§ 57.2.2B - Legge 14 gennaio 1975, n. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:14/01/1975
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 2.      Al terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: "studenti", sono aggiunte le seguenti: "che non abbiano raggiunto la maggiore età".
Art. 3.      Al secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 4.      All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei [...]
Art. 7.      E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 8.      All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 57.2.2B - Legge 14 gennaio 1975, n. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(G.U. 14 gennaio 1975, n. 12)

 

     Art. 1.

     Al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente lettera:

     "d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe".

 

          Art. 2.

     Al terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: "studenti", sono aggiunte le seguenti: "che non abbiano raggiunto la maggiore età".

 

          Art. 3.

     Al secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

     "h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

     i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

     Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

     l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole".

     Il nono comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso".

 

          Art. 4.

     All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     "Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonchè l'impiego dei mezzi finanziari".

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età".

 

          Art. 6.

     Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

 

          Art. 7.

     E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive integrazioni e modificazioni.

     Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato è devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

 

          Art. 8.

     All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

     Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuola popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

     Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

     Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie, da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareti espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma".