Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 27/01/1993 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamenti. |
Art. 2. Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo. |
Art. 3. Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto". |
Art. 4. Deleghe alle Province. |
Art. 5. Interventi regionali di politica del lavoro. |
Art. 6. Spese tramite organi esterni. |
Art. 7. Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale. |
Art. 8. Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata. |
Art. 9. Ridefinizione rapporti ospedalità privata. |
Art. 10. Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica. |
Art. 11. Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica. |
Art. 12. Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità. |
Art. 13. Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta. |
Art. 14. Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari. |
Art. 15. Fondo Sociale. |
Art. 16. Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28. |
Art. 17. Concorso finanziario utenti servizi socio-sanitari. |
Art. 18. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. |
Art. 19. Energia. |
Art. 20. Trasporti. |
Art. 21. Trasporto pubblico locale. |
Art. 22. Alienazione di beni immobili. |
Art. 23. Incentivazione turistico-ricettiva. |
Art. 24. Piani urbanistici. |
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.2A - Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993).
(B.U. n. 9 del 29 gennaio 1993).
Art. 1. Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1995 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della
Art. 2. Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo. [1].
Art. 3. Modificazioni alla
1. [3];
2. [4].
Art. 4. Deleghe alle Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
Art. 5. Interventi regionali di politica del lavoro.
1. Al fine di affrontare particolari situazioni di tensione in materia di politica del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 24 della
2. Per l'anno 1993 le risorse a valere sul cap. 20592 sono destinate, ai sensi dell'art. 27 della
Art. 6. Spese tramite organi esterni.
1. La facoltà prevista dall'art. 95 bis della
2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95 bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.
Art. 7. Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale. [5]
Art. 8. Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata.
1. - 5. [6]
6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 9. Ridefinizione rapporti ospedalità privata.
1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via sperimentale ed a decorrere dal 1° marzo 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazione di categoria.
2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di spedalizzazione diurna, nonché le prestazioni specialistiche, fruite in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio sanitaria della Regione.
3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura onnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.
Art. 10. Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della
a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;
c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonché degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti [7].
2. Contestualmente le Unità locali socio-sanitarie provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.
3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.
4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5,
4 bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono [9].
Art. 11. Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica.
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.
2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.
3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria e a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali socio sanitarie.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
5. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
6. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.
Art. 12. Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità.
1. E' istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità, cui le Unità locali socio-sanitarie devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.
2. E' istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e proporre modi organizzativi più agili, di facile accesso ai servizi, di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure burocratiche e di risparmio di risorse.
Art. 13. Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta.
1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica proposta di regolamentazione della funzione ispettiva.
Art. 14. Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari.
1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, restando invariata la quota spettante ai medesimi, è raddoppiata.
Art. 15. Fondo Sociale.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, modificazioni ai criteri di ripartizione del Fondo Sociale, di cui all'art. 15 della
Art. 16. Modifica
Art. 17. Concorso finanziario utenti servizi socio-sanitari.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso finanziario degli utenti dei servizi socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.
Art. 18. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 19. Energia.
1. Nell'ambito delle finalità della
- contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento;
- contributi in forma attualizzata sui mutui contratti dai beneficiari di cui all'art. 2 della
[1. Nell'ambito delle finalità previste dalla
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le società autostradali e con gli Enti locali interessati, con una quota di finanziamento regionale non superiore al 65 per cento della spesa complessiva (cap. 45286).]
Art. 21. Trasporto pubblico locale.
1. Per l'anno 1993 in relazione a comprovate situazioni di difficoltà nella gestione economico finanziaria delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale di cui alla
Art. 22. Alienazione di beni immobili. [12]
Art. 23. Incentivazione turistico-ricettiva.
1. Lo stanziamento iscritto al cap. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 relativo agli interventi previsti dalla
Art. 24. Piani urbanistici.
1. Il termine di cui all'art. 14 della
2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi della
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A
(Omissis)
[1] Sostituisce il comma 1, art. 35 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[3] Sostituisce l'art. 13 della
[4] Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[6] Commi abrogati dall'art. 68 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 26 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 13 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della