Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 26/07/2011 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 3. Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 4. Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità |
Art. 5. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 6. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 7. Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente |
Art. 8. Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro |
Art. 9. Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì |
Art. 10. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 11. Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 12. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate |
Art. 13. Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 14. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza |
Art. 15. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 16. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 17. Strutture socio-assistenziali |
Art. 18. Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza |
Art. 19. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari |
Art. 20. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 21. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini |
Art. 22. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali |
Art. 24. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 26. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002 |
Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 |
Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995 |
Art. 31. Copertura finanziaria |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 6.2.111 - L.R. 26 luglio 2011, n. 10.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 26 luglio 2011, n. 116)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2011: |
Euro |
775.000,00; |
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.263.000,00; |
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.390.013,87 |
2012: |
Euro |
3.099.360,00 |
2013: |
Euro |
3.099.360,00. |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2 della
Art. 3. Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della
"b bis) |
Cap. 16332 |
"Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.017.647,59.". |
Art. 4. Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 16 della
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 - Progetti di lavoro di pubblica utilità.
Art. 5. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 30 della
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) |
Cap. 23752 |
"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
11.184.659,00; |
2) |
Cap. 23754 |
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
5.065.341,00; |
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) |
Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013" |
|
Euro |
1.442.899,46.". |
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) |
Cap. 23692 |
"Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
2.000.000,00.". |
Art. 6. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
Esercizio 2012: |
Euro |
5.052.000,00.". |
Art. 7. Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 - Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.
Art. 8. Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Art. 9. Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì
1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Art. 10. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 11. Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla
1. L'articolo 20 della
"Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
Art. 12. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011, dall'articolo 21, comma 2, della
Art. 13. Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della
"a bis) |
Cap. 45175 |
"Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, |
Esercizio 2011: |
Euro |
2.000.000,00; |
a ter) |
Cap. 45177 |
"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), |
Esercizio 2011: |
Euro |
1.950.000,00.". |
Art. 14. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del
Art. 15. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della
Art. 16. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla
1. L'articolo 28 della
"Art. 28
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del |
|
Euro |
3.620.512,00; |
b) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
Euro |
15.384.408,00; |
c) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
Euro |
9.495.080,00. |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l'esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2011, sul Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2011, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
Euro |
119.014,45; |
b) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
Euro |
1.841.678,32; |
c) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
Euro |
300.000,00.". |
Art. 17. Strutture socio-assistenziali
1. La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo massimo di Euro 495.000,00.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro 495.000,00.
Art. 18. Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della
Esercizio 2011: |
Euro |
1.090.000,00. |
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della
Art. 19. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
Art. 20. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 21. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34 della
Art. 22. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 37 della
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
|
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
- 550.172,95 |
|
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
- 570.000,00 |
|
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
- 9.685,63 |
|
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
- 2.215.251,63 |
|
5) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
- 150.179,27 |
|
6) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ 149.000,00 |
|
7) |
3889 |
1.2.1.3.1510 |
+ 120.166,32 |
|
8) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
+ 44.496,46 |
|
9) |
3909 |
1.2.1.3.1510 |
+ 20.000,00 |
|
10) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
+ 70.413,67 |
|
11) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
+ 6.081,30 |
|
12) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
+ 2.329.683,41 |
|
13) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
- 38.000,00 |
|
14) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
- 237.918,60 |
|
15) |
4339 |
1.2.1.3.1611 |
+ 2.305,72 |
|
16) |
14427 |
1.3.1.3.6212 |
+ 150.000,00 |
|
17) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
- 42.073,84 |
|
18) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
- 9.134.106,62 |
|
19) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
+ 2.506,95 |
|
20) |
23419 |
1.3.2.3.8350 |
+ 17.180,82 |
|
21) |
23752 |
1.3.2.3.8368 |
- 3.300.000,00 |
|
22) |
25523 |
1.3.3.3.10050 |
- 1.000.000,00 |
|
23) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
+ 815.558,18 |
|
24) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
- 1.520.364,72 |
|
25) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
- 732.569,00 |
|
26) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
- 1.503.212,43 |
|
27) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
- 284.051,29 |
|
28) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
- 5.200.881,53 |
|
29) |
32116 |
1.4.1.3.12820 |
- 533.417,88 |
|
30) |
32123 |
1.4.1.3.12820 |
- 8.282,47 |
|
31) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
- 580,00 |
|
32) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
+ 6.671,65 |
|
33) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
- 671.000,00 |
|
34) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
+ 131.034,62 |
|
35) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
- 166.320,00 |
|
36) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
- 1.908.504,50 |
|
37) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
+ 157.690,61 |
|
38) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
- 272.873,50 |
|
39) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
+ 193.199,72 |
|
40) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
- 3.000.000,00 |
|
41) |
41550 |
1.4.3.3.15800 |
- 100.000,00 |
|
42) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
- 100.000,00 |
|
43) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
- 360.000,00 |
|
44) |
43272 |
1.4.3.3.16010 |
- 8.100.000,00 |
|
45) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
- 500.000,00 |
|
46) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
- 2.781.540,00 |
|
47) |
45179 |
1.4.3.3.16200 |
- 2.500.000,00 |
|
48) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
- 3.200.000,00 |
|
49) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
- 3.500.000,00 |
|
50) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
+ 14.532,80 |
|
51) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
+ 1.000.000,00 |
|
52) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
- 191.242,07 |
|
53) |
47315 |
1.4.4.3.17400 |
- 500.000,00 |
|
54) |
47317 |
1.4.4.3.17400 |
+ 61.000,00 |
|
55) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
- 2.028.265,44 |
|
56) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
- 1.470.155,82 |
|
57) |
64400 |
1.5.1.3.19100 |
- 1.700.000,00 |
|
58) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
- 1.031.087,86 |
|
59) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
- 300.091,83 |
|
60) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
- 2.873.085,60 |
|
61) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
- 1.090.000,00 |
|
62) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
+ 117.513,64 |
|
63) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
- 26.286,00 |
|
64) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
- 1.268.473,95 |
|
65) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
+ 267.678,00 |
|
66) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
+ 173.926,06 |
|
67) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
- 1.028.919,25 |
|
68) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
- 9.550.281,29 |
|
69) |
78440 |
1.4.2.3.14384 |
- 2.402,35 |
|
70) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
- 109.204,26 |
|
Art. 24. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.
3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.
5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della
Art. 25. Modifiche alla
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
"2 bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.
2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.".
Art. 26. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 19 della
"Art. 19 bis. Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse
1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.".
Art. 27. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 36 della
"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.".
Art. 28. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 29. Modifiche alla
1. L'articolo 13 della
"Art. 13
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all'articolo 11 della
2. Al comma 1 dell'articolo 50 della
Art. 30. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.".
Art. 31. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 32. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ASSESTAMENTO 2011 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 23 della