§ 4.1.5 - Legge Regionale 22 aprile 1977, n. 33.
Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/04/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere il riequilibrio territoriale, l'incremento della popolazione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita delle aree depresse, la Regione concede finanziamenti per [...]
Art. 2.      In ciascuno dei territori indicati al II comma del precedente articolo, la Regione riconosce, o se necessario promuove, la costituzione di un Consorzio fra Enti locali di almeno un comprensorio [...]
Art. 3.      I finanziamenti concessi dalla Regione sono destinati a coprire le spese necessarie alla esecuzione dei seguenti interventi:
Art. 4.      Le domande per il riconoscimento dei Consorzio e per l'ammissione al contributo dovranno essere presentate dagli Enti di cui al precedente art. 2 al Presidente della Giunta regionale corredate [...]
Art. 5.      I Consorzi di cui alla presente legge sono autorizzati a procedere nell'ambito territoriale di propria competenza alla formazione del piano da destinare agli insediamenti produttivi disciplinato [...]
Art. 6.      La Giunta regionale approva i piani e le eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti e determina l'ammontare del contributo da erogare per ciascuna iniziativa, sentite le Commissioni [...]
Art. 7.      L'approvazione dei progetti e l'erogazione dei relativi contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8.      Per l'esercizio finanziario 1977 la spesa per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 3 è fissata in Lire due miliardi.
Art. 9.      Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo autorizzato dal precedente articolo, determinato in L. 240 milioni annue, si provvede mediante riduzione di L. 240 milioni dal Cap. 5300 [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata vigente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.5 - Legge Regionale 22 aprile 1977, n. 33.

Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(B.U. n. 18 del 26-4-1977).

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere il riequilibrio territoriale, l'incremento della popolazione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita delle aree depresse, la Regione concede finanziamenti per l'attuazione ai sensi dell'art. 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di quattro aree da destinate ad insediamenti produttivi industriali che saranno recepite dal piano territoriale regionale di coordinamento.

     Tali aree dovranno insistere rispettivamente nei territori depressi del Basso Polesine, della Val Belluna, del Veneto Orientale e dei Veneto Sud-Occidentale e la localizzazione delle aree e gli indirizzi produttivi degli impianti industriali da insediare dovranno tener conto delle caratteristiche geofisiche e socio-economiche della zona.

     Il piano regionale di sviluppo verificherà l'attualità delle ultime tre aree prima di stendere il bilancio poliennale e relativi bilanci di competenza in conformità della legge 19 maggio 1976, n. 335.

 

     Art. 2.

     In ciascuno dei territori indicati al II comma del precedente articolo, la Regione riconosce, o se necessario promuove, la costituzione di un Consorzio fra Enti locali di almeno un comprensorio di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, avente per scopo l'attuazione e la gestione dell'area industriale.

     Ai Consorzi dovrà essere conferita per Statuto la competenza ad approvare piani generali ed esecutivi necessari per l'attuazione dell'area.

     Per l'attuazione e la gestione dell'area attrezzata del Basso Polesine che che insiste sui territori di Adria e Loreo la regione promuove la costituzione del Consorzio fra tutti o parte dei comuni [1] del comprensorio n. 52 di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, e fra tutti o parte dei comuni [1] del comprensorio n. 49.

     Il Consorzio si servirà come strumento di coordinamento tecnico e operativo del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine.

 

     Art. 3.

     I finanziamenti concessi dalla Regione sono destinati a coprire le spese necessarie alla esecuzione dei seguenti interventi:

     a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed elaborazione delle eventuali conseguenti varianti degli strumenti urbanistici comunali;

     b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

     c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dell'eventuale raccordo ferrovario o portuale;

     d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le zone del piano ai servizi pubblici e tecnologici.

     Lo stanziamento per l'esercizio 1977 determinato in Lire 2.000 milioni è destinato alla realizzazione dell'area del territorio del Basso Polesine.

     Agli stanziamenti per gli esercizi successivi al 1977 si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 4.

