Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/04/2002 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di [...] |
Art. 2. 1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata [...] |
Art. 3. 1. E’ approvato in euro 10.074.240.000 in termini di competenza ed in euro 6.417.341.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2002. |
Art. 4. 1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti [...] |
Art. 5. 1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione [...] |
Art. 6. 1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge. |
Art. 7. 1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti [...] |
Art. 8. 1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 delle legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione d somme avute in deposito o per il pagamento di quote di [...] |
Art. 9. 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. |
Art. 10. 1. Al fine dell’attuazione del comma dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme [...] |
Art. 11. 1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il Direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e [...] |
Art. 12. 1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03145 e 03146 ed al capitolo 02054 (UPB S03.060) le somme [...] |
Art. 13. 1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere [...] |
Art. 14. l. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a [...] |
Art. 15. l. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico [...] |
Art. 16. 1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d’entrata 35013 (UPB [...] |
Art. 17. l. Le spese di cui al capitolo 11251 (UPB S11.057) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale n. 11 [...] |
Art. 21. 1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute [...] |
Art. 22. 1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, [...] |
Art. 23. 1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi all’Imposta Regionale sulle [...] |
Art. 24. 1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno 1998, per l’utilizzazione [...] |
Art. 25. 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 nel testo allegato alla presente legge. |
Art. 26. 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004. |
Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.155 - L.R. 22 aprile 2002, n. 8.
Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004.
(B.U. 22 aprile 2003, n. 12 – S.O. n. 2).
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.
1. E’ approvato in euro 10.074.240.000 in termini di competenza ed in euro 6.417.341.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2002.
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’adesione al patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili.
2. A tal fine l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale ridetermina, con proprio decreto, le autorizzazioni di cassa disposte nel bilancio per l’anno 2002.
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2002 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13).
1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della
1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 delle
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.
1. Al fine dell’attuazione del comma dell’articolo 31 della
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il Direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del Direttore del servizio "Gestione del personale" dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (UPB S02-045)-ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna Direzione generale.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03145 e 03146 ed al capitolo 02054 (UPB S03.060) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l’attuazione di Programmi cofinanziati dell’Unione Europea da imputarsi al capitolo 02053 (UPB S02.035) [1].
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 259.000.
l. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell’articolo 26 della
l. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.002) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d’entrata 35013 (UPB E11.024), le somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della
l. Le spese di cui al capitolo 11251 (UPB S11.057) possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell’articolo 43 della
Art. 18.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12074 e 1207; (UPB S12.027), ai vari capitoli esistenti ed: quelli da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della
2. Con le stesse modalità indicate al commi 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 del la
Art. 19.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 (UPB E01.025) e 36203 (UPB E08.027) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 2002, degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma 5, della
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto, a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 9, comma 3, della
Art. 20.
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l’istituzione di: appositi capitoli negli stati di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2001 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui con tratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico de: bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai Programmi Integrati d’Area approvati a’ termini della
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000 - 2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato, entro cinque giorni, alla competente Commissione consiliare.
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione Consiliare; le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del
2. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004 nel testo allegato alla presente legge.
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2002-2003-2004.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Allegati [2]
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall’art. 7 della
[2] Allegati modificati dall’art. 9 della