§ 2.2.25 - Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.
Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla rocca di Monselice, denominata «Rocca di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:10/10/1989
Numero:43


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.2.25 - Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.

Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla rocca di Monselice, denominata «Rocca di Monselice s.r.l».

(B.U. n. 58 del 13 ottobre 1989).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata: «Rocca di Monselice s.r.l.», avente come scopo la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione.

     2. Possono partecipare alla società, oltre alla Regione, il Comune di Monselice e la Provincia di Padova.

 

     Art. 2.

     1. I beni di cui all'articolo 1 sono affidati in gestione alla società, con apposita convenzione, che deve prevedere:

     - la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni;

     -  l'utilizzazione dei beni anche al fine di organizzare convegni e manifestazioni e per altri usi connessi alle finalità istituzionali degli enti partecipanti alla società;

     - la possibilità per la società di concedere in uso i beni per il perseguimento di finalità comunque connesse agli scopi sociali.

 

     Art. 3.

     1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla preventiva accettazione dello statuto da parte della Giunta regionale.

     2. Lo statuto deve prevedere in particolare:

     - una durata della società non inferiore ad anni venti;

     - un capitale sociale di novanta milioni;

     - la non trasferibilità delle quote societarie a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     1. Per la costituzione della società è autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di una quota di lire trenta milioni.

 

     Art. 5.

     1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     2. La Regione provvede a nominare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione in proporzione alla quota di partecipazione, a norma dell'articolo 50 dello Statuto regionale.

 

     Art. 6.

     1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica riguardante le attività previste per l'anno successivo.

     2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, subito dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea della società.

     2 bis. [La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Società Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività di cui al comma 1] [1].

 

     Art. 7.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'affidamento in gestione alla società dei beni di cui all'articolo 1 e a definire i rapporti in essere con il Comune di Monselice, la Provincia di Padova e il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, derivanti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25.

 

     Art. 8.

     1. All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al «Fondo di riserva per le spese impreviste» di cui al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del cap. 70156 denominato «Partecipazione regionale nella società Rocca di Monselice» con lo stanziamento di lire 30 milioni per competenza e per cassa.


[1] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.