§ 3.7.1 – L.R. 10 ottobre 1989, n. 40.
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 acque minerali e termali
Data:10/10/1989
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3.  Elaborati del Piano.
Art. 4.  Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5.  Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.
Art. 6.  Durata ed efficacia.
Art. 7.  Oggetto.
Art. 8.  Domanda.
Art. 9.  Rilascio.
Art. 10.  Informazioni e controllo.
Art. 11.  Proroga.
Art. 12.  Domanda.
Art. 13.  Rilascio.
Art. 14.  Criteri di rilascio.
Art. 15.  Canoni per le acque minerali e termali.
Art. 16.  Pertinenze.
Art. 17.  Obblighi del concessionario.
Art. 18.  Programma dei lavori.
Art. 19.  Pubblica utilità.
Art. 20.  Gestione unica.
Art. 21.  Ipoteche.
Art. 22.  Custodia temporanea del bene.
Art. 23.  Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24.  Obblighi informativi.
Art. 25.  Unicità del titolo.
Art. 26.  Pubblicazione delle domande.
Art. 27.  Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28.  Accesso ai fondi.
Art. 29.  Trasferimento.
Art. 30.  Fallimento del concessionario.
Art. 31.  Cessazione.
Art. 32.  Scadenza del termine.
Art. 33.  Rinuncia.
Art. 34.  Decadenza.
Art. 35.  Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36.  Revoca.
Art. 37.  Esaurimento o incoltivabilità.
Art. 38.  Domande.
Art. 39.  Autorizzazioni.
Art. 40.  Stabilimenti di imbottigliamento.
Art. 41.  Stabilimenti termali.
Art. 42.  Etichette.
Art. 43.  Individuazione dell'acqua.
Art. 44.  Contenitori.
Art. 45.  Comunicazioni.
Art. 46.  Analisi.
Art. 47.  Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48.  Sospensione e decadenza.
Art. 49.  Vigilanza.
Art. 50.  Sanzioni.
Art. 51.  Conferme.
Art. 52.  Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53.  Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
Art. 53 bis.  Clausola valutativa.
Art. 54.  Spese d'istruttoria.
Art. 55.  Norme transitorie.
Art. 55 bis.  Risorse geotermiche.
Art. 55 ter.  Acque di sorgente.
Art. 56.  Validità e abrogazione.
Art. 57.  Norma finanziaria.


§ 3.7.1 – L.R. 10 ottobre 1989, n. 40.

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

(B.U. 13 ottobre 1989, n. 58).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.

     2. Tali finalità sono perseguite attraverso il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

 

     Art. 2. Piano regionale delle acque minerali e termali.

     1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine «Piano», avente i seguenti contenuti:

     a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;

     b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;

     c) misure di protezione igienica delle sorgenti;

     d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera nonché di quelle farmacologiche e cliniche;

     e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;

     f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;

     g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;

     h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;

     i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle acque sotterranee;

     l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;

     m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;

     n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;

     o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali.

 

     Art. 3. Elaborati del Piano.

     1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:

     a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;

     b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesiano;

     c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;

     d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree previste alle lettere 1) e n) dell'art. 2;

     e) le norme per l'attuazione del Piano.

 

     Art. 4. Procedimento per l'approvazione del Piano.

     1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” [1].

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il B.U. della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle Province, alle comunità montane e ai comuni interessati.

     3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.

     4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.

     5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.

     6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente commissione consiliare.

 

     Art. 5. Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.

     1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. e hanno ulteriori e specifici contenuti, quali:

     a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;

     b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;

     c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;

     d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;

     e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;

     f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;

     g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.

     2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.

     3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.

     4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.

 

     Art. 6. Durata ed efficacia.

     1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.

     2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel B.U. della Regione del provvedimento di approvazione.

     3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” [2].

 

Titolo II

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 7. Oggetto.

     1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge.

     2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi [3].

     3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici [4].

