Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 17/05/1974 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. La Regione al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, con particolare riguardo ai settori di competenza regionale, partecipa alla costituzione [...] |
Art. 2. La partecipazione della Regione all'ISAPREL è subordinata alle seguenti condizioni: |
Art. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo dell'Istituto, sentita la competente Commissione consiliare. |
Art. 4. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'ISAPREL, all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto di L. 1.500.000. |
Art. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 31.500.000 per l'anno 1974 e L. 30.000.000 per l'anno 1975 e seguenti, si provvede per l'esercizio 1974, mediante [...] |
§ 2.2.1 - Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 28. [*]
Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti. Provvedimenti Istitutivi.
(B.U. n. 21 del 22/5/1974).
La Regione al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, con particolare riguardo ai settori di competenza regionale, partecipa alla costituzione dell'Istituito superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali (ISAPREL):
L'istituito con sede in Venezia, avrà per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di corsi di studio, in materie giuridico-amministrative e di tecnica della programmazione, aperti ai pubblici amministratori e funzionari.
L'Istituto potrà avvalersi della collaborazione delle Università, particolarmente di quelle trivenete, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti.
La partecipazione della Regione all'ISAPREL è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che all'Istituito partecipano, quali soci fondatori, la Regione Friuli - Venezia Giulia, la Regione trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) che sia statutariamente stabilito:
1. il diritto di tutte le altre Regioni, Province e Comuni e loro associazioni nazionali e regionali a partecipare all'Istituito in qualità di soci ordinari;
2. il diritto della Regione Veneta di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione stesso.
La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo dell'Istituto, sentita la competente Commissione consiliare.
I rappresentati della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituito sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato su designazione della maggioranza e della minoranza.
La Giunta regionale è autorizzata a versare all'ISAPREL, all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto di L. 1.500.000.
E' autorizzare a versare altresì annualmente all'Istituto stesso il contributo di gestione nella misura di L. 10 milioni annue e la quota di associazione nella misura di L. 20 milioni annue.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 31.500.000 per l'anno 1974 e L. 30.000.000 per l'anno 1975 e seguenti, si provvede per l'esercizio 1974, mediante riduzione dell'importo di L. 31.500.000 dal fondo stanziato al cap. 530 del bilancio di spesa 1974.
Nel bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap 563/1, così denominato «Quota di sottoscrizione del patrimonio dell'ISAPREL», con lo stanziamento di L. 1.500.000;
- cap. 223, così denominato «Quota annuale di associazione all'ISAPREL», con lo stanziamento di L. 20 milioni;
- cap. 224, così denominato «Contributo annuale di gestione in favore dell'ISAPREL», con lo stanziamento di L. 10.000.000.
Per gli anni successivi gli stanziamenti di cui ai capitoli 223 e 224 saranno riprodotti nei rispettivi bilanci di spesa.
[*] Legge precedentemente abrogata dall'art. 102, comma 3, della