Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 06/06/1983 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca regionale, nell'ambito della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale |
Art. 2. La mediateca cura |
Art. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, [...] |
Art. 4. Alla copertura dell'onere di Lire 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 «Fondo [...] |
Art. 5. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni |
§ 5.5.8 – L.R. 6 giugno 1983, n. 30. [1]
Istituzione della mediateca regionale.
(B.U. n. 26 del 10-6-1983).
Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca regionale, nell'ambito della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale.
La mediateca cura:
a) la produzione, la riproduzione, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiali audio-visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del Veneto;
b) la conservazione e l'utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;
c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.
c bis) la costituzione di una cineteca regionale che rappresenti l’archivio storico della cultura cinematografica veneta anche mediante la raccolta e valorizzazione della produzione filmica [2];
c ter) la promozione del territorio veneto come luogo per ambientazioni cinematografiche ed audiovisive in genere, mediante un’attività di Film Commission le cui modalità esecutive saranno definite dalla Giunta regionale con particolare riferimento alla promozione presso le produzioni, anche attraverso accordi con Enti locali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, per favorire:
1) la conoscenza del territorio;
2) la conoscenza delle specifiche professionalità;
3) le modalità delle procedure circa le specifiche concessioni [3].
A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma devono espressamente stabilire i termini perentori per il compimento delle iniziative di cui al primo comma, pena la risoluzione della convenzione e l'obbligo di restituzione delle somme già assegnate [4].
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, regolamenterà l'organizzazione e il funzionamento della mediateca, nonché l'utilizzo dei materiali in dotazione alla stessa.
Alla copertura dell'onere di Lire 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 «Fondo globale spese correnti normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, utilizzando i fondi accantonati nella partita n. 3 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1983.
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 21 della
[2] Lettera aggiunta dall’art. 2 della
[3] Lettera aggiunta dall’art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 100 della