Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 24/01/1992 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modalità dell'intervento. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Norma transitoria. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.2.22 - Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7.
Contributo in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia [1] per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta.
(B.U. n. 8 del 28-2-1992).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto concede contributi al Comune di Chioggia, [1] per la realizzazione di specifici interventi di salvaguardia.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il ripristino dei pennelli in destra e in sinistra delle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti dall'inquinamento.
Art. 2. Modalità dell'intervento. [2]
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di importo pari o superiore a 500 milioni mediante legge di bilancio.
2. Il contributo è concesso in conformità alle norme della
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della
b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.
2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è istituito il capitolo 53042 denominato «Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta», con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire 500 milioni per gli esercizi successivi [3].
Art. 4. Norma transitoria.
1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il progetto così come previsto dal precedente comma 2 dell'art. 2.
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Testo già modificato dall'art. 66, comma 1, della
[1] Testo già modificato dall'art. 66, comma 1, della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 58, comma 2, della
[3] Comma così modificato dall'art. 66, comma 2, della