Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/08/1993 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Obiettivi generali. |
Art. 3. Rete ospedaliera pubblica. |
Art. 4. Rete ospedaliera privata convenzionata e istituti di riabilitazione. |
Art. 5. Ospedali psichiatrici e case di salute. |
Art. 6. Modalità d'attuazione. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
§ 5.1.42 - Legge regionale 30 agosto 1993, n. 39.
Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria.
(B.U. 31-8-1993, n. 73).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge e gli allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante della medesima, dettano norme di attuazione dell'articolo 4 della
Art. 2. Obiettivi generali.
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella
a) la contestuale trasformazione/riconversione degli stabilimenti ospedalieri, non rientranti negli standards di cui alla citata normativa di riferimento in strutture residenziali per anziani e/o disabili di cui all'articolo 4 della
b) la costituzione di centri sanità così come definiti al punto 6 dell'allegato 1, di differente livello organizzativo, in relazione alla popolazione da servire ed alle altre strutture sanitarie esistenti, contestualmente alla riconversione trasformazione ospedaliera di cui alla lettera a);
c) la verifica e la eventuale reversione delle convenzioni con gli ospedali religiosi, le case di cura private e gli istituti di riabilitazione;
d) l'attuazione del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici e delle case di salute.
Art. 3. Rete ospedaliera pubblica.
1. La Giunta regionale provvede alla realizzazione dell'obiettivo di razionalizzazione e di riqualificazione della rete ospedaliera nel rispetto dei seguenti criteri:
a) valutazione degli attuali livelli di spedalizzazione e di attività ospedaliera complessiva regionale con riferimento all'articolo 4, comma 3, della
b) attivazione delle aree omogenee, della organizzazione dipartimentale, dei posti per assistenza a ciclo diurno, della spedalizzazione domiciliare, delle camere a pagamento; individuazione degli spazi per l'attività libero professionale dei medici. Individuazione vincolante, nell'ambito delle aree omogenee, dell'entità dei posti letto assegnati alle aree stesse;
c) riconsiderazione, in correlazione con quanto previsto al comma 2, delle previsioni contenute nell'attuale PSSR relativamente alle strutture programmate e non attivate, confermando quelle che risultino rappresentative di specifici ed indispensabili processi di qualificazione, anche modificandone la formula organizzativa;
d) eliminazione delle duplicazioni incongrue di divisioni e di servizi ospedalieri allorché l'unificazione consenta di soddisfare adeguatamente la domanda del relativo bacino d'utenza;
e) ridefinizione del funzionamento dei servizi di diagnosi e cura a carattere multizonale in forma regolamentata fra le unità locali socio- sanitarie;
f) revisione dell'assetto territoriale e funzionale dei servizi tecnico-economali ospedalieri su base multizonale regolamentata fra le unità locali socio-sanitarie.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della
a) un bacino d'utenza di almeno 60.000 abitanti;
b) un numero di ricoveri annui pari almeno a 6.000;
c) un numero di posti letto pari almeno a 250.
3. La rete ospedaliera pubblica e privata convenzionata, è riorganizzata con riferimento ai seguenti parametri regionali di dotazione e di funzionalità:
a) 5,5 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi dei posti letto per la riabilitazione e lungodegenza post acuzie per una quota pari a 1 posto letto per mille abitanti [1];
b) tasso di spedalizzazione del 160 per 1.000 abitanti;
c) utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua;
d) degenza media per acuti di 9 giorni;
e) tasso operatorio del 70 per cento;
f) un numero di interventi annui per sala operatoria pari almeno a 1.000;
g) un numero di parti pari almeno a 300 annui.
Art. 4. Rete ospedaliera privata convenzionata e istituti di riabilitazione.
1. La verifica e revisione delle convenzioni con gli ospedali religiosi classificati e case di cura private, ancorchè riconosciute presidio della unità locale socio-sanitaria, deve avvenire nel rispetto dei singoli ruoli e degli obiettivi della programmazione regionale, tenuto conto dei criteri di efficienza di cui al comma 3 dell'articolo 3.