 

Capo II

PERMESSO DI RICERCA

 

     Art. 8. Domanda. [5]

     1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione:

     a) indicazione dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria;

     b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca;

     c) oggetto della ricerca;

     d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione, con l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;

     e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

     2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a), b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza. Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o presentano interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

     4. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.

     5. In caso di domande in concorrenza costituiscono elementi di preferenza, nell’ordine:

     a) il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;

     b) il possesso dell’area di ricerca;

     c) l’ordine temporale di presentazione delle domande.

 

     Art. 9. Rilascio. [6]

     1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell’art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

     a) la captazione di un’acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;

     b) il prelevamento di campioni e l’effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;

     c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell’area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.

     2. Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni, contiene:

     a) l’indicazione del titolare e del suo domicilio;

     b) la natura, l’estensione e la durata del permesso di ricerca;

     c) l’indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare corrisponde ai sensi del comma 5;

     d) l’approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;

     e) l’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e l’importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c);

     f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.

     3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione dell’area della ricerca.

     4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente il termine predetto le varianti si intendono approvate.

     5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque minerali e di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque termali.

     6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l’anno in corso.

 

     Art. 10. Informazioni e controllo.

     1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.

     2. [Un funzionario regionale del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche] [7].

 

     Art. 11. Proroga.

     1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obblighi derivanti dall'ultimo provvedimento.

     2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.

 

Capo III

CONCESSIONE

 

     Art. 12. Domanda. [8]

     1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati:

     a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;

     b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;

     c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;

     d) l’indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;

     e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del settore igiene pubblica dell’azienda unità locale socio-sanitaria (Ulss), competente per territorio;

     f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;

     g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.

     2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.

     3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.

     4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.

 

     Art. 13. Rilascio. [9]

     1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell’art. 14.

     2. Il provvedimento di concessione contiene:

     a) la denominazione della concessione e l’indicazione del concessionario;

     b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati;

     c) la natura, l’estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica;

     d) l’approvazione del programma generale di coltivazione;

     e) le eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua;

     f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi dell’art. 15;

     g) la provvisoria determinazione dell’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell’art. 14;

     h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;

     i) l’importo della tassa di concessione regionale;

     l) l’eventuale canone d’uso delle pertinenze, preesistenti e funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5 per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 16.

     m) l’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del canone previsto al comma 1 dell’art. 15; detto deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.

     3. Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il relativo verbale di delimitazione.

     4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.

     5. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione.

 

     Art. 14. Criteri di rilascio. [10]

     1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell’ordine di preferenza indicato al comma 5 dell’art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell’area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del calore derivante dall’esercizio delle concessioni termali, premiandosi processi di recupero dell’energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di calore e di ridurre gli impatti sull’ambiente.

     2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all’uso dell’acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.

     3. L’ammontare del premio e dell’indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova dell’eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.

     5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui all’art. 15 non può essere rilasciata un’altra concessione.

 

     Art. 15. Canoni per le acque minerali e termali. [11]

     1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione pari a:

     a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:

     1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;

     2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;

     b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.

     2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

     3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all’anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

     4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l’80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.

     5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell’acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.

     6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:

     a) del 75 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;

     b) del 50 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.

     7. L’intera quantità d’acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.

     8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.

     9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

     10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell’attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.

     11. La determinazione dell’importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

 

     Art. 16. Pertinenze.

     1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.

     2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.

     3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.

     4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.

     5. Presso gli uffici della Giunta regionale è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.

     6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

 

     Art. 17. Obblighi del concessionario.

     1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

     a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell’ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima [12];

     a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento [13];

     b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);

     c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:

     1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;

     2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;

     d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica [14].

     2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.

     3. [Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali] [15].

     4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori a un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.

     5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

     6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

 

     Art. 18. Programma dei lavori.

     1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.

     2. In tale programma deve essere contenuta oltre alla eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per l’approfondimento di pozzi esistenti, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16 [16].

     3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti [17].

     4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.

     5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.

