§ 3.5.4c - L.R. 2 dicembre 1988, n. 48.
Modifiche alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:02/12/1988
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Le iniziative previste alle lettere c)e d) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a 100 milioni di Lire
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'importo indicato al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, viene elevato a Lire 2.000.000
Art. 4.      1. Il termine per la presentazione delle domande previsto al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, viene anticipato per l'anno 1989 e seguenti al 31 marzo di ogni [...]


§ 3.5.4c - L.R. 2 dicembre 1988, n. 48.

Modifiche alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.

(B.U. n. 103 del 6 dicembre 1988).

 

Art. 1.

     1. Le iniziative previste alle lettere c)e d) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a 100 milioni di Lire.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. L'importo indicato al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, viene elevato a Lire 2.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Il termine per la presentazione delle domande previsto al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, viene anticipato per l'anno 1989 e seguenti al 31 marzo di ogni anno.

 


[1] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 riportata ai § 3.5.4.