2. La Giunta regionale, per le strutture private che presentano una prevalente connotazione lungodegenziale riabilitativa, valuta una loro trasformazione in residenze sanitarie assistenziali di cui all'articolo 4 della
3. La Giunta regionale definisce, altresì, la rete degli istituti di riabilitazione in convenzione ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 5. Ospedali psichiatrici e case di salute.
1. Gli ospedali psichiatrici e le case di salute ancora presenti nel territorio regionale sono definitivamente dismessi nel termine perentorio di tre esercizi finanziari, compreso quello di approvazione della presente legge.
2. Le persone ricoverate in ospedali psichiatrici e in case di salute sono accolte in strutture residenziali extraospedaliere, quali le comunità terapeutiche residenziali protette, le residenze sanitarie assistenziali, di cui all'articolo 4 della
Art. 6. Modalità d'attuazione.
1. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, presenta alla competente Commissione consiliare per il parere i provvedimenti di attuazione della presente legge, anche tenendo conto delle proposte pervenute in attuazione della
2. La Commissione consiliare si esprime nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte della Giunta di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
3. La Giunta regionale nei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 2 delibera i provvedimenti attuativi.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione la Giunta regionale individua, altresì, gli standards e gli strumenti di cui all'articolo 4 della
5. Le Unità locali socio-sanitarie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei provvedimenti di cui al comma 3, ne deliberano l'esecuzione con atti sottoposti ad approvazione regionale.
6. In caso di inosservanza da parte delle unità locali socio-sanitarie delle prescrizioni e del termine previsti dalla presente legge, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
Art. 7. Norma finanziaria.
(Omissis) [2].
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, N. 39 RELATIVA A:
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412 IN MATERIA
SANITARIA
ALLEGATO N. 1
Indirizzi per la rideterminazione della rete ospedaliera ed
extraospedaliera
1) La Regione Veneto considera un valore fondamentale il diritto alla salute dei cittadini sancito dalla legge n. 833/ 1978. Tale diritto si estrinseca nella erogazione di prestazioni e nel loro finanziamento definito dalle leggi nazionali e regionali, a prescindere dalle diverse forme di gestione che a tale fine possono essere adottate dalle singole ULSS per presidi, strutture e servizi.
La revisione/riduzione delle dotazioni di posti letto delle strutture ospedaliere deve essere operata considerando gli attuali livelli di attività e funzionalità (degenza media, tasso di occupazione dei posti letto, presenza media giornaliera, indice operatorio o simili) per una reale riduzione degli attuali livelli di spedalizzazione.
La riorganizzazione delle strutture ospedaliere e dei servizi delle ULSS, sulla base degli obiettivi definiti dalla presente legge fermo restando quanto previsto dalla
2) L'eventuale attivazione di strutture/servizi già previsti dal PSSR 1989/1991, è subordinata alla valutazione degli impegni finanziari ad essa connessi ed attuata solo per specifici ed indispensabili processi di specializzazione/qualificazione delle strutture in cui sono inseriti adottando anche formule organizzative differenti da quelle indicate dal PSSR 1989/ 1991.
3) La modifica dell'attuale assetto territoriale e dimensionale degli stabilimenti ospedalieri deve essere affrontata nell'ottica del superamento delle situazioni dualistiche.
4) Il processo di eliminazione delle duplicazioni deve essere perseguito tramite l'applicazione del criterio di unificazione, quantomeno direzionale, dei servizi di diagnosi e cura con particolare riferimento ai servizi di laboratorio analisi, di anestesia e rianimazione e di radiologia, tenuto conto dei parametri previsti all'articolo 3, comma 2.
