimento nelle normali strutture scolastiche con le caratteristiche previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 degli allievi in difficoltà di sviluppo e di apprendimento [14].

     In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati, degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap è favorito mediante la fornitura o il finanziamento dell'acquisto di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti, residenze, strutture di solidarietà sociale e utilizzando ogni altro strumento che, d'intesa con il soggetto e la sua famiglia, appaia idoneo a superare l'emarginazione.

     La Regione concede appositi contributi alle scuole non statali per i costi assistenziali da sostenere per i soggetti portatori di handicap. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina i termini e le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi [15].

 

     Art. 18. Incentivi alla partecipazione delle famiglie e alla cooperazione scolastica.

     La Regione, sulla base di apposite convenzioni elaborate in esecuzione e con le modalità di cui all'articolo seguente, oltre agli interventi previsti dagli articoli precedenti, concede contributi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative di cui all'art. 3, secondo comma.

     Tali istituzioni devono presentare motivata domanda entro il 30 settembre di ciascun anno per poter beneficiare dei contributi di cui al comma successivo [16].

     Entro il 30 novembre di ciascun anno [17], la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, forma il piano di riparto dei contributi sulla base dei modelli associativi riconosciuti e convenzionati di cui al secondo comma del precedente articolo 3 .

     L'erogazione dei contributi è fatta in unica soluzione subordinatamente al perfezionamento degli atti amministrativi previsti.

     Gli enti o associazioni beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione contabile relativa e il resoconto annuale sull'impiego dei contributi.

 

     Art. 19. Convenzioni.

     Le convenzioni di cui all'articolo precedente si riferiscono a istituzioni che prevedono meccanismi stabili e vincolanti per l'attuazione dell'effettiva partecipazione delle famiglie all'organizzazione della scuola, e pertanto dovranno contenere specifiche indicazioni relative a:

     - la validità e la durata della convenzione;

     - l'assenza di scopo di lucro;

     - la dotazione e la manutenzione della scuola;

     - l'esistenza di uno statuto e/o regolamento in armonia con le norme generali sull'istruzione e con quelle specifiche emanate per i singoli ordini di scuola;

     - l'attuazione di quanto disposto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477 e dal D.P.R. 24 luglio 1974, n. 416;

     - il riconoscimento della funzione pubblica delle istituzioni scolastiche e formative;

     - il trattamento giuridico ed economico del personale;

     - l'indicazione delle quote di rimborso spese di gestione poste a carico delle famiglie e degli oneri di funzionamento e degli organi di partecipazione e di cooperazione scolastica;

     - l'indicazione della quota a carico dell'ente erogante che potrà variare anche in funzione degli obiettivi di cui all'art. 3, secondo comma;

     - l'indicazione delle modalità per la pubblicità dei bilanci e la presentazione all'ente erogante dei rendiconti annuali della gestione.

 

     Art. 20. Contributi dell'utenza. [18]

     1. Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), f) e i) con contributi rapportati al loro reddito pro-capite e fissati annualmente dal Consiglio comunale.

 

     Art. 21. Abrogazione.

     E' abrogata la Legge regionale 24 novembre 1978, n. 67, relativa a: «Modalità per lo svolgimento delle funzioni amministrative di assistenza scolastica».

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 22. Riparto dei fondi. [19]

     1. Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al successivo art. 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo seguente:

     a) la prima quota, non inferiore all'87% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti agli artt. 5 e 6;

     b) la seconda quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale, con apposita normativa;

     c) la terza quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti dall'art. 18;

     d) la quarta quota, non superiore al 3% del fondo complessivo, è costituita per il funzionamento degli organi collegiali territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri fissati dalla stessa.

     2. La predetta prima quota è ripartita tra i comuni della Regione secondo i seguenti criteri:

     a) 90% in rapporto alla popolazione scolastica, anche se proveniente da altri comuni, iscritta e frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative aventi sede nel comune;

     b) 10% da riservare ai comuni che si trovano a dover fronteggiare oneri sproporzionati alla propria dimensione demografica ed esigenze particolari valutate e definite in sede di piano di riparto.

     3. Con proprie determinazioni esecutive, la Giunta regionale, sentita la sesta commissione consiliare, determina le percentuali secondo cui il contributo assegnato ai comuni, dovrà essere destinato a specifici servizi tra quelli previsti agli artt. 5 e 6, con eventuale vincolo di destinazione agli stessi.

     4. I comuni che non presentino il piano annuale degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 10 della Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, così come sostituito dall'articolo 3 della Legge regionale 10 luglio 1986, n. 26, sono ammessi soltanto alla ripartizione della percentuale del 90% della quota di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

     5. I dati riguardanti la popolazione scolastica frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative nei comuni della Regione saranno annualmente forniti dai provveditorati agli studi per il tramite del sovraintendente scolastico regionale.

     6. L'erogazione della suddetta quota del fondo è disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.

     7. I fondi così erogati debbono essere destinati dai comuni al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie del diritto allo studio, secondo l'articolazione di interventi previsti dalla presente legge.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[3] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 14/1986).

[4] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 14/1986).

[5] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 14/1986).

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[8] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[10] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1990, n. 23. (B.U. n. 24 del 3-4-1990).

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[13] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[14] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[15] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[16] Comma aggiunto dall'art. 7, primo comma, della L.R. 19 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[17] Termine così modificato dall'art. 7, secondo comma, della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. n. 34/1986).

[18] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1986, n. 26 e così sostituito dall'art. 71 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 1990, n. 23 (B.U. n. 24 del 3-4-1990).