     6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

 

     Art. 19. Pubblica utilità.

     1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi [18].

     2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.

     4. Su richiesta del concessionario il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendo il deposito presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 20. Gestione unica.

     1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere alla istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina di un direttore tecnico.

     2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.

     3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.

 

     Art. 21. Ipoteche.

     1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

     2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.

     3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

     4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.

     5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

     6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 13.

 

     Art. 22. Custodia temporanea del bene.

     1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la mozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.

     2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.

     3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

 

     Art. 23. Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.

     1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi [19].

     2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.

     3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.

     4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.

     5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.

 

     Art. 24. Obblighi informativi.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta regionale.

     2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell'art. 17.

     3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

     4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuali. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale [20].

 

Capo IV

NORME COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA E ALLA CONCESSIONE

 

     Art. 25. Unicità del titolo.

     1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ed aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

 

     Art. 26. Pubblicazione delle domande. [21]

     1. Copia della domanda inviata alla Giunta regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i comuni interessati dall'attività.

     2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

     3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.

     4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.

     5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'art. 9.

 

     Art. 27. Pubblicità dei provvedimenti.

     1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o «mortis causa», le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all'art. 19 sono pubblicate per estratto nel B.U. della Regione [22].

     2. I provvedimenti che accordano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o «mortis causa» la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'ufficio della competente conservatoria dei registri immobiliari [23].

 

     Art. 28. Accesso ai fondi.

     1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.

     2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.

     3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Presidente della Giunta regionale ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.

     4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.

     5. Per la zona di protezione idrologica delle sorgenti comprese nella concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.

     6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.

 

     Art. 29. Trasferimento.

     1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. La concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.

     2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli artt. 9 e 13.

     3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.

     4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.

     5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla Giunta regionale la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.

     6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice civile nel termine di cui al comma 5.

     7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

 

     Art. 30. Fallimento del concessionario.

     1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), al Presidente della Giunta regionale.

     2. Pervenuta tale comunicazione, la Giunta regionale pronuncia la decadenza del concessionario fallito.

     3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.

     4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.

     5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge sempreché abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

 

     Art. 31. Cessazione.

     1. Il permesso o la concessione cessano per:

     a) scadenza del termine;

     b) rinuncia;

     c) revoca;

     d) decadenza;

     e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.

 

     Art. 32. Scadenza del termine.

     1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.

     2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all’art. 14 [24].

     3. [In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II] [25].

     4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” e delle capacità di cui al comma 1 dell’art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale [26].

     5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.

     6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

     7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

     8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

     9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

 

     Art. 33. Rinuncia.

     1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita dichiarazione alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.

     2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.

     3. Un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali o termali, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

     4. Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

     5. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.

 

     Art. 34. Decadenza.

     1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione:

     a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;

     b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta salva la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 17, trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;

     c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione;

     d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;

     e) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 20, ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 29 e al comma 2 dell'art. 30.

     2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.

     3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell'art. 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

     4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

 

     Art. 35. Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.

     1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.

     2. Il nuovo concessionario ha diritto di servizi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.

     3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.

 

     Art. 36. Revoca.

     1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

     2. Essa è disposta con provvedimento della Giunta regionale che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.

 

     Art. 37. Esaurimento o incoltivabilità.

     1. La Giunta regionale, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.

     2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.

     3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori il Presidente della Giunta regionale ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

 

Titolo III

UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

 

     Art. 38. Domande.

     1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla Giunta regionale, sono presentate all'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.

     2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del Ministero della sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal parere tecnico del Settore per l'igiene pubblica per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 39. Autorizzazioni.

     1. Sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta regionale:

     a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;

     b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

     c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;

     d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.

     2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

     a) acque minerali o termali;

     b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

     c) grotte, stufe naturali e artificiali.

     3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.

     4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla Giunta regionale.

     5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.

 

     Art. 40. Stabilimenti di imbottigliamento.

