§ 1.5.13 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.
Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:31/12/2012
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.  Attività di governo
Art. 2 bis.  Intese tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale.
Art. 3.  Funzionamento degli organi di governo
Art. 4.  Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione
Art. 5.  Criteri di organizzazione
Art. 6.  Strutture di supporto della Giunta regionale
Art. 7.  Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza
Art. 8.  Segreterie dei componenti della Giunta regionale
Art. 9.  Struttura organizzativa della Giunta regionale
Art. 10.  Segreteria generale della programmazione
Art. 11.  Aree.
Art. 12.  Direzioni.
Art. 13.  Compiti dei Direttori di Direzione.
Art. 14.  Compiti dei Direttori di Sezione
Art. 15.  Direzioni di Area
Art. 16.  Comitato dei Direttori
Art. 17.  Unità Organizzative.
Art. 18.  Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa
Art. 19.  Strutture temporanee e di progetto
Art. 19 bis.  Responsabile del procedimento.
Art. 20.  Posizioni organizzative
Art. 20 bis.  Personale in distacco.
Art. 20 ter.  Mobilità del personale tra pubblico e privato.
Art. 21.  Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 22.  Trasparenza degli incarichi
Art. 23.  Dirigenza
Art. 23 bis.  Potere sostitutivo.
Art. 24.  Assenza, temporaneo impedimento, cessazione
Art. 25.  Verifica e valutazione dell’attività di gestione
Art. 26.  Comitato dei garanti
Art. 27.  Merito e premi
Art. 27 bis.  Istituti di partecipazione.
Art. 28.  Organismo indipendente di valutazione
Art. 29.  Dotazione Organica
Art. 30.  Regolamenti di attuazione.
Art. 31.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 32.  Norma finanziaria
Art. 33.  Abrogazioni
Art. 34.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.5.13 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 54. [1]

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

(B.U. 31 dicembre 2012, n. 110)

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l’assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

2. Nell’azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell’attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Attività di governo

1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

b) l’organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

c) l’adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

d) l’adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;

e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

f) la definizione dei criteri per l’assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;

g) [abrogata];

h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’amministrazione regionale;

l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai Direttori di Area. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;

m) l’autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l’amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;

n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

3. Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dall’ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l’attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l’azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

 

     Art. 2 bis. Intese tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono raggiungere intese volte a regolare i rapporti in materia di personale.

 

     Art. 3. Funzionamento degli organi di governo

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell’ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:

a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;

b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;

c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;

d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l’esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;

f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 30, fermo l’obbligo della previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della competente struttura regionale.

5. [Abrogato].

 

     Art. 4. Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione

1. I Dirigenti operano, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l’attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell’amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell’efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell’osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.

2 bis. La Giunta regionale, tramite l’Assessore competente in materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente sull’andamento dell’organizzazione amministrativa, presentando uno specifico rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte.

 

     Art. 5. Criteri di organizzazione

1. L’azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;

b) integrazione e coordinamento tra l’attività delle diverse strutture e posizioni;

c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

d) trasparenza attraverso l’utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con il pubblico;

e) attribuzione ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dell’attuazione della legge n. 241 del 1990;

f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa;

g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;

i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell’attività lavorativa;

l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all’interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;

m) promozione all’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

n) attuazione della crescita professionale e dell’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;

o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi parentali;

p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo.

3. La Giunta regionale, nell’organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.

3 bis. I dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle risorse umane garantendo pari opportunità nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta ai sensi della normativa vigente.

3 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale delle strutture di cui all’articolo 9 e gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 20 sono conferiti tenendo conto del principio di pari opportunità.

 

     Art. 6. Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

a) la Segreteria della Giunta regionale;

b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l’assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l’autenticità degli atti adottati dalla Giunta.

3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l’esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell’attività, e sovraintende alla Segreteria del Presidente di cui all’articolo 8.

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell’articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all’attività degli stessi.

5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", l’Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali e iscritti all’Ordine.

 

     Art. 7. Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza

1. L’incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall’insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L’incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1.

 

     Art. 8. Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l’espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell’ambito di competenze delle strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell’organico previsto, arrotondato all’unità, della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all’unità superiore, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell’anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell’incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all’articolo 17. Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

6. L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha proposto l’assunzione.

7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20. Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.

 

     Art. 9. Struttura organizzativa della Giunta regionale

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) Segreteria generale della programmazione;

b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;

c) Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a materie omogenee di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;

d) Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;

e) Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata limitata anche per la realizzazione di progetti, cui è preposto un Responsabile;

f) [Abrogata];

g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.

3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità organizzative e le Strutture temporanee e le Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le relative competenze.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Responsabili come individuati al comma 2 possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;

b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;

c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura;

c bis) maggiori responsabilità derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 5 bis, al comma 4 dell’articolo 10 e al comma 4 dell’articolo 24.

