§ 2.2.62 - L.R. 9 gennaio 2012, n. 1.
Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:09/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituzione e funzioni della Commissione
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Composizione della Commissione e funzionamento
Art. 4.  Relazione finale
Art. 5.  Organizzazione
Art. 6.  Norma finanziaria


§ 2.2.62 - L.R. 9 gennaio 2012, n. 1.

Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

(B.U. 13 gennaio 2012, n. 4)

 

Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione

1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione è istituita, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, la Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.

 

     Art. 2. Compiti

1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l’attività gestionale dell’ARPAV a decorrere dall’anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:

a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;

b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all’esterno;

c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;

d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;

e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.

 

     Art. 3. Composizione della Commissione e funzionamento

1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, comma 6, e dell’articolo 19 del Regolamento del Consiglio regionale.

4. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell’ARPAV hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d’ufficio.

5. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.

 

     Art. 4. Relazione finale

1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

 

     Art. 5. Organizzazione

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.

2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2011-2013.