Tale criterio, al fine di conseguire notevoli risparmi ed incrementi di produttività sia nell'utilizzo del personale che delle apparecchiature e dei materiali, va poi esteso anche ai servizi generali (servizi alberghieri quali ad esempio lavanderia, cucina, manutenzioni tecnologiche e ai servizi di farmacia, nonché servizi quali: informatica, ingegneria) adottando, ove possibile, attraverso accordi fra le ULSS, la multizonalità dei servizi sopra indicati regolamentato tra le ULSS.
5) Per le realtà territoriali il cui processo di eliminazione delle situazioni dualistiche conduce alla riconversione delle strutture o di pane di esse in RSA e strutture per attività socio-assistenziali, deve essere contestualmente prevista l'attivazione di centri sanità, di cui al punto 6, in collegamento con l'attivazione del servizio di urgenza ed emergenza medica.
6) Per centro sanità si intende una aggregazione di funzioni sanitarie, parametrate secondo le esigenze delle diverse aree territoriali e articolate su differenti livelli, in base alla loro collocazione territoriale ed alla loro distanza dallo stabilimento ospedaliero più vicino che agisce in collegamento con il servizio di urgenza ed emergenza medica.
7) I centri sanità garantiscono una gamma di attività massime comprensive di:
a) attività distrettuali che complessivamente garantiscano all'assistito tutte le prestazioni sanitarie a livello di base;
b) attività ambulatoriale: in particolare l'ospedale di riferimento dovrà garantire una continuità terapeutica mediante il decentramento delle attività specialistiche;
c) attiviti di guardia medica e turistica;
d) pronto intervento e trasporto urgente sulle 12/24 ore collegato con il servizio di urgenza ed emergenza medica.
8) Il processo di razionalizzazione/riorganizzazione del sistema ospedaliero deve coinvolgere tutti i presidi presenti sul territorio del Veneto, compresi quelli a valenza regionale e sede di Università per i quali si deve agire nel senso di una riduzione della presenza delle specialità di base a favore delle altre specialità, dello sviluppo delle attività di ricerca, didattica e di riferimento scientifico e terapeutico nel territorio regionale e della razionalizzazione delle strutture iperspecializzate.
La qualificazione e specializzazione di tali presidi deve essere opportunamente realizzata anche tramite l'adozione di formule organizzative meno costose trasformando parte dei servizi autonomi in servizi aggregati.
9) Per il raggiungimento, nel più breve arco temporale possibile, di livelli assistenziali di emergenza sanitaria territorialmente uniformi deve essere potenziata l'area delle urgenze ed emergenze sanitarie tramite la rideterminazione delle dotazioni di posti letto assegnate all'assistenza sub-intensiva e la conseguente e contestuale rideterminazione delle dotazioni di posti letto assegnate alla terapia intensiva.
Nel procedere a tale rideterminazione deve comunque tenersi conto di quanto già realizzato sulla base delle indicazioni del PSSR 1989/1991 nonché delle esperienze maturate che hanno dimostrato il raggiungimento di migliori risultati medicalizzando il soccorso primario, cioè portando il più rapidamente possibile l'intervento sanitario al paziente e non viceversa.
10) Si ritiene opportuno riconoscere, in relazione al fabbisogno, una articolata funzione riabilitativa, la cui realizzazione può avvenire a livello divisionale oppure di sezione aggregata in relazione alle esigenze quantitative di posti letto definite in base alla domanda dell'utenza.
11) La determinazione della dotazione dei presidi ospedalieri pubblici delle ULSS deve essere articolata in due sezioni distinte.
Nella prima sezione devono essere contenute le indicazioni di dotazione e le relative direttive riferite alle strutture di ricovero dotate di posti letto, distinte in 4 aree funzionali omogenee: area medica, area riabilitativa, area chirurgica ed area materno-infantile. La dotazione per le terapie intensive non costituisce una specifica area funzionale omogenea, ma deve essere puntualmente evidenziata nelle direttive.