5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.

5 bis. La Giunta regionale, anche ai sensi dell’articolo 24, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore di Area. L’individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato.

 

     Art. 10. Segreteria generale della programmazione

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

a) svolge attività di supporto all’azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;

e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all’articolo 16;

f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

g) [Abrogata];

h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e);

i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all’articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.

 

     Art. 11. Aree.

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di competenza:

a) collaborano nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;

b) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

d) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo della gestione delle strutture organizzative sottordinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale;

e) definiscono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, gli obiettivi dei Direttori di Direzione afferenti all’Area e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali necessarie ai fini del loro raggiungimento;

f) provvedono, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), all’organizzazione operativa delle strutture regionali;

g) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;

h) appongono, sulle proposte di deliberazione dell’Area d’afferenza, il visto di competenza secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all’articolo 30;

i) partecipano al Comitato di cui all’articolo 16;

l) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;

m) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’Area cui sono preposti;

n) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

o) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’Area cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

p) attribuiscono, sentiti i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, i trattamenti economici accessori nell’ambito delle strutture regionali, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

q) effettuano la valutazione del personale direttamente dipendente e dei Direttori di Direzione afferenti all’Area;

r) propongono al soggetto competente l’adozione delle misure conseguenti all’accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

s) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;

t) provvedono nelle materie di competenza a stipulare i contratti;

u) provvedono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) e supportano la Giunta regionale nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) rispetto agli enti, alle agenzie, alle aziende o agli altri organismi.

3. Gli incarichi di Direttore di Area sono conferiti dalla Giunta regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

     Art. 12. Direzioni.

1. Alle Direzioni sono preposti Direttori di Direzione che svolgono le funzioni di cui all’articolo 13 con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.

 

     Art. 13. Compiti dei Direttori di Direzione.

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza, nell’ambito dell’azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di Area:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Area d’afferenza;

b) assicurano lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche esercitando il controllo di gestione;

c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo al Direttore di Area d’afferenza le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

d) sono responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

e) provvedono, in conformità agli indirizzi del Direttore dell’Area di afferenza, alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l’efficacia e l’efficienza delle strutture interne alla Direzione;

f) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;

g) svolgono, nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione, le attività di cui alle lettere q), r) e s) del comma 2 dell’articolo 11, con riferimento agli ambiti di competenza;

h) provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;

i) svolgono tutti gli altri compiti previsti dai provvedimenti di organizzazione ovvero quelli ad essi delegati dai Direttori di Area d’afferenza.

 

     Art. 14. Compiti dei Direttori di Sezione

     [Abrogato]

 

     Art. 15. Direzioni di Area

     [Abrogato]

 

     Art. 16. Comitato dei Direttori

1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.

2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della programmazione che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse.

2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto disciplina il funzionamento del Comitato.

 

     Art. 17. Unità Organizzative.

1. Le Unità Organizzative sono strutture organizzative stabili, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.

 

     Art. 18. Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa

1. I Direttori di Unità Organizzativa svolgono le seguenti funzioni:

a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l’attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

b) provvedono all’organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura;

d) [Abrogata];

e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

f) formulano proposte al Direttore della struttura cui afferiscono, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;

g) provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;

g bis) svolgono le ulteriori attività delegate dai Direttori ad essi sovraordinati.

 

     Art. 19. Strutture temporanee e di progetto

1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto.

2. I provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

2 bis. Per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 11 comma 3.

 

     Art. 19 bis. Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241 del 1990, i Direttori e i Responsabili delle Strutture temporanee e delle Strutture di progetto, in relazione ai procedimenti di propria competenza, provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente della propria struttura organizzativa, la responsabilità del procedimento, assumendo tale ruolo fino a che non sia effettuata l’assegnazione.

 

     Art. 20. Posizioni organizzative

1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali.

2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle Aree e delle Direzioni, può istituire posizioni di alta professionalità a cui i Direttori possono preporre personale della Regione Veneto con rapporto a tempo indeterminato di categoria D.

2 ter. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 bis, i Direttori possono affidare compiti di elevato grado di autonomia gestionale, coordinamento di attività complesse e gestione di specifici ambiti organizzativi all’interno della struttura.

2 quater. L’incarico è affidato con contratto a tempo determinato con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali.

2 quinquies. Agli incarichi di posizione organizzativa di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’articolo 21 comma 2 quinquies.

 

     Art. 20 bis. Personale in distacco.

1. La Regione può avvalersi di personale in distacco da altre amministrazioni nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili nell’ambito della amministrazione medesima. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso all’istituto del distacco. La disposizione si applica anche agli enti e società controllate dalla Regione del Veneto.

 

     Art. 20 ter. Mobilità del personale tra pubblico e privato.

1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.

2. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell’interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato” e sue successive modificazioni.”

 

     Art. 21. Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del soggetto interessato, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all’estero, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, o a personale regionale in posizioni funzionali per l’accesso alla Dirigenza, non possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite stabilito dalla legge.

2 bis. I Dirigenti del ruolo regionale, privi di incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento.

2 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire.

2 quater. Al personale appartenente all’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

2 quinquies. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specifiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti e di ottemperare alle indicazioni relative alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la permanenza massima per un dirigente nel medesimo ruolo e nella medesima struttura è, di norma, di cinque anni. In ragione della professionalità necessaria per la salvaguardia del pubblico interesse, sono fatti salvi i casi, adeguatamente motivati con provvedimento di Giunta, di non immediata sostituibilità, per i quali l’amministrazione pone in essere le necessarie misure di supervisione e controllo.

 

     Art. 22. Trasparenza degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

b) [Abrogata];

c) [Abrogata].

2. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei soggetti interessati e le valuta.

 

     Art. 23. Dirigenza

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un’unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L’accesso alla qualifica di Dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

4. I requisiti per l’ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. L’esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

6. [Abrogato].

7. [Abrogato].

 

     Art. 23 bis. Potere sostitutivo.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 individua, tra i Direttori, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità di esercizio del potere di autotutela in via amministrativa. In caso di omessa individuazione o di impedimento del Direttore individuato, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario generale della programmazione che lo esercita anche tramite la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 24. Assenza, temporaneo impedimento, cessazione

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all’Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.

2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall’incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area.

3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.

4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza, su proposta del medesimo.

6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell’Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l’Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall’obbligo di preavviso.

 

     Art. 25. Verifica e valutazione dell’attività di gestione

1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell’esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All’inizio di ogni anno i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché il programma operativo per l’anno in corso.

2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai sensi della vigente normativa, anche ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nell’articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.

3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione può disporre in ogni tempo la valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione.

4. L’eventuale valutazione negativa è contestata, per conto della Giunta regionale, dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al Dirigente comportano, previa contestazione, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all’articolo 26, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.

7. L’attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 26. Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all’articolo 25, commi 5 e 6, sono adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato, costituito da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa autorizzazione dell’amministrazione competente, da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un Dirigente scelto tra i Dirigenti delle strutture della Giunta regionale, dura in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile.

2. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 27. Merito e premi

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:

a) le progressioni economiche di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

b) le progressioni economiche di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

c) l’attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

4. La Giunta regionale favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

5. L’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale per i dipendenti regionali, costituisce principio organizzativo dell’amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e Dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

7. Per premiare il merito e la professionalità, la Giunta regionale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, può utilizzare gli strumenti di cui all’articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, adattandoli alla specificità del proprio ordinamento.

 

     Art. 27 bis. Istituti di partecipazione.

1. La Regione, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, favorisce la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione del lavoro ed alle scelte in tema di valorizzazione e qualificazione del personale, in funzione dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

2. La partecipazione viene favorita attraverso la effettuazione di incontri periodici che possono essere richiesti anche dai dipendenti della struttura interessata, allo scopo di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell’organizzazione proposti dai richiedenti.

3. Il Segretario Generale della programmazione convoca, di norma con cadenza annuale, un incontro dedicato alla organizzazione del lavoro cui possono partecipare i dipendenti e le organizzazioni sindacali rappresentative, al fine di esaminare l’organizzazione del lavoro, illustrare gli obiettivi dell’ente e formulare proposte per raggiungere gli stessi.

4. Sono fatti salvi gli istituti di partecipazione sindacale contemplati dalla disciplina contrattuale vigente, assicurando a RSU e OO.SS. gli strumenti necessari all’espletamento del loro mandato.

 

     Art. 28. Organismo indipendente di valutazione

1. È istituito l’Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione.

2. L’Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all’amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell’Organismo.

4. L’Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.

5. L’Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

5 bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU vengono periodicamente convocate dall’organismo di cui al comma 1 in presenza dell’amministrazione regionale e del Comitato unico di garanzia, per verificare l’andamento della valutazione e i risultati della verifica sul benessere organizzativo.

 

     Art. 29. Dotazione Organica

1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di conferimento di funzioni agli enti locali.

2. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente confermata quella vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30. Regolamenti di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, uno o più regolamenti attuativi della presente legge.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie e finali

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all’istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. [Abrogato].

6. All’articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell’avvocatura regionale del Veneto", le parole: "ai Segretari regionali" sono sostituite dalle seguenti: "al Direttore di Area".

7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.

8. [Abrogato].

 

     Art. 32. Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 "Oneri per il personale" e U0018 "Gestione e formazione del personale" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

 

     Art. 33. Abrogazioni

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 34. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 30 luglio 2024, n. 18.