§ 2.2.4/4 - Legge Regionale 13 maggio 1993, n. 25.
Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - Ervet SPA.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:13/05/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche statutarie dell'Ervet SpA.
Art. 2.  Denominazione e soci.
Art. 3.  Oggetto.
Art. 4.  Modalità di intervento.
Art. 5.  Bilancio della Società.
Art. 6.  Attività della Società.
Art. 8.  Valutazione delle attività.
Art. 9.  Organi sociali.
Art. 10.  Compiti della assemblea dei soci.
Art. 11.  Abrogazione di norme.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 2.2.4/4 - Legge Regionale 13 maggio 1993, n. 25.

Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - Ervet SPA.

(B.U. n. 43 del 17-5-1993).

 

Art. 1. Modifiche statutarie dell'Ervet SpA.

     1. La presente legge detta disposizioni per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio, ERVET SpA.

     2. La permanenza della partecipazione della Regione Emilia-Romagna nella compagine sociale dell'ERVET SpA, da essa promossa e costituita a norma dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 e successive modificazioni, è subordinata all'introduzione nello statuto della Società stessa delle modificazioni previste negli articoli successivi.

 

     Art. 2. Denominazione e soci.

     1. L'ERVET s.p.a. assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - Valorizzazione economica territorio S.p.A. [1].

     2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti [2].

 

     Art. 3. Oggetto. [3]

     1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante [4];

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

 

     Art. 4. Modalità di intervento. [5]

     1. La Società , in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività:

     a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti [6];

     b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società , organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.

 

     Art. 5. Bilancio della Società.

     1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale [7].

     2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

 

     Art. 6. Attività della Società. [8]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:

     a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;

     b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

     c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo [9].

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti. [10]

     3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

     4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società.

 

     [Art. 7. Progetti speciali. [11]

     1. La Giunta regionale può provvedere al finanziamento di progetti di particolare interesse per la Regione, nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.]

 

     Art. 8. Valutazione delle attività. [12]

 

     Art. 9. Organi sociali. [13]

     1. Gli organi della società sono:

     a) l'assemblea dei soci;

     b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;

     c) il collegio sindacale.

     2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.

     3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

     a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

     b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

     c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

 

     Art. 10. Compiti della assemblea dei soci. [14]

 

     Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 1, gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della Regione all'ERVET - Politiche per le imprese SpA, si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al Cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R 6 luglio 1977, n. 31.

     2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione [15].

     3. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 2 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L.R. 18 luglio 2014, n. 14.

[4] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 2018, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5.

[6] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 8 della stessa L.R. 5/2003.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 8 della stessa L.R. 5/2003.

[12] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5.

[13] Articolo modificato dall’art. 5 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[14] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5.

[15] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 5.