§ 2.8.91. - L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante: "Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:02/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Rata di ammortamento.
Art. 2.  Massimali di spesa agevolabili.
Art. 3.  Finanziamenti tramite Artigiancassa.
Art. 4.  Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi.
Art. 5.  Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi.
Art. 6.  Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi.
Art. 7.  Consolidamento finanziario.
Art. 8.  Differimento delle rate insolute.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 2.8.91. - L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante: "Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40".

 

Art. 1. Rata di ammortamento. [1]

 

     Art. 2. Massimali di spesa agevolabili. [2]

 

     Art. 3. Finanziamenti tramite Artigiancassa. [3]

 

     Art. 4. Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi. [4]

 

     Art. 5. Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi. [5]

 

     Art. 6. Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi. [6]

 

     Art. 7. Consolidamento finanziario. [7]

 

     Art. 8. Differimento delle rate insolute. [8]

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito quest'ultimo dall'articolo 7 della presente legge, valutati in annue lire 2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla Legge 7 agosto 1971, n. 685.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12 bis, commi 5 e 6, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito dall'articolo 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

     5. Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni.

 

 


[1] Integra l'art. 3 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[2] Modifica l'art. 9 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[3] Modifica ed integra l'art. 10, comma 3, della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[4] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 10 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[5] Sostituisce l'art. 12, comma 3, della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[6] Integra l'art. 12 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[7] Aggiunge l'art. 12 bis alla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[8] Aggiunge l'art. 12 ter alla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.