§ 2.2.10 - L.R. 24 agosto 1979, n. 63.
Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete «I.R.V.V.».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:24/08/1979
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Ville Venete e funzioni dell’Istituto.
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  Funzioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 7. 
Art. 8.  [16]
Art. 9.  Revisore unico dei conti.
Art. 10.  Funzioni del Revisore unico dei conti.
Art. 11.  [19]
Art. 12.  Trattamento indennitario degli organi.
Art. 13.  Il Direttore.
Art. 13 bis.  Disciplina di ulteriori funzioni delle Ville Venete.
Art. 14.  [23]
Art. 15.  Finanziamento dell’Istituto.
Art. 16. 
Art. 17.  Utilizzo dei finanziamenti.
Art. 18.  [28]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 25 bis.  Supporto per le attività di gestione.
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 27 bis.  Disposizioni urbanistiche per il territorio veneto.
Art. 27 ter.  Osservatorio regionale per le Ville Venete.
Art. 27 quater.  Sportello Unico delle Ville Venete.
Art. 27 quinquies.  Norma transitoria.
Art. 27 sexies.  Disciplina per la acquisizione della intesa.
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 


§ 2.2.10 - L.R. 24 agosto 1979, n. 63.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete «I.R.V.V.».

(B.U. 28 agosto 1979, n. 42)

 

Art. 1.

     1. E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Istituto regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.).

     2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest’ultima [1].

     2 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell’Istituto, nell’ottica di valorizzazione delle Ville Venete [2].

 

     Art. 2. Ville Venete e funzioni dell’Istituto. [3]

     1. Ai fini della presente legge per Ville Venete si intendono gli edifici catalogati dall’Istituto e contenuti in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi parchi e giardini.

     2. L’Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1.

     3. L’Istituto inoltre:

     a) fornisce supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete di cui al comma 1;

     b) provvede al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e collabora alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute;

     c) provvede anche attraverso l’istituto dell’esproprio, all’acquisto di Ville Venete, delle loro pertinenze, dei parchi e giardini che ne compongono il complesso monumentale, ai sensi degli articoli 17 e 22 della presente legge;

     d) promuove azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero del contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice;

     e) può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;

     f) promuove percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.”;

     g) elabora progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove e partecipa, con enti pubblici e privati, a progetti nazionali, europei e internazionali, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati compresi quelli comunitari in materia;

     h) promuove, anche in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione;

     i) promuove la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in quanto elementi determinanti della qualità della vita e dell’identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale legato al territorio;

     l) promuove la conoscenza della storia delle Ville Venete, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse, anche attraverso i propri archivio e biblioteca. Inoltre promuove la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati che riguardano le Ville Venete ed il loro territorio.

 

     Art. 3. [4]

     Sono organi dell'Istituto:

     - Il Consiglio di Amministrazione;

     - Il Presidente;

     - Il Revisore unico dei conti.

 

     Art. 4.

     1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;

     b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno [5];

     c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

     d) [da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico] [6];

     e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale [7].

     2. Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

     3. I membri possono essere riconfermati per una sola volta. Il Consiglio è validamente costituito con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma [8].

     4. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

     5. In tal caso la Giunta Regionale Veneta, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario straordinario [9].

     6. Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni.

     6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” [10].

     7. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti [11].

     Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 6. Funzioni del Consiglio di amministrazione. [12]

     1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

     a) l’adozione dello Statuto;

     b) l’adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività;

     c) l’adozione del rendiconto generale;

     d) l’adozione dei programmi e dei piani di attività pluriennali;

     e) il regolamento dei servizi e del personale;

     f) le convenzioni con gli Istituti di credito;

     g) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;

     h) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

     i) la costituzione in giudizio e le transazioni;

     l) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;

     m) la nomina del Vicepresidente;

     n) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto ad esso sottoposti dal Presidente;

     o) la concessione del patrocinio per eventi di promozione delle Ville Venete.

     2. Lo Statuto di cui al comma 1, lettera a) è inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.

     3. Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del comma 1 non sono delegabili.

 

     Art. 7.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione [13].

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 8. [16]

     (Omissis).

 

     Art. 9. Revisore unico dei conti. [17]

     1. Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

     2. Il Revisore unico e il Revisore supplente rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.

 

     Art. 10. Funzioni del Revisore unico dei conti. [18]

     1. Il Revisore unico dei conti:

     a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Istituto e redige le relative relazioni di accompagnamento;

     b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria dell’Istituto;

     c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.

