Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 29/05/1996 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Assunzioni a termine e progetti-obiettivo. |
Art. 2. Copertura Finanziaria. |
§ 1.3.137 - L.R. 29 maggio 1996, n. 22.
Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo.
Art. 1. Assunzioni a termine e progetti-obiettivo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante il ricorso a procedimenti di mobilità.
2. A tal fine l'Amministrazione predispone, previo confronto con le organizzazioni sindacali, appositi progetti-obiettivo, che devono individuare la specifica attività da svolgere, il numero e la qualificazione professionale del personale da impiegare, con l'indicazione della corrispondenza con i profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da perseguire, la durata del progetto, che non può essere superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonché la previsione finanziaria dell'intervento.
3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi stabiliti dalla
4. Il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione dei progetti-obiettivo è disposto con le modalità di cui alla
5. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi della presente legge è pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con le medesime modalità e limiti, anche negli enti strumentali della Regione, che provvedono alla realizzazione dei progetti-obiettivo con le disponibilità dei rispettivi bilanci. Le deliberazioni di approvazione dei progetti- obiettivo degli enti strumentali sono sottoposte a controllo preventivo con le stesse modalità degli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
7. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente ai progetti aventi come contenuto prevalente il caricamento di dati con procedure automatizzate, l'Amministrazione regionale, atteso il carattere specifico delle prestazioni, che richiedono esperienze già acquisite nonché la necessità di utilizzo immediato di personale avente le professionalità richieste, può provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 50 per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto continuativamente, per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio, tali attività quali soci o dipendenti di cooperative titolari di appalti per servizi di caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione.
Art. 2. Copertura Finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.500.000.000 per gli anni 1996 e 1997.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
04 - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Cap. 04037 -
Spese dirette ed indirette, per il funzionamento e per i servizi di meccanizzazione e automazione degli uffici, compresi l'acquisto e la manutenzione di programmi E.D.P.
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000
1998 =====
In aumento
02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Cap. 02164 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 - [01.03] -
Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo
(art. 1 della presente legge)
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000
1998 =====
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 02164 del Bilancio della Regione per gli anni 1996 - 1998 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; ai relativi oneri per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge finanziaria.