Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 06/09/1991 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6. |
Art. 2. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28. |
Art. 3. Formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40. |
Art. 4. Riapertura dei termini di cui all'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42. |
Art. 5. Interventi per la valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori produttivi. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16. |
Art. 6. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 4 e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 7. Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione. Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44. |
Art. 8. Parchi e riserve naturali regionali. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. |
Art. 9. Interpretazione di norme in tema di parchi regionali. |
Art. 10. Turismo d'alta montagna. Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. |
Art. 11. Interventi per la promozione della qualità dei prodotti. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16. |
Art. 12. Miglioramento del patrimonio zootecnico. Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - art. 34. |
Art. 13. Sviluppo e promozione delle attività sportive e ricreative. Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60. |
Art. 14. Interventi a sostegno della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 [...] |
Art. 15. Redazione di strumenti urbanistici. |
Art. 16. Opere pubbliche di interesse regionale. |
Art. 17. Finanziamento della campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico. |
Art. 18. Contributi ad Enti di particolare rilevanza culturale. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50. |
Art. 19. Cultura ladina. Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60. |
Art. 20. Copertura finanziaria. |
Art. 21. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.16 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.
(B.U. n. 80 del 10-9-1991).
Art. 1. Modifica della
1. La tabella A allegata alla
Art. 2. Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Modifica dell'art. 4 della
[1. La quota di associazione all'ISAPREL di cui all'art. 4, secondo comma della
Art. 3. Formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 4. Riapertura dei termini di cui all'art. 3 della
1. E' disposta la riapertura dei termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 7, della
2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla suddetta legge, con la relativa documentazione devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Interventi per la valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori produttivi.
1. Nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine dei vari settori produttivi di cui alla
Art. 6. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 50 della
Art. 7. Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla
2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 della medesima
Art. 8. Parchi e riserve naturali regionali. Modifica della
1. Il secondo comma dell'art. 28 della
(Omissis).
Art. 9. Interpretazione di norme in tema di parchi regionali.
1. Per spese di primo impianto di cui all'art. 36, comma 1 della
Art. 10. Turismo d'alta montagna.
1. Nel quadro delle iniziative di cui alla
2. Il contributo di cui al precedente comma è concesso sulla base di una relazione sull'attività svolta dal C.N.S.A. della seconda zona bellunese con l'indicazione dei mezzi e del personale impiegati nelle attività di soccorso agli alpinisti e agli escursionisti, di soccorso in caso di calamità di montagna e di altri servizi connessi all'esercizio del soccorso.
Art. 11. Interventi per la promozione della qualità dei prodotti.
(Omissis) [1]a.
Art. 12. Miglioramento del patrimonio zootecnico.
1. Nell'ambito delle finalità volte ad effettuare i controlli funzionali del patrimonio zootecnico previste dall'articolo 34 della
Art. 13. Sviluppo e promozione delle attività sportive e ricreative.
1. Nell'ambito delle finalità e degli interventi previsti dalla
2. Gli enti locali interessati possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all'art. 10, secondo comma della
3. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, nell'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile, con facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 52 della
4. L'erogazione dei contributi suddetti è effettuata con le modalità previste dalla
Art. 14. Interventi a sostegno della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi, amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e integrazioni alla
(Omissis) [2].
Art. 15. Redazione di strumenti urbanistici.
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (Capp. 43010-43012).
Art. 16. Opere pubbliche di interesse regionale.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse regionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla
a) completamento del ponte della Vittoria sul fiume Piave per una spesa di lire 1 miliardo da assegnare al Comune di Belluno (Cap. 53202);
b) ristrutturazione del mattatoio in Comune di Feltre per adeguamento alla normativa C.E.E. e a esigenze di innovazione tecnologica per la spesa di lire 1.500 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 11660);
c) ristrutturazione del Teatro comunale di Feltre per la spesa di lire 400 milioni da assegnare al Comune di Feltre (Cap. 70152).
Art. 17. Finanziamento della campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 della
Art. 18. Contributi ad Enti di particolare rilevanza culturale.
1. Il contributo alla fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia, di cui all'allegato «A» della
Art. 19. Cultura ladina.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla
2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla
Art. 20. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991» ai sensi dell'art. 32/bis della
Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
[1] Articolo precedentemente abrogato dall'art. 102, comma 3, della
[1]1a Articolo abrogato dall'art. 9 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della