§ 4.2.11 - Legge Regionale 24 febbraio 1995, n. 9.
Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/02/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Assegnazione dei contributi.
Art. 3.  Copertura finanziaria.


§ 4.2.11 - Legge Regionale 24 febbraio 1995, n. 9.

Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna.

(B.U. n. 24 del 27 febbraio 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere finanziariamente al potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità lungo il porto-canale e al miglioramento dell'accessibilità via mare del porto di Ravenna, con particolare riferimento alla escavazione e all'approfondimento dei fondali.

 

     Art. 2. Assegnazione dei contributi.

     1. Gli interventi da attuare, nonché i destinatari e la misura dei contributi regionali, sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. Alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede il Dirigente competente ai sensi della L.R. 5 settembre 1994, n. 40, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa, disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.