     Le domande per il riconoscimento dei Consorzio e per l'ammissione al contributo dovranno essere presentate dagli Enti di cui al precedente art. 2 al Presidente della Giunta regionale corredate da:

     - una planimetria in scala 5000 delle aree da destinate agli insediamenti produttivi e in progetto di massima delle opere da realizzare;

     - uno stralcio dei piani urbanistici generali vigenti o delle eventuali varianti necessarie;

     una relazione illustrativa sulle caratteristiche degli insediamenti che si intendono promuovere;

     - una previsione di massima della spesa, suddivisa negli stralci funzionali secondo cui si intende realizzare il piano di insediamenti produttivi.

     Il piano dell'area attrezzata dovrà essere presentato alla Regione entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione di riconoscimento del Consorzio e dell'ammissione al contributo.

 

     Art. 5.

     I Consorzi di cui alla presente legge sono autorizzati a procedere nell'ambito territoriale di propria competenza alla formazione del piano da destinare agli insediamenti produttivi disciplinato dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il piano deve esse e corredato:

     a) dal programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, per quanto non in contrasto con i contenuti della legge 22 ottobre 1971, numero 865;

     b) dai progetti esecutivi delle opere attinenti allo stralcio funzionale ammesso al contributo regionale;

     c) da una relazione in cui dovranno essere precisati i criteri settoriali tecnici, economici e finanziari per la individuazione delle imprese insediabili nell'area stessa.

     Nel caso in cui l'area industriale non sia prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, al piano dovrà inoltre essere allegata la deliberazione di adozione della variante ai predetti strumenti, senza necessità di preventiva autorizzazione regionale.

     I piani e le eventuali varianti saranno approvati dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Ai fini della predisposizione dei piani, l'estensione minima delle aree attrezzate industriali è di 50 ettari.

     Le aree dovranno essere dotate almeno delle seguenti infrastrutture:

     a) rete stradale interna collegata razionalmente con la viabilità esterna;

     b) sistema organico di distribuzione e allacciamento delle linee elettriche e telefoniche;

     c) acquedotto civile e industriale;

     d) sistemi organici comuni per la depurazione e per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

     e) collegamento con i servizi di trasporto e dotazione dei necessari servizi civili e sociali.

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale approva i piani e le eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti e determina l'ammontare del contributo da erogare per ciascuna iniziativa, sentite le Commissioni Consiliari competenti, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/1973 e tenendo conto che dovranno essere osservati comunque i seguenti criteri:

     a) uno sviluppo industriale complementare ad altri settori produttivi e capace di introdurre un generale processo di crescita economica, sociale e civile e di riequilibrio territoriale;

     b) caratteristiche strumentali e orientamenti produttivi degli insediamenti industriali con carattere di complementarità e rispondenti alle scelte della Regione;

     c) strumenti urbanistici, programmi di urbanizzazione ed ogni altro intervento dovranno corrispondere agli indirizzi della programmazione economica regionale;

     d) la superficie minima dell'area attrezzata dovrà essere commisurata alle esigenze di sviluppo economico e al fabbisogno di occupazione dell'area interessata;

     e) la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua.

 

     Art. 7.

     L'approvazione dei progetti e l'erogazione dei relativi contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     L'erogazione del contributo è così ripartita:

     - la quota relativa all'indennità di espropriazione all'atto dell'approvazione del piano particolareggiato ovvero del piano di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865;

     - della quota residua il 30 per cento all'atto dell'approvazione dei progetti, il 40 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo delle opere.

 

     Art. 8.

     Per l'esercizio finanziario 1977 la spesa per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 3 è fissata in Lire due miliardi.

     Alla copertura della spesa prevista dal precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari importo da contrarsi nell'ambito di quanto autorizzato dall' art. 1 della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 16 e secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni e alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 16.

 

     Art. 9.

     Alla copertura dell'onere di ammortamento del mutuo autorizzato dal precedente articolo, determinato in L. 240 milioni annue, si provvede mediante riduzione di L. 240 milioni dal Cap. 5300 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione» (Partita: Provvedimenti a favore del personale) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata vigente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Parole così sostituite dall'art. 23 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[1] Parole così sostituite dall'art. 23 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.