Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/04/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di [...] |
Art. 2. 1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di [...] |
Art. 33. 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005 |
Art. 34. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione |
§ 5.2.163 - L.R. 29 aprile 2003, n. 4.
Bilancio di previsione per l’anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005.
(B.U. 30 aprile 2003 – S.O. n. 2).
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.
Art. 3.
1. E’ approvato in euro 9.991.970.000 in termini di competenza ed in euro 8.539.666.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2003 [1].
Art. 4.
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13).
Art. 5.
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della
Art. 6.
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della
Art. 7.
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della
Art. 8.
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.
Art. 9.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della. spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2001 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi Integrati d’Area approvati a termini della
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
Art. 10.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2, della legge regionale l2 marzo 1976, n.12, necessarie per l’attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a’ termini dell’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995.
Art. 11.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa (UPB S03.003 - cap. 03008) in corrispondenza con l’accertamento di nuove entrate di cassa.
Art. 12.
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Art. 13.
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
Art. 14.
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del
Art. 15.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad Unità previsionali di base differenti.
Art. 16.
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della
Art. 17.
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base, della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del Direttore del servizio “Gestione del personale” dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (UPB S02.045) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.
Art. 18.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998 - 2001, e nei limiti dell’importo indicato nel medesimo articolo, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 19.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03145 e 03146 (UPB S03.060) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l’attuazione di programmi cofinanziati dell’Unione Europea da imputarsi al capitolo 02053 (UPB S02.035).
Art. 20.
1. 1 trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto dei territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260:000.
Art. 21. [2]
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto, al trasferimento delle somme sussistenti in conto del capitolo 03216 (UPB S03.054) a favore del capitolo 04072 (UPB S04.022) anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della
Art. 22.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 32404, 32405 (UPB E01.025), 36203-01 (UPB E08.042) e 36203-02 (UPB E08.026) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma 5, della
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano richiesto - a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 9, comma 3, della
Art. 23.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.020), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della carta tecnica regionale, in conto .del capitolo 04198 (UPB S04.064) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della carta medesima e della produzione di materiale cartografico.
Art. 24. [3]
1. Ai sensi del comma 3 dell’art.35 della
Art. 25.
1. Ai fini dell’applicazione del
Art. 26.
1. Lo stanziamento dì cui alla
2. Le somme comunque sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.045 - Cap. 06178 - attinenti ai contributi per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole, sono trasferite in capitoli di nuova istituzione, recanti il medesimo oggetto, nell’ambito delle UPB di cui al comma 1 accese in capo ai rispettivi Servizi ripartimentali dell’agricoltura. Al trasferimento si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 27.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell’articolo 26 della
Art. 28.
1. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla
Art. 29.
1. Per le finalità previste dall’articolo 164, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al
Art. 30.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12114 (UPB S12.028), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della
2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della
Art. 31.
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 32.
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005 nel testo allegato alla presente legge.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
BILANCIO PLURIENNALE
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Allegati [4]
(Omissis).
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.
[2] Articolo così modificato dall’art. 7 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 7 della
[4] Tabelle 01, 03, 04, 10, 11 e 12 rettificate con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.