Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 28/12/1999 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Programma degli interventi. |
Art. 3. Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari. |
Art. 4. Soggetti beneficiari e regimi di aiuto. |
Art. 5. Priorità. |
Art. 6. Ammissione agli aiuti e procedure. |
Art. 7. Interventi nell'ambito della programmazione negoziata. |
Art. 8. Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà. |
Art. 9. Procedimenti in corso. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Esame comunitario. |
Art. 12. Abrogazioni. |
§ 3.1.48 - Legge Regionale 28 dicembre 1999, n. 39.
Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.
(B.U. n. 152 del 31 dicembre 1999).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro riorganizzazione, il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di quelle strettamente connesse.
2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge è volto:
a) ad incrementare la competitività e la qualità del comparto agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e delle disposizioni comunitarie;
b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;
c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore agroalimentare e nei servizi connessi.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai sensi degli articoli da 3 a 8.
Art. 2. Programma degli interventi.
1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1, il Consiglio regionale approva un programma di interventi. Il programma individua gli obiettivi e le priorità di intervento, la durata ed il fabbisogno finanziario, nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal Piano regionale di sviluppo rurale, adottato in applicazione del Regolamento CE 1257/99 e, in ogni caso, in conformità con la normativa comunitaria vigente.
TITOLO II
AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 3. Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari.
1. La Regione concede aiuti finanziari in conto capitale o in conto interessi, anche attualizzati, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) ristrutturazione di impianti esistenti, compreso il miglioramento tecnologico e dei processi produttivi;
b) ampliamento di impianti esistenti nel rispetto della normativa comunitaria per i diversi settori produttivi;
c) realizzazione di nuovi impianti;
d) acquisto di impianti esistenti, ivi comprese le attrezzature, esclusivamente a condizione che il beneficiario dell'aiuto attui investimenti volti alla riconversione o al miglioramento delle attività, al potenziamento strutturale, all'innovazione tecnologica nonché a fini di delocalizzazione;
e) ricapitalizzazione di imprese cooperative in connessione all'apporto di capitale dei soci, esclusivamente a copertura di investimenti.
Art. 4. Soggetti beneficiari e regimi di aiuto.
1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti:
a) le cooperative agricole e i loro consorzi;
b) le associazioni di produttori agricoli costituite in forma di società di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo Stato o dalla Regione ai sensi della normativa nazionale o comunitaria;
c) le piccole e medie imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi;
d) le cooperative e le società di servizi costituite in prevalenza da produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano prevalentemente attività di supporto alla filiera agroalimentare;
e) le società di capitali operanti nel settore agroalimentare controllate stabilmente almeno al 51% da parte di uno o più soggetti indicati alle lettere a), b) e d);
f) le aziende agricole che effettuano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Ai regimi di aiuto a favore dei soggetti di cui al comma 1 si applica la normativa comunitaria in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% della spesa ammessa a contributo.
Art. 5. Priorità.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 è data priorità alle iniziative che assicurino il più elevato livello di trasferimento ai produttori agricoli del vantaggio economico derivante dall'attuazione delle iniziative secondo i criteri previsti dal programma di cui all'art. 2.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 è accordata preferenza agli interventi che:
a) riguardino prodotti di qualità riconosciuta ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
b) prevedano l'adozione di metodi di produzione biologici e di processi produttivi finalizzati alla sicurezza degli alimenti, al rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori;
c) concorrano al consolidamento dei sistemi produttivi locali e alla promozione economica e sociale delle zone svantaggiate;
d) favoriscano o concorrano a favorire l'ingresso dei giovani nel sistema imprenditoriale;
e) contribuiscano a mantenere od incrementare l'occupazione nel settore;
f) dimostrino una elevata capacità di penetrazione di mercato e di soddisfacimento delle esigenze dei consumatori.
Art. 6. Ammissione agli aiuti e procedure.
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art. 2, stabilisce i requisiti di ammissibilità, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti di cui all'art. 3; con il medesimo atto sono indicate specifiche priorità per l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi, nonché le procedure di concessione nell'ambito di quelle previste dal
2. Ai contributi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della
Art. 7. Interventi nell'ambito della programmazione negoziata.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati anche nell'ambito dei programmi speciali d'area di cui alla
2. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati anche nell'ambito dei progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64 della
3. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono concorrere, inoltre, alla realizzazione degli interventi regolati dalle lettere d) "Patti territoriali", e) "Contratti di programma" ed f) "Contratto d'area" del comma 203 dell'art. 2 della
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il programma di cui all'art. 2 quantifica, nell'ambito delle disponibilità di bilancio previste per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 3, le risorse destinate alle tipologie di intervento da realizzare nell'ambito della programmazione negoziata.
5. Gli aiuti concessi nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conformi con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 ovvero sono coerenti rispetto alle leggi nazionali di riferimento che abbiano ricevuto esito positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
Art. 8. Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà.
1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del rilancio e della ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà formulando allo Stato proposte di intervento ai sensi dell'art. 13 del
2. La Regione, inoltre, può concedere aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà in presenza di situazioni particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla base di intese con gli Enti locali. Tali aiuti sono concessi ad integrazione dei programmi di intervento disposti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9. Procedimenti in corso.
1. I procedimenti di concessione ed erogazione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della
Art. 11. Esame comunitario.
1. Agli aiuti previsti dagli artt. 3 e 7 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art. 8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
Art. 12. Abrogazioni.
1. E' abrogato l'art. 3 della
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Programma degli interventi
TITOLO II - AIUTI ALLE IMPRESE
Art. 3 - Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
Art. 4 - Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
Art. 5 - Priorità
Art. 6 - Ammissione agli aiuti e procedure
Art. 7 - Interventi nell'ambito della programmazione negoziata Art. 8 - Promozione di interventi per la ristrutturazione di imprese agricole e agroalimentari in difficoltà
TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9 - Procedimenti in corso
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Esame comunitario
Art. 12 - Abrogazioni