§ 6.2.2A - Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:27/01/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo.
Art. 3.  Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto".
Art. 4.  Deleghe alle Province.
Art. 5.  Interventi regionali di politica del lavoro.
Art. 6.  Spese tramite organi esterni.
Art. 7.  Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale.
Art. 8.  Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata.
Art. 9.  Ridefinizione rapporti ospedalità privata.
Art. 10.  Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica.
Art. 11.  Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica.
Art. 12.  Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità.
Art. 13.  Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta.
Art. 14.  Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari.
Art. 15.  Fondo Sociale.
Art. 16.  Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.
Art. 17.  Concorso finanziario utenti servizi socio-sanitari.
Art. 18.  Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Art. 19.  Energia.
Art. 20.  Trasporti.
Art. 21.  Trasporto pubblico locale.
Art. 22.  Alienazione di beni immobili.
Art. 23.  Incentivazione turistico-ricettiva.
Art. 24.  Piani urbanistici.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.2A - Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993).

(B.U. n. 9 del 29 gennaio 1993).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1995 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo. [1].

 

     Art. 3. Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". [2]

     1. [3];

     2. [4].

 

     Art. 4. Deleghe alle Province.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1993, con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

 

     Art. 5. Interventi regionali di politica del lavoro.

     1. Al fine di affrontare particolari situazioni di tensione in materia di politica del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 da utilizzarsi a norma dell'art. 24 della medesima legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (cap. 72080).

     2. Per l'anno 1993 le risorse a valere sul cap. 20592 sono destinate, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, ad iniziative funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore artigiano, da attuarsi mediante una convenzione con l'EBAV (Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto).

 

     Art. 6. Spese tramite organi esterni.

     1. La facoltà prevista dall'art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla Regione è sospesa per l'anno 1993.

     2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95 bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.

 

     Art. 7. Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale. [5]

 

     Art. 8. Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata.

     1. - 5. [6]

     6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Ridefinizione rapporti ospedalità privata.

     1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via sperimentale ed a decorrere dal 1° marzo 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazione di categoria.

     2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di spedalizzazione diurna, nonché le prestazioni specialistiche, fruite in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio sanitaria della Regione.

     3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura onnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.

 

     Art. 10. Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica.

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali effettuata nel rispetto dei criteri di:

     a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;

     b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;

     c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonché degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti [7].

     2. Contestualmente le Unità locali socio-sanitarie provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.

     3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.

     4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con D.P.R. 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio-sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Unità locale socio-sanitaria, per branche e prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione, potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c) segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991. Analoga rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le prestazioni ad alto contenuto tecnologico [8].

     4 bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono [9].

 

     Art. 11. Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica.

     1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.

     2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.

     3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria e a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali socio sanitarie.

     4. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

     5. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

     6. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

     7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.

 

     Art. 12. Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità.

     1. E' istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità, cui le Unità locali socio-sanitarie devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.

     2. E' istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e proporre modi organizzativi più agili, di facile accesso ai servizi, di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure burocratiche e di risparmio di risorse.

 

     Art. 13. Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta.

     1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica proposta di regolamentazione della funzione ispettiva.

 

     Art. 14. Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari.

     1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, restando invariata la quota spettante ai medesimi, è raddoppiata.

 

     Art. 15. Fondo Sociale.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, modificazioni ai criteri di ripartizione del Fondo Sociale, di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e ai paragrafi 6.1. e 6.2. del Piano Sociale Regionale (legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.)

 

     Art. 16. Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28. [10]

 

     Art. 17. Concorso finanziario utenti servizi socio-sanitari.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso finanziario degli utenti dei servizi socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.

 

     Art. 18. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2 miliardi da destinare al finanziamento di iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani e la sua trasformazione in compost (cap. 50270).

 

     Art. 19. Energia.

     1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 "Contributi della Regione per la metanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di metanizzazione di cui all'art. 2 della medesima legge anche sotto forma di:

     - contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento;

     - contributi in forma attualizzata sui mutui contratti dai beneficiari di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 che gestiscono direttamente il servizio da almeno cinque anni.

 

     Art. 20. Trasporti. [11]

     [1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" la Regione è autorizzata a finanziare interventi sperimentali per il transito gratuito di particolari veicoli aventi massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.

     2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le società autostradali e con gli Enti locali interessati, con una quota di finanziamento regionale non superiore al 65 per cento della spesa complessiva (cap. 45286).]

 

     Art. 21. Trasporto pubblico locale.

     1. Per l'anno 1993 in relazione a comprovate situazioni di difficoltà nella gestione economico finanziaria delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi di cui al titolo III della medesima legge anche oltre il limite della bimestralità anticipata di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

 

     Art. 22. Alienazione di beni immobili. [12]

 

     Art. 23. Incentivazione turistico-ricettiva.

     1. Lo stanziamento iscritto al cap. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e dichiarate ammissibili sulla base del provvedimento di riparto 1992.

 

     Art. 24. Piani urbanistici.

     1. Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è prorogato al 31 ottobre 1993.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 12; 2 aprile 1985, n. 30, art. 15; 28 gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, art. 5; 6 settembre 1988, n. 43, art. 8, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 35 della L.R. 30 luglio 1991, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[3] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[4] Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della L.R. 8 maggio 1989, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55.

[6] Commi abrogati dall'art. 68 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[10] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 26, L.R. 9/2005, con la decorrenza ivi indicata. Aggiungeva il comma 6 all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1991, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 1994, n. 11.