Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 24/04/1995 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Destinatari dei contributi. |
Art. 3. Indirizzi e determinazione dei criteri per la concessione dei contributi. |
Art. 4. Concessione dei contributi. |
Art. 5. Modalità di erogazione dei finanziamenti. |
Art. 6. Revoca dei contributi. |
Art. 7. Integrazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 38. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Norme transitorie e finali. |
Art. 10. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.7.11 - Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 47.
Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle Leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49.
(B.U. n. 80 del 27 aprile 1995).
Art. 1. Oggetto.
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso;
b) contributi per la redazione di progetti di fattibilità e di progetti esecutivi relativi alle aree annesse ai centri agro-alimentari.
Art. 2. Destinatari dei contributi.
1. I soggetti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono gli Enti gestori dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 3. Indirizzi e determinazione dei criteri per la concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale stabilisce il termine di presentazione delle richieste di contributo ed approva il Programma annuale degli interventi da finanziare tenuto conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi dell'art. 3 della
2. Nella concessione dei contributi viene attribuita priorità:
a) alla valenza nazionale, regionale, provinciale riconosciuta ai singoli mercati o centri agro-alimentari all'ingrosso nell'ambito della programmazione settoriale;
b) ai progetti esecutivi rispetto ai progetti di massima.
3. Sono inoltre considerati prioritari gli interventi volti a:
a) realizzare sistemi informativi ed informatici nei mercati e fra i mercati;
b) acquistare ed installare attrezzature per l'automazione dei servizi, con particolare riguardo alla realizzazione della logistica interna;
c) realizzare lavori di adeguamento delle strutture alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
Art. 4. Concessione dei contributi.
1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono concessi nella misura fino al sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la realizzazione delle opere e dei lotti funzionali delle stesse e l'acquisto delle attrezzature da installare.
2. Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui al comma 2 dell'art. 8 della
3. Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della
4. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il settantacinque per cento della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento n. 355/77 del Consiglio delle Comunità Europee.
Art. 5. Modalità di erogazione dei finanziamenti.
1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 vengono erogati secondo le modalità di cui all'art. 14 della
2. La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare può essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento del costo.
3. I contributi di cui alla lett. b) dell'art. 1 vengono erogati in una unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.
Art. 6. Revoca dei contributi.
1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata realizzazione delle iniziative ammesse a contributo o di realizzazione in difformità dalle condizioni per cui furono ammesse a contributo, alla revoca del contributo assegnato.
2. La Giunta regionale può assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della
Art. 7. Integrazione della
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, lett. a), in sede di prima applicazione, mediante l'autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge regionale "Finanziaria 1995" sul Cap. 27000 della parte spesa del Bilancio di previsione 1995, prevista ai sensi delle precedenti Leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49, successivamente mediante apposite autorizzazioni di spesa disposte a norma dell'art. 13 bis della
b) per i progetti di cui all'art. 1, lett. b), mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio e della legge di variazione, ai sensi dell'art. 11 della
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini per soggetto beneficiario dei contributi previsti dalla presente legge si intende il Circondario di Rimini.
2. Sono abrogate la
3. Conservano efficacia le richieste di contributo presentate nell'anno 1995 ai sensi della previgente normativa.
Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della