§ 3.1.21 - Legge Regionale 10 settembre 1981, n. 57.
Associazionismo dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:10/09/1981
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali.
Art. 3.  Revoca del riconoscimento.
Art. 4.  Albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Comitato regionale delle unioni tra associazioni dei produttori agricoli.
Art. 7.  Contributi alle associazioni e alle unioni regionali.
Art. 8.  Contributi per l'attuazione di programmi.
Art. 9.  Anticipazioni.
Art. 10.  Associazioni riconosciute da altre leggi.
Art. 11.  Presentazione delle domande di contributo.
Art. 12.  Rinvii.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.21 - Legge Regionale 10 settembre 1981, n. 57. [1]

Associazionismo dei produttori agricoli.

(B.U. n. 41 del 14-9-1981).

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina l'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78, n. 2083/80, n. 2084/80 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 2. Requisiti e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali.

     La Regione, con le modalità di cui ai successivi commi, riconosce le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni regionali che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78 e n. 2083/80 e dagli articoli 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     A tal fine, i requisiti inerenti al volume minimo di produzione annua e al fatturato, nonchè il numero minimo di associati richiesto sono stabiliti nelle tabelle sub A) e B) che formano parte integrante della presente legge.

     Le unioni regionali devono essere costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione.

     Per ottenere il riconoscimento, le associazioni e le unioni regionali devono presentare al Presidente della Giunta regionale una domanda corredata dai seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatto ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e degli articoli 2 e 5 della legge n. 674/78;

     b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico del libro sociale;

     c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o dell'unione attestante il volume di produzione annua o il fatturato dell'ente, secondo quanto è previsto nelle tabelle A) e B).

     Il riconoscimento è concesso con decreto del Dirigente del dipartimento competente [2] entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

 

     Art. 3. Revoca del riconoscimento.

     Il riconoscimento di una associazione o di una unione è revocata qualora vengano compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali o vengano a mancare i requisiti per i quali fu concesso.

     La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida e sentito il comitato di cui all'articolo 6.

     La revoca comporta l'immediata cancellazione dall'albo di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. Albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali riconosciute.

     Presso la Giunta regionale è istituito l'albo pubblico regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali, nel quale esse sono iscritte d'ufficio non appena il decreto di riconoscimento è divenuto esecutivo.

     Nell'albo devono essere registrate le indicazioni di cui all'articolo 33, secondo comma, del codice civile.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     La vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalle associazioni dei produttori agricoli e dalle relative unioni è esercitata dalla Giunta regionale.

     Le associazioni di produttori iscritte all'albo e le relative unioni riconosciute hanno l'obbligo di tenere:

     a) il libro giornale;

     b) il libro degli inventari;

     c) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati: il nome di ciascun associato, terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle proprie consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni di tali elementi;

     d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'associazione o dell'unione;

     e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annualmente annotate le quantità di prodotto immesso sul mercato, tramite l'associazione, da parte dei singoli produttori associati o, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno, inoltre, annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato.

     Le associazioni e le relative unioni riconosciute devono trasmettere alla Giunta regionale - entro 15 giorni dall'adozione - le deliberazioni di approvazione di cui all'articolo 2 - secondo comma, punto 4) - della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 6. Comitato regionale delle unioni tra associazioni dei produttori agricoli.

     Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di cui all'articolo 11 della legge n. 674/78 con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.

     Esso è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai rappresentanti designati da ciascuna delle unioni legalmente riconosciute in misura proporzionale al numero dei produttori delle associazioni aderenti con almeno un rappresentante per ciascuna unione fino ad un massimo di cinque, e da un rappresentante della Regione con funzioni consultive, senza diritto di voto, designato con deliberazione della Giunta regionale.

     Il Comitato è integrato ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Il Presidente del Comitato viene eletto tra i rappresentanti delle unioni indicate al secondo comma del presente articolo.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

     Il Comitato può articolarsi in sottocomitati di settore per ognuno dei comparti produttivi omogenei.

     Il Comitato, oltre all'attività di coordinamento delle unioni, esprime pareri sui programmi di sviluppo agricolo e sulle leggi regionali concernenti il settore agricolo e ogni qualvolta sia richiesto dagli organi regionali.

     Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento per il funzionamento del Comitato.

     Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato regionale in mancanza dei rappresentanti delle unioni riconosciute, un rappresentante delle associazioni dei produttori riconosciute.

 

     Art. 7. Contributi alle associazioni e alle unioni regionali.

     I contributi di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono concessi dalla Giunta regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e dall'articolo 1 del regolamento C.E.E. n. 2084/80, per i primi tre anni dalla data del riconoscimento:

     a) alle associazioni per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente nella misura massima del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato che comunque non potrà superare, rispettivamente, il 60 per cento, il 40 per cento ed il 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;

     b) alle unioni per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente, nella misura massima del 60 per cento, del 40 per cento e del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

     I contributi di cui al punto b) del comma precedente non potranno comunque superare l'importo globale pari a 50.000 unità di conto.

 

     Art. 8. Contributi per l'attuazione di programmi.

     La Giunta regionale può concedere alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore produttivo di appartenenza.

 

     Art. 9. Anticipazioni.

     La Giunta regionale concede alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute anticipazioni nella percentuale definita annualmente dalla Giunta nelle misure massime del 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sulla base della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 11.

 

     Art. 10. Associazioni riconosciute da altre leggi.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni riconosciute da altre leggi.

 

     Art. 11. Presentazione delle domande di contributo.

     Per ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 le associazioni e le unioni regionali riconosciute devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda corredata dalla seguente documentazione:

     1) da una relazione programmatica di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;

     2) dal bilancio preventivo per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta;

     3) dall'estratto autentico del libro carico e scarico;

     4) dall'estratto autentico del libro soci;

     5) dalla copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti, limitatamente alla domanda di aiuti riferita al secondo ed al terzo anno.

 

     Art. 12. Rinvii.

     Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si fa rinvio alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ed ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78 (rectius), n. 2083/80 e n. 2084/80 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 8 della presente legge si farà fronte mediante l'iscrizione in entrata delle assegnazioni statali previste dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e deliberate dal C.I.P.A.A.

     In caso di insufficienza di assegnazioni statali, saranno disposti finanziamenti aggiuntivi con legge di bilancio.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 

 

         Allegato A - Requisiti per le associazioni di produttori

__________________________________________________________________

     Prodotto                Volume di produzione    Numero minimo

                             o fatturato             di membri

__________________________________________________________________

Bovini (vivi o macellati):

a) bufalini [1]                   3.000 U.B.A.             100

b) altri bovini [1]              48.000 U.B.A.             200

Suini [1]                        33.000 capi               200

Ovini e caprini [1] (vivi

o macellati)                     12.000 capi               150

Polli, altri volatili da

cortile e conigli domestici

[2] (vivi o macellati)          220.000 capi               200

Uova [2]                        520.000 galline ovaiole    200

Latte, formaggi e latticini:

a) di vacca [3]                  57.000 tonnellate         200

b) di bufala [3]                  5.000 tonnellate         100

c) di pecora o di capra [3]       2.000 tonnellate         100

Miele naturale [4] (rimane

fisso)                          150.000 U.C.E.              50

Piante vive e prodotti della

floricoltura                    2,5 milioni di U.C.E. [4]  100

Patate [5]:

a) da consumo                    16.000 tonnellate         300

b) novelle                        5.000 tonnellate         300

Frutta tropicale                     30 ba                  10

Cereali [6]:

a) frumento tenero e granturco   60.000 tonnellate         300

b) frumento duro                 12.000 tonnellate         300

c) riso                          10.000 tonnellate         150

Semi oleosi                     2 milioni di U.C.E. [4]    200

Piante utilizzate

principalmente in profumeria,

medicina, ecc.                  0,8 milioni di U.C.E.       40

Olive da olio (in olio)           1.200 tonnellate         300

__________________________________________________________________

 

 

Note valide per le tabelle A) e B):

[1] Se l'associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di

produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in U.B.A., tra

quelli relativi alle specie interessate.

     Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in U.B.A. ai sensi del presente regolamento è quella di cui all'allegato della direttiva 75/268/CEE. Per i suini, la conversione è la seguente:

     - suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg. (per 100 capi): 2,7 U.B.A.;

     - scrofe riproduttrici di 50 kg. o più: 0,5 U.B.A.;

     - altri suini: 0,3 U.B.A.

[2] Se l'associazione riguarda contemporaneamente gli allevamenti avicoli o

di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra

quelli previsti per ciascuno dei settori.

[3] Se l'associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e

quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è

quello previsto per il latte di vacca.

[4] Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice

dei prezzi agricoli.

[5] Se l'associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le

patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da

consumo.

[6] Se l'associazione riguarda vari cereali, il volume minimo è il più

elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.

[7] Non si applica per il settore della barbabietola da zucchero.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[2] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.