     1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:

     a) le generalità e il domicilio del richiedente;

     b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;

     c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;

     d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;

     e) l'eventuale trattamento per la:

     1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizioni che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono alla acqua stessa le sue proprietà;

     2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

     2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

     a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;

     b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;

     c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili a una completa conoscenza dell'acqua;

     d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;

     e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

     1) delle opere di presa, dei serbatori, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;

     2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punto 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

     f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;

     g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;

     h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;

     i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

 

     Art. 41. Stabilimenti termali.

     1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:

     a) le generalità e il domicilio del richiedente;

     b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;

     c) il periodo di apertura dello stabilimento.

     2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

     a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale;

     b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;

     c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;

     d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno a essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;

     e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;

     f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

     1) delle opere di presa, dei serbatori, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale;

     2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per docce, per inalazioni;

     3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni o irrigazioni;

     4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e scoperte;

     5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;

     6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;

     g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

 

     Art. 42. Etichette.

     1. [27].

     2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6 lettera t) della legge n. 833 del 1978.

     3. [28].

     4. [29].

 

     Art. 43. Individuazione dell'acqua.

     1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

 

     Art. 44. Contenitori.

     1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.

     2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.

     2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa [30].

 

     Art. 45. Comunicazioni.

     1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al sindaco del comune interessato, al Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.

     2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.

 

     Art. 46. Analisi.

     1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori e dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.

     1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell’unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente [31].

 

     Art. 47. Stabilimenti ad andamento stagionale.

     01. L’interruzione stagionale dell’attività non costituisce sospensione della coltivazione [32].

     1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.

     2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente alla apertura dello stabilimento.

 

     Art. 48. Sospensione e decadenza.

     1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale può essere sospeso dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.

     2. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

 

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 49. Vigilanza.

     1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all’azienda Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari [33].

 

     Art. 50. Sanzioni.

     1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali [34].

     2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi del comma 4 dell'art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali [35].

     3. A chiunque svolga le attività di cui all'art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali [36].

     4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali [37].

     5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

 

     Art. 51. Conferme.

     1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati alla scadenza.

     2. Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque, non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 52. Installazione di apparecchiature di misura.

     1. [I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi] [38].

     2. I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 17 debbono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo [39].

     3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati [40].

     4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.

     5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli al dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione [41].

 

     Art. 53. Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. [42]

     1. La denominazione della Commissione tecnica regionale per le attività di cava (C.T.R.A.C.) di cui all'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, è variata in «Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.)».

     2. Dopo il nono comma dell'art. 39 della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, è inserito il seguente comma: «La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la sanità».

 

     Art. 53 bis. Clausola valutativa. [43]

     1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli obiettivi raggiunti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della presente legge che fornisca, tra le altre, informazioni su:

     a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione;

     b) attività di concessione.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 54. Spese d'istruttoria.

     1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale [44].

 

     Art. 55. Norme transitorie.

     1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all'art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.

     2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.

     3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all'art. 5, resta in vigore il Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

     5. [Fino all'approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente] [45].

 

          Art. 55 bis. Risorse geotermiche. [46]

     1. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall'articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell'articolo 15;

     b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1175;

     c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni;

     c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti [47].

     2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d'ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell'anno solare 1996.

 

     Art. 55 ter. Acque di sorgente. [48]

     1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE" si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.

     2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.

     3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate

all'imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15.

 

     Art. 56. Validità e abrogazione.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20, è abrogata.

     3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

     4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 57. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[7] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 44.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[14] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[15] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[16] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[18] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[19] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[20] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[21] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[22] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[23] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[24] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[25] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[26] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[27] Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[28] Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[29] Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[30] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[31] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

[32] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[33] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2009, n. 22.

[35] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2009, n. 22.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2009, n. 22.

[37] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 settembre 2009, n. 22.

[38] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[39] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[40] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[41] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[42] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[43] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[44] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[45] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 settembre 2021, n. 29.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 52, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[47] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[48] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.