§ 2.2.23 - Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40. - Norme in materia di
partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:10/12/1987
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:
Art. 3.  1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie. (omissis)


§ 2.2.23 - Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40. - Norme in materia di

partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari.

(B.U. n. 140 del 14-12-1987).

 

Art. 1. [1] 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

     2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della Regione, dei Comuni, della Camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.

 

     Art. 2. 1. La partecipazione della Regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:

     a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;

     b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;

     c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo agli enti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell' art. 1 [2];

     d) l'economicità della gestione;

     e) il collegio dei revisori dei conti;

     f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del collegio sindacale [2];

     g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza [2].

     2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio regionale, secondo il disposto dell'articolo 62 dello Statuto e secondo le modalità indicate dalla L.R. 17 marzo 1980, n. 18.

 

     Art. 3. 1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie. (omissis)

 

 


[1] Art. così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8-1-1990, n. 1 (B.U. 9-1- 90, n. 3) dichiarata urgente.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. n. 1/90 citata.