Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/03/1994 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione |
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici |
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione |
Art. 4. Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM |
Art. 5. Rapporti con l'IRI S.p.a |
Art. 6. Norme procedurali |
Art. 7. Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale |
Art. 8. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale |
Art. 9. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico |
Art. 10. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico |
Art. 11. Rimborsi IVA |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 98.1.28605 - D.L. 18 marzo 1994, n. 184 [1].
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
(G.U. 21 marzo 1994, n. 66)
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della
c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'art. 3 della
d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della
e) il fondo di cui all'art. 14 della
f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;
b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della
6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.
7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, del
8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'art. 10 della
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonchè di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla
2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui alla
3. Il comitato di gestione della citata
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.
5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del
7. Nella Regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Ai sensi dell'art. 1 della
9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della
10. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla
Art. 4. Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM
1. Per le finalità di cui al
2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:
a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'art. 4, comma 2, del
b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'art. 4, comma 2, del
c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), nonchè per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del
4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonchè di quelle di cui all'art. 5, comma 3, del
5. All'art. 5 del
"2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma 2, nonchè dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1.
2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.
2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2-ter, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'art. 3, comma 1.".
6. All'art. 4, comma 1, terzo periodo, del
Art. 5. Rapporti con l'IRI S.p.a
1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2, comma 5, della
2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".
Art. 6. Norme procedurali
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
2. Il Fondo stesso trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del
3. L'art. 19, comma 5, del
"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del
6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del
7. In attesa della definizione, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonchè delle modalità di contribuzione degli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in bilancio.
8. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
Art. 7. Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'art. 14 della
a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del
b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante princìpi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, del
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla
3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del
5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del Presidente della Giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alle rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:
a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;
b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera b) risulti approvato dalla regione;
c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.
7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.
9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.
10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonchè da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.
11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonchè ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 3 del
Art. 8. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale
1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonchè le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'art. 14 della
a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;
b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante princìpi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla
2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera b), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appolo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla Regione Basilicata.
3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'art. 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.
4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.
6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonchè da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.
7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al
Art. 9. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico
1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. I contributi di cui alla
Art. 10. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico
1. Il comma 3 dell'art. 3 del
"3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonchè per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'art. 3 del
Art. 11. Rimborsi IVA
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'art. 26 della
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 17 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,