 

     Art. 11. [19]

     Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente:

     a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

     b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

     c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

     La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Revisore unico dei conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

 

     Art. 12. Trattamento indennitario degli organi. [20]

     1. L’indennità di carica del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il trattamento economico del Revisore unico dei conti e del revisore supplente sono determinati dalla Giunta regionale.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.

 

     Art. 13. Il Direttore. [21]

     1. L’incarico di Direttore dell’Istituto è conferito dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica, secondo la normativa regionale vigente.

     2. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

     a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;

     b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

     c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ed esplica le funzioni di segretario.

     3. Al Direttore spetta il trattamento economico del Direttore di Direzione della Regione, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

     4. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni.

     5. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale.

 

     Art. 13 bis. Disciplina di ulteriori funzioni delle Ville Venete. [22]

     1. Le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice possono essere sede di stage per i percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 2009.

     2. Presso i locali di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, di proprietà regionale, sulla base di un provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, può essere ospitata la sede di un organismo di formazione iscritto nell’elenco regionale degli enti accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002 n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” ed operante nel settore del restauro dei beni culturali individuato secondo la procedura di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

 

     Art. 14. [23]

     (Omissis).

 

     Art. 15. Finanziamento dell’Istituto. [24]

     1. Le entrate dell’Istituto sono costituite da:

     a) un finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;

     b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;

     c) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;

     d) un fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 17;

     e) ogni altra eventuale entrata.

     2. La Giunta regionale può cedere altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto.

 

     Art. 16.

     1. La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è disciplinata dalla legge regionale di contabilità e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili [25].

     1 bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’Istituto ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” [26].

 

     Art. 17. Utilizzo dei finanziamenti. [27]

     1. I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:

     a) spese per il funzionamento e le attività dell’Istituto;

     b) servizio dei mutui di cui all’articolo 20;

     c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l’applicazione degli articoli 18 e 20;

     d) espropriazione ed acquisto, di ville, parchi e giardini, per i quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro, in nome e per conto della Regione sul cui territorio insiste l’immobile, nel cui patrimonio entreranno a far parte. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest’ultima;

     e) spese in misura non superiore al 20 per cento dei fondi assegnati per spese di investimento, per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico - artistico o aperte al pubblico.

 

     Art. 18. [28]

     1. I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

     2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l’Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all’esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l’Istituto deve accertare che il credito derivante dall’esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l’Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall’Istituto per la realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato.

     3. Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.

     4. La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

     5. Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente si avvale della procedura disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     6. Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle Ville Venete.

 

     Art. 19.

     Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.

 

     Art. 20.

     Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari [29].

     Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

     a) interesse storico o artistico della villa;

     b) entità qualitativa e qualitativa e urgenza del restauro;

     c) fruibilità della villa [30];

     d) [condizioni economiche inadeguate del proprietario] [31].

     Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro di cui all’articolo 18, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta [32].

 

     Art. 21. [33]

     1. L'iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora l'importo del mutuo non superi i 55 mila euro.

 

     Art. 22.

     Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito dell'Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare l'immobile o di promuoverne l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva, l’integrità del complesso monumentale e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione degli immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità [34].

 

     Art. 23.

     L'approvazione del progetto ai fini della concessione di mutui e contributi e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti i mutui e contributi ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all'Istituto, previo parere favorevole della competente Sovrintendenza [35].

     Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori l'Istituto può avvalersi dell'Ufficio regionale del Genio Civile.

 

     Art. 24.

     Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le norme vigenti in materia [36].

 

     Art. 25.

     1. Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all' organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

     2. Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni [37].

     3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell’Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni [38].

     3 bis. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di consentire l’effettiva armonizzazione del trattamento economico del personale dell’Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell’ente possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione regionale, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso l’Istituto [39].

     3 ter. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al trattamento economico, alla normativa regionale del personale dell’Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 [40].

     4. Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978, e utilizzato dalla Regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

     5. Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista dal II comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.

 

     Art. 25 bis. Supporto per le attività di gestione. [41]

     1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Istituto si avvale prevalentemente di proprio personale, assunto ai sensi dell’articolo 25.

     2. Fermo quanto previsto dall’articolo 23, secondo comma, l’Istituto, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico forniti dalle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento di attività inerenti alla gestione interna dell’ente.