Nella seconda sezione devono invece essere contenute le dotazioni di servizi di diagnosi e cura che, sebbene non specificamente articolate in aree omogenee, devono comunque essere ridistribuite per aree funzionali omogenee così come le strutture di ricovero.
12) In conformità alle disposizioni contenute nel DPR 20 ottobre 1992 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249) concernente l'attivazione dei posti di assistenza ciclo diurno negli ospedali, le ULSS, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, convertono almeno il 10 per cento dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna al fine di adottare il day-hospital come metodologia organizzativa in tempi quanto più brevi possibile.
13) Una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto deve essere destinata all'istituzione di camere a pagamento con trattamento alberghiero.
14) In coerenza con gli obiettivi posti dal PSSR 1989/ 1991 va mantenuto e potenziato il criterio dell'organizzazione dipartimentale dei servizi.
15) Nel processo di dismissione degli ospedali psichiatrici e delle case di salute, va confermato il modello organizzativo di un unico dipartimento di psichiatria, per ogni ULSS, eventualmente articolato su più équipes territoriali pluriprofessionali, provvedendo all'attivazione ed allo sviluppo di strutture alternative quali: comunità terapeutiche residenziali protette e comunità alloggio a gestione diretta o in convenzione. L'intera disponibilità di unità di personale in servizio, derivante dalla chiusura/trasformazione delle strutture ospedaliere manicomiali, cui può aggiungersi l'ulteriore disponibilità derivante dalla organizzazione/razionalizzazione della rete ospedaliera generale è destinata al potenziamento dell'èquipe psichiatrica per attivare le comunità residenziali extraospedaliere a diverso grado di protezione.
16) Al fine dell'effettiva dismissione degli ospedali psichiatrici e case di salute, le risorse finanziarie, a carico del Fondo sanitario nazionale, devono essere ripartite e distribuite secondo una quota giornaliera individuale omnicomprensiva, assegnata nominativamente al paziente individuato sino a che non trovi altra idonea sistemazione, con oneri anche parziali, a carico della Pubblica amministrazione ed in ogni caso per il periodo massimo indicato.
ALLEGATO N. 2 |
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REGIONE DEL VENETO |
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DOTAZIONE DI POSTI LETTO PER 1.000 ABITANTI |
DISTRIBUZIONE PER SINGOLA AREA FUNZIONALE OMOGENEA |
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SPECIALITA' POSTI LETTO |
X 1000 AB. |
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Cardiologia + UCIC |
Dermatologia |
Diabetologia e mal ricambio |
Ematologia |
Endocrinologia |
Gastroenterologia |
Geriatria |
Malattie infettive |
Medicina generale |
Medicina del lavoro |
Nefrologia |
Neurologia |
Oncologia |
Pneumologia e TBC |
Psichiatria |
Radioterapia |
Reumatologia |
----------------------------------------------------- |
Tot. area funz. omogenea medica 2,38 |
----------------------------------------------------- |
Lungodegenza |
Recupero e rieducazione funzionale |
Riabilitazioni specialistiche |
----------------------------------------------------- |
Tot. area funz. omog. riablitativa 0,58 |
----------------------------------------------------- |
Anestesia e rianimazione |
Cardiochirurgia |
Chirurgia generale |
Ch. maxillo-facciale e Odontoiatria |
Chirurgia plastica |
Chirurgia toracica |
Chirurgia vascolare |
Neurochirurgia |
Oculistica |
Ortopedia e traumatologia |
Otorinolaringoiatria |
Urologia |
----------------------------------------------------- |
Tot. area funz. omog. chirurgica 2,38 |
----------------------------------------------------- |
Chirurgia pediatrica |
Ostetricia e ginecologia |
Patologia neonatale |
Pediatria |
----------------------------------------------------- |
Tot. area funz. omog. materno-inf. 0,66 |
----------------------------------------------------- |
TOTALE 6.00 |
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[1] Lettera così sostituita dall'art. 67 della
[2] Articolo abrogato con l'art. 53 della