Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 12/12/1997 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia. |
Art. 3. Contributi regionali. |
Art. 4. Modalità attuative. |
Art. 5. Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia. |
Art. 6. Controlli e sanzioni. |
Art. 7. Pubblicità degli atti regionali. |
Art. 8. Esame comunitario. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Abrogazione. |
§ 3.1.39 – L.R. 12 dicembre 1997, n. 43.
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37.
(B.U. 16 dicembre 1997, n. 125).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi [1].
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna, la Giunta regionale [2]:
a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del capitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali [3];
c) concede contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico- finanziaria a favore delle imprese associate.
Art. 2. Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia.
1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.
2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire quali sostenitori anche Enti pubblici e organismi privati.
3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) essere regolati da uno statuto;
c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
d) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1 [4].
Art. 3. Contributi regionali. [5]
1. Il contributo regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell’esercizio precedente la data di presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fideiussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.
3. La Giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.
4. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.
5. L’aiuto finanziario regionale interviene:
a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all’atto della concessione;
b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:
a) le azioni ammissibili;
b) l’intensità massima dell’aiuto;
c) la durata dell’aiuto nel rispetto del massimale previsto;
d) le eventuali priorità territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge, qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio – lungo termine.
Art. 4. Modalità attuative.
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:
a) il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia che non può essere inferiore a cento [6];
b) le misure dei contributi regionali;
c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
e) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della
Art. 5. Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia.
1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.
Art. 6. Controlli e sanzioni.
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.
2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 7. Pubblicità degli atti regionali.
1. Sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione le deliberazioni della Giunta regionale previste al comma 6 dell'art. 3, al comma 1 dell'art. 4 e al comma 3 dell'art. 6.
Art. 8. Esame comunitario.
1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione UE del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per il settore agricolo.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13bis della
Art. 10. Abrogazione.
1. E' abrogata la
[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della