§ 5.5.11 – L.R. 10 gennaio 1984, n. 5.
Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:10/01/1984
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e contenuti della legge.
Art. 2.  Modalità di attuazione dell'attività d'informazione.
Art. 3.  Forme particolari di informazione.
Art. 4.  Direzione e redazione.
Art. 5.  Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.
Art. 6.  Abrogazione di leggi regionali.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Variazione di bilancio.


§ 5.5.11 – L.R. 10 gennaio 1984, n. 5.

Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta regionale.

(B.U. 13 gennaio 1984, n. 2).

 

Art. 1. Finalità e contenuti della legge.

     Al fine di promuovere l'informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonché al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura e della civiltà nel Veneto, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico- dialettali, in attuazione degli articoli 2, 4 e 35 dello statuto e dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 626, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere:

     a) iniziative atte a informare sull'attività della Giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;

     b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull'attività legislativa e amministrativa della Regione e su temi di interesse regionale;

     c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;

     d) manifesti e stampati d'informazione, promozione, pubblicità, inerenti settori di attività di competenza regionale;

     e) materiali audio-visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

     Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante apposita convenzione.

     Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituti culturali della Regione.

     Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di strumenti audio-visuali di cui al presente articolo, è proposto un comitato di direzione, formato da tre assessori designati dalla Giunta regionale e da tre consiglieri designati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Modalità di attuazione dell'attività d'informazione.

     La Giunta regionale determina con propria deliberazione:

     a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale;

     b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento e il relativo prezzo;

     c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;

     d) le altre modalità inerenti la realizzazione, con la specificazione dei termini perentori per il compimento dell'iniziativa editoriale [1], la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali audio- visuali di cui alla presente legge.

     Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla Giunta regionale, è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa Giunta.

 

     Art. 3. Forme particolari di informazione.

     La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:

     a) rubriche e inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;

     b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell'emittenza pubblica e privata.

 

     Art. 4. Direzione e redazione.

     La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole riviste periodiche o testate, che deve essere un giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti.

     Lo stesso risponde direttamente alla Giunta per quanto attiene i contenuti delle pubblicazioni.

     Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di cui alla presente legge, la Giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previsto, nei rispettivi Ordini o Albi, mediante rapporti regolari sulla base dei rispettivi contratti nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.

 

     Art. 5. Iniziative di informazione di settore e modifica della norma istitutiva dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

     Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, dalla competente struttura regionale per l'informazione.

     L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 50, è sostituito dai seguenti due commi:

     «Nell'ambito della Segreteria della Giunta è istituito un Ufficio Stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine dei giornalisti.

     L'Ufficio Stampa opera alle dirette dipendenze della Giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività».

 

     Art. 6. Abrogazione di leggi regionali.

     Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1977, n. 50, 13 settembre 1978, n. 50 e 24 novembre 1981, n. 61.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

     Art. 8. Variazione di bilancio.

     (omissis).


[1] Lettera così modificata dall'art. 101 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.