Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 07/09/1995 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6: "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...] |
Art. 2. Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72: "Attuazione della Legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni. |
Art. 3. Estinzione dei crediti inferiori a lire 20.000. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione". |
Art. 5. Deroga agli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane". |
Art. 6. Modifica degli articoli 95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio [...] |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 8. Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione. |
Art. 9. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 "Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali". |
Art. 10. Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18" come modificata con legge regionale 26 [...] |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi". |
Art. 12. Modifica delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere". |
Art. 13. Proroga generale dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale. |
Art. 14. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per [...] |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale". |
Art. 16. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del [...] |
Art. 17. Interventi per la salvaguardia di Venezia. |
Art. 18. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. |
Art. 19. Contributi straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. |
Art. 20. Contributo straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina. |
Art. 21. Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993. |
Art. 22. Contributo straordinario ai Gruppi consiliari. |
Art. 23. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre [...] |
Art. 24. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.45 – L.R. 7 settembre 1995, n. 41.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995. [1]
(B.U. n. 83 del 12 settembre 1995).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
limitatamente agli articoli non censurati dal Governo
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale con esclusione degli artt. 4, 6, 18 e 22, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 24
Art. 1. Modifiche alla
1. La tabella A allegata alla
Art. 2. Modifica della
1. [2].
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con il comma 1.
Art. 3. Estinzione dei crediti inferiori a lire 20.000.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Modifica dell'articolo 187 della
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 5. Deroga agli articoli 15 e 17 della
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della
2. Il piano regionale degli investimenti in montagna di cui al comma 1 dell'articolo 17 della
3. I programmi operativi, di cui al comma 2, possono comprendere spese correnti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Art. 6. Modifica degli articoli 95 e 119 della
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 7. Modifiche alla
1. I limiti d'importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla
2. All'articolo 3 della
3. [3].
4. All'articolo 37 della
5. L'articolo 51 della
Art. 8.
1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della
Art. 9. Disposizioni transitorie relative alla
1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti, previsti dalla
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme saranno poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 sarà proporzionalmente applicata.
Art. 10. Disposizioni transitorie relative alla
1. I programmi selezionati e approvati ai sensi della
Art. 11. Modifiche alla
Art. 12. Modifica delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere". [5]
Art. 13. Proroga generale dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.
1. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione abbia concesso un contributo ai sensi delle proprie leggi, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1996, intendendosi prorogati a tale data tutti i termini più brevi finora fissati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dei contributi richiamati dai commi 1 e 2, con obbligo di restituzione della parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14. Modifica della
Art. 15. Modifiche alla
1. [7].
2. All'articolo 33 della
Art. 16. Modifica dell'articolo 25 della
Art. 17. Interventi per la salvaguardia di Venezia.
1. La gestione dei fondi concessi agli enti attuatori degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ai sensi della
Art. 18. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 19. Contributi straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività socio-assistenziali svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nell'ambito dei principi generali e delle finalità di cui alla
2. I criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di uno specifico piano di riorganizzazione e risanamento da parte degli istituti di cui al comma 1.
Art. 20. Contributo straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.
1. A causa della situazione di emergenza creatasi nel comune di Chies d'Alpago a seguito dell'evoluzione della frana del Tessina, ai sensi e con le finalità previste dalla
Art. 21. Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del
1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del
a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 42 della
b) il parere è reso dal Comitato tecnico regionale di cui alla
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22. Contributo straordinario ai Gruppi consiliari.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 23. Modifica dell'articolo 2 della
Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
Tabella A- (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 50 della
[2] Sostituisce il 3° comma dell'art. 31 bis della
[3] Sostituisce il 3° comma dell'art. 9 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 130 della
[6] Integra l'art. 14 della
[7] Modifica l'art. 8 della
[8] Integra l'art. 25 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 58, comma 1, della
[10] Modifica il 3° comma dell'art. 2 della