§ 5.2.36 - Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/08/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Attività di volontariato.
Art. 3.  Organizzazioni di volontariato.
Art. 4.  Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 5.  Osservatorio regionale sul volontariato.
Art. 6.  Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato
Art. 7.  Conferenza regionale del volontariato.
Art. 8.  Convenzione.
Art. 9.  Contenuti della convenzione.
Art. 10.  Criteri di priorità per le convenzioni.
Art. 11.  Formazione e aggiornamento dei volontari.
Art. 12.  Contributi alle attività del volontariato.
Art. 13.  Domande ed erogazione dei contributi regionali.
Art. 14.  Centri di servizio.
Art. 14 bis.  Compiti dei centri di servizio.
Art. 14 ter.  Sedi dei centri di servizio.
Art. 14 qua ter. Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
Art. 15.  Osservanza obblighi di legge.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Abrogazioni.


§ 5.2.36 - Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.

(B.U. 31-8-1993, n. 73).

 

     Art. 1. Finalità e oggetto.

     1. La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.

     2. La Giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

     3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

 

     Art. 2. Attività di volontariato.

     1. Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

     2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.

     3. La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Organizzazioni di volontariato.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

     2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o. avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

 

     Art. 4. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

     1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.

     2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente [1] corredate da:

     a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;

     b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.

     3. Il Dirigente del dipartimento competente [2], entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

     4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti.

Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

     5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

     6. Il Dirigente del dipartimento competente [3], anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

     7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione del Dirigente del dipartimento competente [4].

     8. Il Dirigente del dipartimento competente [5] comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini

dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

     9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati.

     Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

     10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

 

     Art. 5. Osservatorio regionale sul volontariato.

     1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

     2. L'osservatorio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;

     b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;

     c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;

     d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta regionale;

     e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7;

     f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.

     3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.

     4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

     5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:

     a) esprime pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;

     b) esprime parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'articolo 4;

     c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'articolo 14;

     d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

     6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:

     a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;

     b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;

     c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;

     d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.

 

     Art. 6. Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato

     1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.

     2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

     3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

     4. L'osservatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Conferenza regionale del volontariato.

     1. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

     2. La conferenza è formata da:

     a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;

     b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

     3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

     4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.

     6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Convenzione.

     1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.

     2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

 

     Art. 9. Contenuti della convenzione.

     1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

     a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;

     b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

     c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

     d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

     e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226;

     f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;

     g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;

     h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;

     i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;

     l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;

     m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

     n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

     2. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

 

     Art. 10. Criteri di priorità per le convenzioni.

     1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

     a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati:

     b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;

     c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;

     d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;

     e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;

     f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;

     g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;

     h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;

     i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.

 

     Art. 11. Formazione e aggiornamento dei volontari.

     1. La Giunta regionale nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonché sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.

     2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale stabilita dalla Giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.

 

     Art. 12. Contributi alle attività del volontariato.

     1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

     2. Il Dirigente del dipartimento competente [6], gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

     3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

     4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purché l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.

     5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

 

     Art. 13. Domande ed erogazione dei contributi regionali.

     1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

 

     Art. 14. Centri di servizio. [7]

     1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale [8].

     3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7 [9].

 

     Art. 14 bis. Compiti dei centri di servizio. [10]

     1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

     a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

     b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

     c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

     d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;

     e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 [11].

     2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonché di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

     3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato.

 

     Art. 14 ter. Sedi dei centri di servizio. [12]

     1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.

     2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio.

 

     Art. 14 quater. Comitato di gestione del fondo speciale regionale. [13]

     1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

     2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

     2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all'esplicazione dell'attività [14].

     2 ter. In fase di avvio dell'attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l'informazione [15].

 

     Art. 15. Osservanza obblighi di legge.

     1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

     2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

     3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

     4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

     5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della

legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 "Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale" del bilancio pluriennale 1993-1995.

     2. Per gli anni successivi si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 17. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" è abrogata.

     2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono abrogate le parole "o associato".

     3. L'articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", è abrogato.

     4. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 "Piano socio-sanitario regionale 1989-1991", è abrogato.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[3] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[4] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[5] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[6] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[9] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 1.

[11] Lettera così modificata dall’art. 16 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 1.

[13] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 1.

[14] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[15] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.