Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 10/12/1987 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano: |
Art. 3. 1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento. |
Art. 4. Disposizioni finanziarie. (omissis) |
§ 2.2.23 - Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40. - Norme in materia di
partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari.
(B.U. n. 140 del 14-12-1987).
Art. 1. [1] 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella
2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della Regione, dei Comuni, della Camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.
Art. 2. 1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:
a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;
b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;
c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo agli enti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell' art. 1 [2];
d) l'economicità della gestione;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del collegio sindacale [2];
g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza [2].
2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio regionale, secondo il disposto dell'articolo 62 dello Statuto e secondo le modalità indicate dalla
Art. 3. 1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.
Art. 4. Disposizioni finanziarie. (omissis)
[1] Art. così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8-1-1990, n. 1 (B.U. 9-1- 90, n. 3) dichiarata urgente.
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.