     3. L’esercizio delle attività di cui al comma 2 da parte delle competenti strutture regionali è subordinato a formale richiesta dell’Istituto e nei limiti di quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

     4. L’Istituto, nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili al proprio interno, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sulla base di apposita convenzione, di personale in distacco dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

 

     Art. 26.

     I beni mobili, nonché gli immobili già appartenenti al cessato Ente Ville Venete, istituito con legge 6 marzo 1958, a. 243, e devoluti alla Regione del Veneto in conformità all'art. 1 del D.L. 30 marzo 1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, a. 222, sono gestiti dall'Istituto costituito con la presente legge.

     Per le Ville Venete situate nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia, l'Istituto provvederà ad esercitare le proprie funzioni d'intesa con i competenti Organi della predetta Regione.

     Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31 dicembre 1978, resta attribuito alla Regione, come previsto dalla legge 26 maggio 1978, a. 222.

 

     Art. 27.

     Fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione dell'Istituto un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 27 bis. Disposizioni urbanistiche per il territorio veneto. [42]

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, per le Ville Venete e le relative pertinenze è consentita ogni destinazione d’uso, anche in deroga allo strumento urbanistico comunale, ivi comprese le norme igienico-sanitarie, purché compatibile con la loro tutela e valorizzazione, nel rispetto del Codice e delle altre normative statali e regionali in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di urbanistica e di paesaggio che si esprime acquisito il parere favorevole del comune interessato.

     2. Ai fini della valorizzazione delle Ville Venete, l’Istituto segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado che ne deturpano il contesto figurativo e che possono determinare, ove disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, un credito edilizio ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

 

     Art. 27 ter. Osservatorio regionale per le Ville Venete. [43]

     1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per le Ville Venete.

     2. L’Osservatorio di cui al comma 1:

     a) predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per le finalità di cui all’articolo 2;

     b) propone azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione e valorizzazione delle Ville Venete.

     3. L’Osservatorio regionale di cui al comma 1, verifica le dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle Ville Venete, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei contesti paesaggistici delle Ville Venete.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposito provvedimento:

     a) la composizione dell’Osservatorio di cui al comma 1, garantendo la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto, e delle Associazioni dei proprietari di Ville Venete; la composizione dell’Osservatorio può essere integrata con la partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previo accordo;

     b) il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, i cui componenti dovranno riunirsi almeno due volte all’anno.

     5. Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 1 non spetta alcuna indennità o altra forma di compenso.

 

     Art. 27 quater. Sportello Unico delle Ville Venete. [44]

     1. È costituito presso l’Istituto lo Sportello Unico delle Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale in materia di Ville Venete.

     2. Il SUVV fornisce servizi informativi e operativi ai soggetti privati ed agli Enti locali per l’espletamento delle loro attività e garantisce la reciproca informazione fra l’IRVV e le altre strutture operanti nel settore, nonché fra i privati proprietari di Ville Venete e le amministrazioni pubbliche.

     3. Al fine di garantire la miglior fruizione del patrimonio storico-artistico delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità, il SUVV promuove le sinergie del territorio e il coordinamento tra i diversi settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione.

 

     Art. 27 quinquies. Norma transitoria. [45]

     1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso all’entrata in vigore delle modifiche della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

     Art. 27 sexies. Disciplina per la acquisizione della intesa. [46]

     1. L’intesa prevista dagli articoli 1, 2, 4, 9 e 17 è resa dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni, decorsi i quali senza alcun riscontro, se ne prescinde.

 

     Art. 28.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto per l'esercizio finanziario 1979 in L. 250 milioni; ad esso si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal recupero delle quote di ammortamento di mutui di cui all'art. il della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.

     Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo annuale con le modalità di cui all'art. 15 lett. a).

 

     Art. 29.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 79 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 35 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[6] Lettera abrogata dall'art. 35 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[7] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 1994, n. 39.

[8] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[14] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[15] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[16] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[19] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[22] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[23] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[25] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[26] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[28] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[29] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[31] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[32] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[33] Articolo sostituito dall'art. 33 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, già modificato dall'art. 79 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[34] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[35] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[36] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[37] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[38] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2021, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2021, n. 3.

[41] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 febbraio 2021, n. 3.

[42] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[43] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[44] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[45] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.

[46] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 24 ottobre 2019, n. 43.